RIGETTI DI NOTIFICA 2026

2026.03.23 – ZANON PAOLA – RDN – 0160525155556995 – Referente: SE STESSO

Oggetto: 2026.03.23 – ZANON PAOLA – RDN – 0160525155556995 – Referente: SE STESSO

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187. 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 252497402026
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a PAOLA ZANON, nato/a il 1968.08.07, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 11181815025,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.23
In fede:
PAOLA ZANON

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160525155556995

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], PAOLA ZANON, nato/a il 1968.08.07, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 11181815025, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160525155556995.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.22 – MOCELLIN MARIA GRAZIA – RDN – 0160524190441214 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.22 – MOCELLIN MARIA GRAZIA – RDN – 0160524190441214 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 36100 VICENZA VI – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 12420250013594386000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARIA GRAZIA MOCELLIN, nato/a il 1963.09.06, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 1221191062,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.22
In fede:
MARIA GRAZIA MOCELLIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160524190441214

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MARIA GRAZIA MOCELLIN, nato/a il 1963.09.06, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 1221191062, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160524190441214.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.23 – FRIGHETTO FERNANDO – RDN – 0160525160949772 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.23 – FRIGHETTO FERNANDO – RDN – 0160525160949772 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCQLI TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AAIIRS BOLLO AUTO 2024
formato in data: 19.02.2026
avente nr./codice: 251264262012-TA
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCQLI TRIBUTI
atto a firma di: ANAN BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FERNANDO FRIGHETTO, nato/a il 30.06.1959, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131728124324,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCQLI TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCQLI TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.23
In fede:
FERNANDO FRIGHETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160525160949772

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], FERNANDO FRIGHETTO, nato/a il 30.06.1959, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131728124324, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160525160949772.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.23 – FRIGHETTO FERNANDO – RDN – 0160525154905759 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.23 – FRIGHETTO FERNANDO – RDN – 0160525154905759 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 12420250017839133000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FERNANDO FRIGHETTO, nato/a il 30.06.1959, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131728124324,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.23
In fede:
FERNANDO FRIGHETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160525154905759

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], FERNANDO FRIGHETTO, nato/a il 30.06.1959, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131728124324, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160525154905759.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.21 – CATALDI GIUSEPPE – RDN – 0160523130752596 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.21 – CATALDI GIUSEPPE – RDN – 0160523130752596 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.18
avente nr./codice: PROT. 251071912026-TA – ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE CATALDI, nato/a il 1969.12.13, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13131414133,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.21
In fede:
GIUSEPPE CATALDI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160523130752596

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], GIUSEPPE CATALDI, nato/a il 1969.12.13, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13131414133, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160523130752596.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.20 – ZANON PAOLA – RDN – 0160522215348316 – Referente: SE STESSO

Oggetto: 2026.03.20 – ZANON PAOLA – RDN – 0160522215348316 – Referente: SE STESSO

at
AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE VICENZA VI, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO DI PAGAMENTO
formato in data: 2025.09.05
avente nr./codice: 12420259006894845000
emesso da: AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE VICENZA VI
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a PAOLA ZANON, nato/a il 1968.08.07, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 11181815025,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE VICENZA VI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE VICENZA VI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.20
In fede:
PAOLA ZANON

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160522215348316

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], PAOLA ZANON, nato/a il 1968.08.07, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 11181815025, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160522215348316.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.20 – DE GIORGIO MARIO – RDN – 0160522141924444 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.20 – DE GIORGIO MARIO – RDN – 0160522141924444 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE – TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2026.01.30
avente nr./codice: 11320269000724533000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE – TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARIO DE GIORGIO, nato/a il 1974.02.25, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121920233228,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE – TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE – TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.20
In fede:
MARIO DE GIORGIO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160522141924444

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MARIO DE GIORGIO, nato/a il 1974.02.25, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121920233228, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160522141924444.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.19 – BONESSO ALBERTO – RDN – 0160521145316843 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.19 – BONESSO ALBERTO – RDN – 0160521145316843 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.18
avente nr./codice: PROT.250735882026-TA- ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ALBERTO BONESSO, nato/a il 1995.03.08, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150622210220722,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.19
In fede:
ALBERTO BONESSO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160521145316843

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ALBERTO BONESSO, nato/a il 1995.03.08, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150622210220722, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160521145316843.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.18 – FARRONATO DANILLO PIETRO – RDN – 0160520170559384 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.18 – FARRONATO DANILLO PIETRO – RDN – 0160520170559384 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE-VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 36100 VICENZA VI – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2025.12.05
avente nr./codice: 12420259010024089000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE-VICENZA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANILLO PIETRO FARRONATO, nato/a il 1954.09.24, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140506175000820,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE-VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE-VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.18
In fede:
DANILLO PIETRO FARRONATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160520170559384

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], DANILLO PIETRO FARRONATO, nato/a il 1954.09.24, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140506175000820, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160520170559384.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.17 – AMORUSO CARMELO – RDN – 0160519104149518 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.17 – AMORUSO CARMELO – RDN – 0160519104149518 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 36100 VICENZA VI – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 12420250013806569000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARMELO AMORUSO, nato/a il 1983.01.11, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0130507173910312,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.17
In fede:
CARMELO AMORUSO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160519104149518

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], CARMELO AMORUSO, nato/a il 1983.01.11, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130507173910312, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160519104149518.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.17 – ZANCANARO GLORIA – RDN – 0160519154222855 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.17 – ZANCANARO GLORIA – RDN – 0160519154222855 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: A.A.I.S. TASSA AUTO 2024
formato in data: 2026.02.22
avente nr./codice: 249281082026-TA
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GLORIA ZANCANARO, nato/a il 10.03.1995, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150726151050435,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.17
In fede:
GLORIA ZANCANARO

.
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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160519154222855

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], GLORIA ZANCANARO, nato/a il 10.03.1995, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150726151050435, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160519154222855.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.16 – PATRASCAN IOAN ADRIAN – RDN – 0160518161154858 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.16 – PATRASCAN IOAN ADRIAN – RDN – 0160518161154858 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250010654532000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a IOAN ADRIAN PATRASCAN, nato/a il 11.04.1987, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0160518192600559,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.16
In fede:
IOAN ADRIAN PATRASCAN

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160518161154858

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], IOAN ADRIAN PATRASCAN, nato/a il 11.04.1987, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160518192600559, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160518161154858.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.16 – AMORUSO CARMELO – RDN – 0160518184259360 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.16 – AMORUSO CARMELO – RDN – 0160518184259360 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 36100 VICENZA VI – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2025.12.05
avente nr./codice: 12420259010300261000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARMELO AMORUSO, nato/a il 1983.01.11, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0130507173910312,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.16
In fede:
CARMELO AMORUSO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160518184259360

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], CARMELO AMORUSO, nato/a il 1983.01.11, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130507173910312, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160518184259360.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
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Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.14 – PIAVENTO FRANCESCA – RDN – 0160516141439016 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.14 – PIAVENTO FRANCESCA – RDN – 0160516141439016 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI ETRIBUTI- VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.18
avente nr./codice: PROT. 251995722026-TA – ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI ETRIBUTI- VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI BREDA DI PIAVE TV

Il/La sottoscritto/a FRANCESCA PIAVENTO, nato/a il 1980.06.02, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140502205910790,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI ETRIBUTI- VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI ETRIBUTI- VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.14
In fede:
FRANCESCA PIAVENTO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160516141439016

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], FRANCESCA PIAVENTO, nato/a il 1980.06.02, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140502205910790, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160516141439016.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.14 – COLDEBELLA ANNA MARIA – RDN – 0160517133522384 – Referente: CERNIDE 1475

Oggetto: 2026.03.14 – COLDEBELLA ANNA MARIA – RDN – 0160517133522384 – Referente: CERNIDE 1475

at
ABACO S.P.A. SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI MONTEBELLUNA TREVISO, VIA RISORGIMENTO 91 – MONTEBELLUNA ( TV ) – info@abacospa.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO
formato in data: 2025.10.30
avente nr./codice: 7608
emesso da: ABACO S.P.A. SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI MONTEBELLUNA TREVISO
atto a firma di: LORIS TARGA
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANNA MARIA COLDEBELLA, nato/a il 1945.12.12, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0141120124038505,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad ABACO S.P.A. SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI MONTEBELLUNA TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da ABACO S.P.A. SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI MONTEBELLUNA TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.14
In fede:
ANNA MARIA COLDEBELLA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160517133522384

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ANNA MARIA COLDEBELLA, nato/a il 1945.12.12, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141120124038505, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160517133522384.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.14 – COLDEBELLA ANNA MARIA – RDN – 0160517214653059 – Referente: CERNIDE 1475

Oggetto: 2026.03.14 – COLDEBELLA ANNA MARIA – RDN – 0160517214653059 – Referente: CERNIDE 1475

at
I.C.A. S.P.A. CONCESSIONARIA RISCOSSIONE LA SPEZIA, VIALE ITALIA 136, 19124 LA SPEZIA – coattivo.ica@icatributi.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO INTIMAZIONE PAGAMENTO TASSA RIFIUTI
formato in data: 2026.02.16
avente nr./codice: 34453875
emesso da: I.C.A. S.P.A. CONCESSIONARIA RISCOSSIONE LA SPEZIA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANNA MARIA COLDEBELLA, nato/a il 1945.12.12, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0141120124038505,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad I.C.A. S.P.A. CONCESSIONARIA RISCOSSIONE LA SPEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da I.C.A. S.P.A. CONCESSIONARIA RISCOSSIONE LA SPEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.14
In fede:
ANNA MARIA COLDEBELLA

.
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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160517214653059

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ANNA MARIA COLDEBELLA, nato/a il 1945.12.12, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141120124038505, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160517214653059.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.16 – DEL BEN FRANCO – RDN – 0160518155916249 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.16 – DEL BEN FRANCO – RDN – 0160518155916249 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250009223140000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FRANCO DEL BEN, nato/a il 26.03.1967, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0120323164744000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.16
In fede:
FRANCO DEL BEN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160518155916249

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], FRANCO DEL BEN, nato/a il 26.03.1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0120323164744000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160518155916249.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.13 – BORTOLAZZO ROBERTA – RDN – 0160515161151715 – Referente: CERNIDE 1475

Oggetto: 2026.03.13 – BORTOLAZZO ROBERTA – RDN – 0160515161151715 – Referente: CERNIDE 1475

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30, 36100 VI – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA
formato in data: 2025.10.23
avente nr./codice: 124 2025 00123341 39 000
emesso da: AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ROBERTA BORTOLAZZO, nato/a il 1963.11.21, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 122016224757,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.13
In fede:
ROBERTA BORTOLAZZO

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160515161151715

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ROBERTA BORTOLAZZO, nato/a il 1963.11.21, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122016224757, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160515161151715.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.13 – MORO CLAUDIO – RDN – 0160515200951210 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.13 – MORO CLAUDIO – RDN – 0160515200951210 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO SCADENZA
formato in data: 16.12.2025
avente nr./codice: 01100001340830375
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CLAUDIO MORO, nato/a il 27.06.1954, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0160515175720082,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.13
In fede:
CLAUDIO MORO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160515200951210

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], CLAUDIO MORO, nato/a il 27.06.1954, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160515175720082, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160515200951210.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.13 – MORO CLAUDIO – RDN – 0160515101323896 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.13 – MORO CLAUDIO – RDN – 0160515101323896 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVIVISO ACCERTAMENTO IRROGAZIONE IMM. SANZIONE – BOLLO AUTO 2024
formato in data: 19,02,2026
avente nr./codice: 247987692026-TAPDF
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CLAUDIO MORO, nato/a il 27.06.1954, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0160515175720082,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.13
In fede:
CLAUDIO MORO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160515101323896

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], CLAUDIO MORO, nato/a il 27.06.1954, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160515175720082, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160515101323896.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.13 – PIAVENTO FRANCESCA – RDN – 0160515111450070 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.13 – PIAVENTO FRANCESCA – RDN – 0160515111450070 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 2025.12.05
avente nr./codice: 11320259010203876000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI BREDA DI PIAVE TV

Il/La sottoscritto/a FRANCESCA PIAVENTO, nato/a il 1980.06.02, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140502205910790,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.13
In fede:
FRANCESCA PIAVENTO

.
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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160515111450070

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], FRANCESCA PIAVENTO, nato/a il 1980.06.02, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140502205910790, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160515111450070.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.12 – CARLESSO MARIA – RDN – 0160514150613134 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.12 – CARLESSO MARIA – RDN – 0160514150613134 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2025.12.25
avente nr./codice: 01100001341268485
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI VEDELAGO TV

Il/La sottoscritto/a MARIA CARLESSO, nato/a il 11.01.1950, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0141106160025929,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.12
In fede:
MARIA CARLESSO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160514150613134

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MARIA CARLESSO, nato/a il 11.01.1950, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141106160025929, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160514150613134.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.12 – FIOROTTO PIER LUIGI – RDN – 0160514122159581 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.12 – FIOROTTO PIER LUIGI – RDN – 0160514122159581 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250014102004000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a PIER LUIGI FIOROTTO, nato/a il 1970-09-11, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140515095824471,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.12
In fede:
PIER LUIGI FIOROTTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160514122159581

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], PIER LUIGI FIOROTTO, nato/a il 1970-09-11, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140515095824471, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160514122159581.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.12 – NERVO EGIDIO – RDN – 0160514120954500 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.12 – NERVO EGIDIO – RDN – 0160514120954500 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: ATTO PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI
formato in data: 25.08.2025
avente nr./codice: 12484202500007900001
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: FAGGIAN GIANFRANCO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a EGIDIO NERVO, nato/a il 23.03.1956, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0160200141808296,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.12
In fede:
EGIDIO NERVO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160514120954500

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], EGIDIO NERVO, nato/a il 23.03.1956, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160200141808296, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160514120954500.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.12 – NERVO EGIDIO – RDN – 0160514120527965 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.12 – NERVO EGIDIO – RDN – 0160514120527965 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 28.01.2025
avente nr./codice: 12420259001200922000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a EGIDIO NERVO, nato/a il 23.03.1956, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0160200141808296,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.12
In fede:
EGIDIO NERVO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160514120527965

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], EGIDIO NERVO, nato/a il 23.03.1956, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160200141808296, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160514120527965.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.11 – BINOTTO DENIS – RDN – 0160513142831590 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.11 – BINOTTO DENIS – RDN – 0160513142831590 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: 11320259009521946000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI VEDELAGO TV

Il/La sottoscritto/a DENIS BINOTTO, nato/a il 28.03.1972, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140605181101755,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.11
In fede:
DENIS BINOTTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160513142831590

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], DENIS BINOTTO, nato/a il 28.03.1972, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140605181101755, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160513142831590.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
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Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.11 – AGOSTINETTO CARLA – RDN – 0160513161338498 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.11 – AGOSTINETTO CARLA – RDN – 0160513161338498 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 30.01.2026
avente nr./codice: 11320269000816220000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLA AGOSTINETTO, nato/a il 24/10/1959, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 101919204614,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.11
In fede:
CARLA AGOSTINETTO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160513161338498

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], CARLA AGOSTINETTO, nato/a il 24/10/1959, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 101919204614, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160513161338498.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.11 – POZZEBON MARIA – RDN – 0160513160138776 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.11 – POZZEBON MARIA – RDN – 0160513160138776 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – COMUNICAZIONE PREVENTIVA FERMO AMM.VO
formato in data: 24.10.2025
avente nr./codice: 11380202500006248000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARIA POZZEBON, nato/a il 28.07.1958, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132011162632,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.11
In fede:
MARIA POZZEBON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160513160138776

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MARIA POZZEBON, nato/a il 28.07.1958, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132011162632, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160513160138776.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.11 – POZZEBON MARIA – RDN – 0160513154317263 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.11 – POZZEBON MARIA – RDN – 0160513154317263 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: COMUNICAZIONE PREVENTIVA FERMO AMM.VO
formato in data: 02.02.2024
avente nr./codice: 11380202400005162000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE E COMUNE DI ISTRANA – TV

Il/La sottoscritto/a MARIA POZZEBON, nato/a il 28.07.1958, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132011162632,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.11
In fede:
MARIA POZZEBON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160513154317263

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MARIA POZZEBON, nato/a il 28.07.1958, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132011162632, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160513154317263.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.11 – GATTO ADRIANA – RDN – 0160513095348535 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.11 – GATTO ADRIANA – RDN – 0160513095348535 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRASTE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AGENZIA ENTRASTE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR.11320250014174477000
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250014174477000
emesso da: AGENZIA ENTRASTE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ADRIANA GATTO, nato/a il 13.04.1974, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13171315492,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRASTE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRASTE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.11
In fede:
ADRIANA GATTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160513095348535

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ADRIANA GATTO, nato/a il 13.04.1974, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13171315492, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160513095348535.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.10 – BASTIANON GIUSEPPE – RDN – 0160512150635014 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.10 – BASTIANON GIUSEPPE – RDN – 0160512150635014 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250008796249000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE BASTIANON, nato/a il 13/03/1966, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140925084752181,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.10
In fede:
GIUSEPPE BASTIANON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160512150635014

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], GIUSEPPE BASTIANON, nato/a il 13/03/1966, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140925084752181, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160512150635014.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.10 – BONA LINO – RDN – 0160512145626285 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.10 – BONA LINO – RDN – 0160512145626285 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO ACCERTAMENTO E IRROGAZIONE SANZIONE – BOLLO AUTO 2022
formato in data: 11.12.2025
avente nr./codice: 2455020242025-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LINO BONA, nato/a il 16.03.1961, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150800152701515,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.10
In fede:
LINO BONA

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160512145626285

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], LINO BONA, nato/a il 16.03.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150800152701515, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160512145626285.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.08 – DAL BÒ DONATELLA – RDN – 0160510151753854 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.08 – DAL BÒ DONATELLA – RDN – 0160510151753854 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250012491177000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI VILLORBA TV

Il/La sottoscritto/a DONATELLA DAL BÒ, nato/a il 06.03.1961, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131535194117,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.08
In fede:
DONATELLA DAL BÒ

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160510151753854

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], DONATELLA DAL BÒ, nato/a il 06.03.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131535194117, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160510151753854.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.07 – PELLEGRINI ORESTE – RDN – 0160509113023647 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.07 – PELLEGRINI ORESTE – RDN – 0160509113023647 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250014481377000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI VILLORBA TV

Il/La sottoscritto/a ORESTE PELLEGRINI, nato/a il 17.03.1952, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13153519356,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.07
In fede:
ORESTE PELLEGRINI

.
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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160509113023647

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ORESTE PELLEGRINI, nato/a il 17.03.1952, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13153519356, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160509113023647.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.06 – CAMPAGNOLO RENATO – RDN – 0160508170827905 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.06 – CAMPAGNOLO RENATO – RDN – 0160508170827905 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2024
formato in data: 11.02.2026
avente nr./codice: 2500963572026-TA
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a RENATO CAMPAGNOLO, nato/a il 22.01.1950, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131227164354,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.06
In fede:
RENATO CAMPAGNOLO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160508170827905

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], RENATO CAMPAGNOLO, nato/a il 22.01.1950, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131227164354, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160508170827905.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.06 – GALLINA FLAVIA – RDN – 0160508123442647 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.06 – GALLINA FLAVIA – RDN – 0160508123442647 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250009639317000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CRESPANO DEL GRAPPA TV

Il/La sottoscritto/a FLAVIA GALLINA, nato/a il 23.06.1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132116192346,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.06
In fede:
FLAVIA GALLINA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160508123442647

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], FLAVIA GALLINA, nato/a il 23.06.1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132116192346, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160508123442647.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.06 – PORCELLATO BRUNA – RDN – 0160508161044350 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.06 – PORCELLATO BRUNA – RDN – 0160508161044350 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2024
formato in data: 11.02.2026
avente nr./codice: 248318032026-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a BRUNA PORCELLATO, nato/a il 18/09/1955, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0110312193030000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.06
In fede:
BRUNA PORCELLATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160508161044350

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], BRUNA PORCELLATO, nato/a il 18/09/1955, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0110312193030000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160508161044350.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.06 – VAZZOLER MASSIMO – RDN – 0160508155255330 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.06 – VAZZOLER MASSIMO – RDN – 0160508155255330 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO PAGAMENTO
formato in data: 16.01.2026
avente nr./codice: 11330369000498588000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MASSIMO VAZZOLER, nato/a il 24/09/1964, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150922210944593,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.06
In fede:
MASSIMO VAZZOLER

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160508155255330

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MASSIMO VAZZOLER, nato/a il 24/09/1964, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150922210944593, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160508155255330.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.05 – GALLINA FLAVIA – RDN – 0160507100107292 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.05 – GALLINA FLAVIA – RDN – 0160507100107292 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 28.01.2025
avente nr./codice: 11320259000986061000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CRESPANO DEL GRAPPA TV

Il/La sottoscritto/a FLAVIA GALLINA, nato/a il 23.06.1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132116192346,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.05
In fede:
FLAVIA GALLINA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160507100107292

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], FLAVIA GALLINA, nato/a il 23.06.1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132116192346, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160507100107292.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
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Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.05 – PANZIERA CIRILLO – RDN – 0160507155847048 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.05 – PANZIERA CIRILLO – RDN – 0160507155847048 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR.11320250010554252000, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250010554252000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CIRILLO PANZIERA, nato/a il 30.07.1952, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13141817051,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR.11320250010554252000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR.11320250010554252000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.05
In fede:
CIRILLO PANZIERA

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160507155847048

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], CIRILLO PANZIERA, nato/a il 30.07.1952, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13141817051, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160507155847048.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.02 – POZZEBON MARIA – RDN – 0160504172839459 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.02 – POZZEBON MARIA – RDN – 0160504172839459 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250014538187000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: IMPIEGATO UFFICIO POSTALE DI ISTRANA TV

Il/La sottoscritto/a MARIA POZZEBON, nato/a il 28.07.1958, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132011162632,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.02
In fede:
MARIA POZZEBON

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160504172839459

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MARIA POZZEBON, nato/a il 28.07.1958, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132011162632, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160504172839459.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.02 – AGOSTINETTO CARLA – RDN – 0160504142808644 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.02 – AGOSTINETTO CARLA – RDN – 0160504142808644 – Referente: SB

at
AGENZI ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250014171346000
emesso da: AGENZI ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLA AGOSTINETTO, nato/a il 24/10/1959, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 101919204614,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZI ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZI ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.02
In fede:
CARLA AGOSTINETTO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160504142808644

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], CARLA AGOSTINETTO, nato/a il 24/10/1959, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 101919204614, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160504142808644.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.02 – PASE MAURO – RDN – 0160504141955887 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.02 – PASE MAURO – RDN – 0160504141955887 – Referente: SB

at
2026.02.12 – ABACO SPA – INTIMAZIONE AVVISO ESECUZIONE FORZATA – NR.4023, VIA FRATELLI CERVI, 6 – 25126 PADOVA – ufficiolegale@abacospa.it


ATTO RIGETTATO 
tipo atto: INTIMAZIONE AVVISO ESECUZIONE FORZATA
formato in data: 12.02.2026
avente nr./codice: 4023
emesso da:ABACO SPA
atto a firma di: LORIS TARGA
notificato il: NON RISCONRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MAURO PASE, nato/a il 06/09/1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 1121179114,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2026.02.12 – ABACO SPA – INTIMAZIONE AVVISO ESECUZIONE FORZATA – NR.4023:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2026.02.12 – ABACO SPA – INTIMAZIONE AVVISO ESECUZIONE FORZATA – NR.4023, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante.
In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.02
In fede:
MAURO PASE

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160504141955887

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MAURO PASE, nato/a il 06/09/1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 1121179114, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160504141955887.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.03.02
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.26 – CAMPAGNOLO LAURA – RDN – 0160500160850725 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.26 – CAMPAGNOLO LAURA – RDN – 0160500160850725 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 12420259010918210000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LAURA CAMPAGNOLO, nato/a il 09/03/1990, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132023152947,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.26
In fede:
LAURA CAMPAGNOLO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160500160850725

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], LAURA CAMPAGNOLO, nato/a il 09/03/1990, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132023152947, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160500160850725.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.26 – DONAI CARLO – RDN – 0160500152743402 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.26 – DONAI CARLO – RDN – 0160500152743402 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONRE TEVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: 11320259009743126000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONRE TEVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLO DONAI, nato/a il 13/01/1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0111229013100000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONRE TEVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONRE TEVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.26
In fede:
CARLO DONAI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160500152743402

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], CARLO DONAI, nato/a il 13/01/1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0111229013100000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160500152743402.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.26 – BISCARO LORETTA – RDN – 0160500085709034 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.26 – BISCARO LORETTA – RDN – 0160500085709034 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR.11320250013839172000
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250013839172000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LORETTA BISCARO, nato/a il 12/02/1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 122114192410,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.26
In fede:
LORETTA BISCARO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160500085709034

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], LORETTA BISCARO, nato/a il 12/02/1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122114192410, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160500085709034.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – PIAVENTO FRANCESCA – RDN – 0160429164204709 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.25 – PIAVENTO FRANCESCA – RDN – 0160429164204709 – Referente: SB

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 1320250010666155000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FRANCESCA PIAVENTO, nato/a il 1980-06-02, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140502205910790,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
FRANCESCA PIAVENTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429164204709

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], FRANCESCA PIAVENTO, nato/a il 1980-06-02, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140502205910790, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429164204709.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – GHIRALDO DANIELE – RDN – 0160429110542067 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.25 – GHIRALDO DANIELE – RDN – 0160429110542067 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 1132059010691221000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANIELE GHIRALDO, nato/a il 20.08.1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 11615122850,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
DANIELE GHIRALDO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429110542067

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], DANIELE GHIRALDO, nato/a il 20.08.1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 11615122850, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429110542067.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – CADORIN HILLARY – RDN – 0160429162921743 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.25 – CADORIN HILLARY – RDN – 0160429162921743 – Referente: SB

at
AGENZIA EN TRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250008885108000
emesso da: AGENZIA EN TRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a HILLARY CADORIN, nato/a il 15.08.1992, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0130922182101380,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA EN TRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA EN TRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
HILLARY CADORIN

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429162921743

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], HILLARY CADORIN, nato/a il 15.08.1992, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130922182101380, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429162921743.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – CADORIN HILLARY – RDN – 0160429162053013 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.25 – CADORIN HILLARY – RDN – 0160429162053013 – Referente: SB

at
2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: 2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000
emesso da: 2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a HILLARY CADORIN, nato/a il 15.08.1992, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0130922182101380,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
HILLARY CADORIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429162053013

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], HILLARY CADORIN, nato/a il 15.08.1992, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130922182101380, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429162053013.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – URBAN EROS – RDN – 0160429152931852 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.25 – URBAN EROS – RDN – 0160429152931852 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 07.11.2025
avente nr./codice: 11320259008665336000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: IMPIEGATO UFFICIO POSTALE DI MASERADA SUL PIAVE TV

Il/La sottoscritto/a EROS URBAN, nato/a il 22.03.1978, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140502205523472,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
EROS URBAN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429152931852

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], EROS URBAN, nato/a il 22.03.1978, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140502205523472, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429152931852.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – URBAN EROS – RDN – 0160429142112066 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.25 – URBAN EROS – RDN – 0160429142112066 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250010716400000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: IMPIEGATO UFFICIO POSTALE DI MASERADA SUL PIAVE TV

Il/La sottoscritto/a EROS URBAN, nato/a il 22.03.1978, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140502205523472,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
EROS URBAN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429142112066

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], EROS URBAN, nato/a il 22.03.1978, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140502205523472, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429142112066.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.24 – PULZE ANTONIO – RDN – 0160428162342291 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.24 – PULZE ANTONIO – RDN – 0160428162342291 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250014488152000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRAVILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANTONIO PULZE, nato/a il 21.11.1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132039212345,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva inoltre che le comunicazioni pervenute risultano prive di sottoscrizione, indicazione del funzionario responsabile e di qualunque elemento di imputabilità amministrativa, risultando pertanto inidonee a qualificarsi come atti o provvedimenti.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.24
In fede:
ANTONIO PULZE

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160428162342291

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ANTONIO PULZE, nato/a il 21.11.1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132039212345, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160428162342291.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.24 – PULZE ANTONIO – RDN – 0160428161554679 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.24 – PULZE ANTONIO – RDN – 0160428161554679 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2026
avente nr./codice: 11320259010773002000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANTONIO PULZE, nato/a il 21.11.1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132039212345,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.24
In fede:
ANTONIO PULZE

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160428161554679

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ANTONIO PULZE, nato/a il 21.11.1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132039212345, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160428161554679.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

23 febbraio 2026 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160427152340061 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 23 febbraio 2026 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160427152340061 – Referente: ME STESSO

at
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, VIALE DELLA REPUBBLICA 12 INT. 15 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) – info@amministrazionicosta.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: VERBALE DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE
formato in data: 21 GENNAIO 2026 ORE 18:00
avente nr./codice: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21.01.26
emesso da: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE
atto a firma di: SEGHETTI MANUEL (PRESEIDENTE) – COSTA SALVATORE (SEGRETARIO)
notificato il: 12 FEBBRAIO 2026 ORE 12:57
atto notificato da: COSTA SALVATORE – TRAMITE E-MAIL DA “INFO@AMMINISTRAZIONICOSTA.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Con l’invio e la notifica del presente atto RIGETTO il verbale dell’assemblea condominiale tenutasi in data 21 gennaio 2026, ricevuto dall’amministratore condominiale COSTA SALVATORE tramite e-mail in data 12 febbraio 2026 alle ore 12:57:

• in merito a quanto contenuto al punto numero 1 (uno) del medesimo verbale, RIGETTO qualsiasi addebito per spese legali per procedure di mediazione. In merito a tale procedura, si legge che rappresenta il condominio l’amministratore condominiale (insieme a un paio di condomini), supportati dall’avvocato BAROSCO ALESSANDRA. Riporto l’attenzione su quanto avvenuto nell’anno 2022 quando il 30 agosto, rispondendo a una e-mail pervenutami dallo studio amministrazioni di COSTA SALVATORE indicando e ribadendo di inviarmi ogni comunicazione via e-mail (che nulla mi ha inviato a seguito della mia risposta), ricevevo dall’avvocato BAROSCO ALESSANDRA, su incarico dell’amministratore COSTA SALVATORE, una missiva per la quale lo stesso COSTA SALVATORE mi chiedeva di sostenerne i costi. Da quanto si legge ora BAROSCO ALESSANDRA viene incaricata a supportare i condomini? A distanza di quasi tre anni e mezzo viene rimarcata ancora una volta la presenza del suddetto avvocato.

• in merito a quanto contenuto nel verbale al punto numero 5 (cinque) si palesa quanto segue:
1. io non ho mai chiesto che venisse data lettura di alcuna mia comunicazione recante le date del 24.02.2025 – 11.03.2025 – 15.01.2026,
2. con la mia e-mail del 12.01.2026 chiedevo a COSTA SALVATORE di mettere all’ordine del giorno e discutere quanto gli avevo comunicato con l’invio della mia e-mail del 6 agosto 2025 mediante la quale denunciavo la sottrazione di documentazione personale saldamente affissa al portoncino blindato dell’appartamento di mia proprietà. Documentazione ufficiale emessa dal MLNV-GVP,
3. mai ho sostenuto che mi fosse stata sottratta “posta” come sostenuto nel verbale d’assemblea, in riferimento al fatto che qualcuno informava di aver visto entrare la polizia locale e “potrebbero aver loro rimosso la posta”,
4. entrambe le mie e-mail del 6 agosto 2025 e 12 gennaio 2026 inviate a COSTA SALVATORE sono chiare nell’esposizione dei fatti e nelle richieste avanzate a COSTA SALVATORE.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
23 febbraio 2026
In fede:
BENEDETTO CELOT

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160427152340061

Si attesta che in data 23 febbraio 2026, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160427152340061.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 23 febbraio 2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.21 – PERIZZOLO DOMENICO – RDN – 0160425103957670 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.21 – PERIZZOLO DOMENICO – RDN – 0160425103957670 – Referente: SB

at
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA DI EMISSIONE
avente nr./codice: 12420250014151679000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DOMENICO PERIZZOLO, nato/a il 1954-02-02, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140618095538877,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.21
In fede:
DOMENICO PERIZZOLO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160425103957670

Si attesta che in data 2026.02.21, DOMENICO PERIZZOLO, nato/a il 1954-02-02, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140618095538877, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160425103957670.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.21
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424122309408 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424122309408 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 02.12.2025
avente nr./codice: PROT.244725552025/TA ANNO 2022
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CASTELCUCCO TV

Il/La sottoscritto/a MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131333114226,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.20
In fede:
MIRIAM REGINATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160424122309408

Si attesta che in data 2026.02.20, MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131333114226, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160424122309408.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.20
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424112842733 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424112842733 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 07.11.2025
avente nr./codice: 11320259008669174000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CASTELCUCCO TV

Il/La sottoscritto/a MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131333114226,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva inoltre che le comunicazioni pervenute risultano prive di sottoscrizione, indicazione del funzionario responsabile e di qualunque elemento di imputabilità amministrativa, risultando pertanto inidonee a qualificarsi come atti o provvedimenti.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.20
In fede:
MIRIAM REGINATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160424112842733

Si attesta che in data 2026.02.20, MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131333114226, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160424112842733.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.20
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.19 – PILLON ENRICO – RDN – 0160423131602202 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.02.19 – PILLON ENRICO – RDN – 0160423131602202 – Referente: ME STESSO

at
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G – 31100 TREVISO (TV) – protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: 11320259010154144000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: 14.02.2026
atto notificato da: NON RISCONTRABILE

Il/La sottoscritto/a ENRICO PILLON, nato/a il 29.06.1974, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0020212192906000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Segnalo che nell’ufficio postale di Maserada sul Piave mi hanno rilasciato una ricevuta di avvenuta notifica, ma la firma non è leggibile a tal punto da capire il nome e cognome di chi l’ha firmata. Tale carenza determina incertezza circa la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Segnalo un indirizzo email dell’ente non pec: helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.19
In fede:
ENRICO PILLON

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160423131602202

Si attesta che in data 2026.02.19, ENRICO PILLON, nato/a il 29.06.1974, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0020212192906000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160423131602202.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.19
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424111735498 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424111735498 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250010751875000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CASTELCUCCO TV

Il/La sottoscritto/a MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131333114226,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.20
In fede:
MIRIAM REGINATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160424111735498

Si attesta che in data 2026.02.20, MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131333114226, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160424111735498.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.20
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.20 – RASPONI MATTEO – RDN – 0160424112417310 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.20 – RASPONI MATTEO – RDN – 0160424112417310 – Referente: SB

at
2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000
formato in data: 16.01.2026
avente nr./codice: 2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000
emesso da: 2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MATTEO RASPONI, nato/a il 10-03-1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150212162348372,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Una comunicazione della Pubblica Amministrazione che:
• non è firmata
• non indica un funzionario responsabile
• non riporta qualifica, ufficio, ruolo
• non richiama un provvedimento formale
non può produrre effetti giuridici.
È, tecnicamente:
• una risposta anonima
• un messaggio informativo privo di imputabilità
• non opponibile
• non idoneo a sostituire un atto
Questo vale a prescindere dal contenuto.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.20
In fede:
MATTEO RASPONI

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160424112417310

Si attesta che in data 2026.02.20, MATTEO RASPONI, nato/a il 10-03-1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150212162348372, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160424112417310.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.20
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.18 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160422174228048 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.02.18 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160422174228048 – Referente: ME STESSO

at
AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI), AULSS2 (AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2) – VIA SANT’AMBROGIO DI FIERA 37, TREVISO – urp@aulss2.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SMS – MESSAGGIO RICEVUTO SUL MIO TELEFONO CELLULARE PERSONALE
emesso il: 9 FEBBRAIO 2026
avente nr./codice: SMS
emesso da: AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI)
atto a firma di: ILLEGIBILE
notificato il: 9 FEBBRAIO 2026 ALLE ORE 09:30
atto notificato da: TRAMITE SMS RICEVUTO AL NUMERO DEL MIO CELLULARE PERSONALE

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI):
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI) per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
Lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 09:30 ho ricevuto un SMS sul mio cellulare proveniente da AULSS 2.
Il mittente si identifica solo con la sigla sopra riportata, ma non veniva reso visibile alcun numero di telefono quale mittente del messaggio.
In calce al testo veniva riportato il seguente numero di telefonia fissa italiana: 0422 050111.
Ho provato a effettuare delle verifiche su internet per risalire all’intestatario con esito negativo.
Il contenuto del messaggio era un chiaro invito a effettuare uno screening medico passando dapprima in farmacia per il ritiro di un non meglio identificato flaconcino.
Il messaggio risulta privo di firma.
RIGETTO e DENUNCIO quanto ricevuto per i motivi di cui al presente atto.
Io NON vi conosco e NON ho mai preso alcun appuntamento con voi.
Io NON vi conosco e MAI vi ho fornito il mio numero di telefonia mobile.
Pertanto mi chiedo:
• chi vi ha fornito il mio numero di telefono?
• chi ha permesso la violazione della mia privacy?
• il garante della privacy italiano (GPDP) che ruolo e che posizione assume di fronte a simili episodi?
Chiedo di essere risarcito da ciascuno dei soggetti coinvolti per la violazione della mia privacy messa in atto da enti e/o corporation e/o istituzioni italiane nei miei confronti.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
18.02.2026
In fede:
BENEDETTO CELOT

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160422174228048

Si attesta che in data 2026.02.18, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160422174228048.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 18.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.19 – FAVARETTO MARCO – RDN – 0160422133857959 – Referente: CERNIDE 1306

Oggetto: 2026-.02.19 – FAVARETTO MARCO – RDN – 0160422133857959 – Referente: CERNIDE 1306

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, REGIONE VENETO SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA – 


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: CARTELLA DI PAGAMENTO N. 11920250011723046000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE VENEZIA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARCO FAVARETTO, nato/a il 23.02.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140805102333029,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONSIDERAZIONI PERSONALI PER MANCANZA DI FIRMA
Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
19.02.2026
In fede:
MARCO FAVRETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160422133857959

Si attesta che in data 2026.05.19, MARCO FAVRETTO, nato/a il 23.02.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140805102333029, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160422133857959.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 19.05.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.18 – BORTOLASO MASSIMO – RDN – 0160422124807350 – Referente: CERNIDE 1306

Oggetto: 2026.02.18 – BORTOLASO MASSIMO – RDN – 0160422124807350 – Referente: CERNIDE 1306

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, REGIONE VENETO PRESSO CMP – VIA DELLA RICERCA SCIENTIFICA 3 35127 PADOVA – protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it – dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: 23-10-2025
avente nr./codice: CARTELLA DI PAGAMENTO N. 077 2025 00136219 81 000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di:NON RISCONRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MASSIMO BORTOLASO, nato/a il 13-08-1967, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140607113731701,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONSIDERAZIONI PERSONALI PER MANCANZA DI FIRMA
Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente, prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
18.02.2026
In fede:
MASSIMO BORTOLASO

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160422124807350

Si attesta che in data 2026.02.18, MASSIMO BORTOLASO, nato/a il 13-08-1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140607113731701, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160422124807350.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 18.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.18 – SANTOMARTINO ELISA – RDN – 0160422090924207 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.18 – SANTOMARTINO ELISA – RDN – 0160422090924207 – Referente: SB

at
2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000
emesso da: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ELISA SANTOMARTINO, nato/a il 10.09.1947, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13152622447,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.18
In fede:
ELISA SANTOMARTINO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160422090924207

Si attesta che in data 2026.02.18, ELISA SANTOMARTINO, nato/a il 10.09.1947, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13152622447, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160422090924207.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.18
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.17 – SIMONAGGIO GIANCARLO – RDN – 0160421120333470 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.17 – SIMONAGGIO GIANCARLO – RDN – 0160421120333470 – Referente: SB

at
2026.01.09 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PORDENONE –  VIA AMERIGO VESPUCCI, 1 – 33170 PORDENONE – PN – nessuna@email.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 09.01.2026
avente nr./codice: 09120269000128530000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PORDENONE
atto a firma di: ANDREA UMBERTO DAGLIA
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIANCARLO SIMONAGGIO, nato/a il 07.10.1960, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150203155353725,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2026.01.09 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PORDENONE – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.09120269000128530000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2026.01.09 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PORDENONE – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.09120269000128530000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.17
In fede:
GIANCARLO SIMONAGGIO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160421120333470

Si attesta che in data 2026.02.17, GIANCARLO SIMONAGGIO, nato/a il 07.10.1960, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150203155353725, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160421120333470.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.17
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.16 – MERLO LUCIANA – RDN – 0160420093944240 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.16 – MERLO LUCIANA – RDN – 0160420093944240 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 11320259010748435000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LUCIANA MERLO, nato/a il 11/12/1944, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121932225013,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.16
In fede:
LUCIANA MERLO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160420093944240

Si attesta che in data 2026.02.16, LUCIANA MERLO, nato/a il 11/12/1944, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121932225013, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160420093944240.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.16
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.15 – LEONE PATRIZIA – RDN – 0160419170248723 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.15 – LEONE PATRIZIA – RDN – 0160419170248723 – Referente: CERNIDE 34-2

at
COMUNE DI ALTIVOLE PROVINCIA DI TREVISO, VIA ROMA, 6 – 31030 ALTIVOLE (TV) – segreteria.protocollo@comune.altivole.tv.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. 2020
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: PROVVEDIMENTO N.94 DEL 05.12.2025
emesso da: COMUNE DI ALTIVOLE PROVINCIA DI TREVISO
atto a firma di: FABIANA FOGLIATO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: IMPIEGATA POSTE ITALIANE UFFICIO DI CASELLE DI ALTIVOLE TV

Il/La sottoscritto/a PATRIZIA LEONE, nato/a il 20.08.1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131325184354,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad COMUNE DI ALTIVOLE PROVINCIA DI TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da COMUNE DI ALTIVOLE PROVINCIA DI TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.15
In fede:
PATRIZIA LEONE

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160419170248723

Si attesta che in data 2026.02.15, PATRIZIA LEONE, nato/a il 20.08.1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131325184354, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160419170248723.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.15
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.13 – ASTOLFI BARBARA – RDN – 0160417174240869 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.13 – ASTOLFI BARBARA – RDN – 0160417174240869 – Referente: SB

at
2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000
emesso da: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a BARBARA ASTOLFI, nato/a il 27/05/1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140805101513647,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.13
In fede:
BARBARA ASTOLFI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160417174240869

Si attesta che in data 2026.02.13, BARBARA ASTOLFI, nato/a il 27/05/1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140805101513647, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160417174240869.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.13
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.13 – GIUSTI IVANO – RDN – 0160417161048937 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.13 – GIUSTI IVANO – RDN – 0160417161048937 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 07.11.2025
avente nr./codice: 1132059008545749000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a IVANO GIUSTI, nato/a il 13/12/1977, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140805101129270,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.13
In fede:
IVANO GIUSTI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160417161048937

Si attesta che in data 2026.02.13, IVANO GIUSTI, nato/a il 13/12/1977, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140805101129270, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160417161048937.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.13
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.