RIGETTI DI NOTIFICA 2026

2026.05.23 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160725073528050 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.05.23 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160725073528050 – Referente: ME STESSO

at
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE SEZIONE CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI, TRIBUNALE DI PORDENONE – PIAZZA GIUSTINIANO, 7 – tribunale.pordenone@giustizia.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: DECRETO DI NOMINA DI PERITO ESTIMATORE NOMINA DI CUSTODE GIUDIZIARIO E FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.
formato in data: 11 MARZO 2026
avente nr./codice: R.G.E.I. N. 13 /2026
emesso da: TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE SEZIONE CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
atto a firma di: G.E. DOTT. TESCO ELISA
notificato il: NON NOTIFICATO MA PERVENUTO IN DATA 18 MAGGIO 2026 NELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA GENERICA DELLA MIA AZIENDA
atto notificato da: TRAMITE E-MAIL GENERICA DA “CHIARA@STUDIOLEGALECODEN.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 20170913141401, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a CELOT BENEDETTO, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE SEZIONE CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
Riaffermo, come già dichiarato all’avvocato CODEN CHIARA, che la mia volontà è quella di procedere con la “conversione del pignoramento”.

Di conseguenza eventuali accessi alla mia proprietà personale sono da ritenersi sospesi.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.23
In fede:
BENEDETTO CELOT


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160725073528050

Si attesta che in data 2026.05.23, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160725073528050.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.23
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.22 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160724121033886 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.05.22 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160724121033886 – Referente: ME STESSO

at
TRIBUNALE DI PORDENONE, TRIBUNALE DI PORDENONE – PIAZZA GIUSTINIANO, 7 – tribunale.pordenone@giustizia.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
formato in data: 7 GENNAIO 2026
avente nr./codice: MANCANTE – UNICI RIFERIMENTI RIPORTATI: CRON. 234 DEP. 207 – CRON. 431 DEP. 207
emesso da: TRIBUNALE DI PORDENONE
atto a firma di: MANCA IL NOMINATIVO E LA FIRMA DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DI PORDENONE
notificato il: NON NOTIFICATO MA PERVENUTO IN DATA 20 MAGGIO 2026 NELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA GENERICA DELLA MIA AZIENDA
atto notificato da: CODEN CHIARA – TRAMITE E-MAIL DA “CHIARA@STUDIOLEGALECODEN.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 20170913141401, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a CELOT BENEDETTO, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

TRIBUNALE DI PORDENONE: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
L’atto non è stato notificato come dichiarato e scritto da LEMMA VALENTINA funzionario UNEP dell’ufficio unico ufficiali giudiziari del tribunale di Treviso.
L’atto risulta privo dell’identificazione (cognome e nome) dell’ufficiale giudiziario del tribunale di Pordenone.
L’atto risulta privo di firma dell’ufficiale giudiziario del tribunale di Pordenone.
Contrariamente a quanto riportato nei vostri atti, è dimostrato e dimostrabile, per come si sono svolti gli eventi, che vi era e vi è conoscenza del luogo in cui svolgo la mia attività lavorativa personale quotidiana e in via continuativa; attività che conducevo da diversi anni prima di entrare in contatto con l’istituto intesa sanpaolo e che tutt’ora conduco.
Infatti inserendo nella rete internet il mio recapito di telefonia mobile, che l’istituto intesa sanpaolo possiede, rimanda direttamente al sito internet della mia attività lavorativa, il quale contiene anche l’indicazione della mia sede operativa.
Non solo, la filiale dell’istituto intesa sanpaolo che ha erogato il finanziamento dista 100 (cento) metri dalla sede della mia azienda e questo era ben noto alla medesima filiale.
Nonostante quanto sopra riportato, riaffermo, come già dichiarato all’avvocato CODEN CHIARA, che la mia volontà è quella di procedere con la “conversione del pignoramento”.
Di conseguenza eventuali accessi alla mia proprietà personale sono da ritenersi sospesi.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.22
In fede:
BENEDETTO CELOT


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160724121033886

Si attesta che in data 2026.05.22, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160724121033886.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.22
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblic

2026.05.22 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160724114712804 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.05.223 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160724114712804 – Referente: ME STESSO

at
“INTESA SANPAOLO SPA” E PER ESSA QUALE SUA MANDATARIA “INTRUM ITALY SPA”, INTESA SANPAOLO SPA SEDE LEGALE TORINO PIAZZA SAN CARLO 156 – INTRUM ITALY SPA SEDE MILANO VIA BASTIONI DI PORTA NUOVA 19 – info@intesasanpaolo.com

ATTO RIGETTATO
tipo atto: ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE
formato in data: 16 NOVEMBRE 2025
avente nr./codice: 10654 – 10867
emesso da: “INTESA SANPAOLO SPA” E PER ESSA QUALE SUA MANDATARIA “INTRUM ITALY SPA”
atto a firma di: GALATI GIULIA – SARINA DAVIDE
notificato il: NON NOTIFICATO MA PERVENUTO IN DATA 20 MAGGIO 2026 NELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA GENERICA DELLA MIA AZIENDA
atto notificato da: CODEN CHIARA – TRAMITE E-MAIL DA “CHIARA@STUDIOLEGALECODEN.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 20170913141401, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a CELOT BENEDETTO, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

“INTESA SANPAOLO SPA” E PER ESSA QUALE SUA MANDATARIA “INTRUM ITALY SPA”: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
L’atto non è stato notificato come dichiarato e scritto da LEMMA VALENTINA funzionario UNEP dell’ufficio unico ufficiali giudiziari del tribunale di Treviso.
Contrariamente a quanto riportato nei vostri atti, è dimostrato e dimostrabile, per come si sono svolti gli eventi, che vi era e vi è conoscenza del luogo in cui svolgo la mia attività lavorativa personale quotidiana e in via continuativa; attività che conducevo da diversi anni prima di entrare in contatto con l’istituto intesa sanpaolo e che tutt’ora conduco.
Infatti inserendo nella rete internet il mio recapito di telefonia mobile, che l’istituto intesa sanpaolo possiede, rimanda direttamente al sito internet della mia attività lavorativa, il quale contiene anche l’indicazione della mia sede operativa.
Non solo, la filiale dell’istituto intesa sanpaolo che ha erogato il finanziamento dista 100 (cento) metri dalla sede della mia azienda e questo era ben noto alla medesima filiale.
Nonostante quanto sopra riportato, riaffermo, come già dichiarato all’avvocato CODEN CHIARA, che la mia volontà è quella di procedere con la “conversione del pignoramento”.
Di conseguenza eventuali accessi alla mia proprietà personale sono da ritenersi sospesi.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.22
In fede:
BENEDETTO CELOT


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160724114712804

Si attesta che in data 2026.05.22, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160724114712804.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.22
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.22 – GALLINA ROSITA – RDN – 0160724102335368 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.22 – GALLINA ROSITA – RDN – 0160724102335368 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO – ANNO 2024
formato in data: 2026.02.23
avente nr./codice: PROT. 247343332026 -TA
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ROSITA GALLINA, nato/a il 1977.10.05, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 131712164041, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a GALLINA ROSITA, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.22
In fede:
ROSITA GALLINA


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160724102335368

Si attesta che in data 2026.05.22, ROSITA GALLINA, nato/a il 1977.10.05, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 131712164041, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160724102335368.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.22
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.21 – CATTARIN GABRIELLA – RDN – 0160723161408672 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.21 – CATTARIN GABRIELLA – RDN – 0160723161408672 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO
formato in data: 2026.04.17
avente nr./codice: 01100001480384054
emesso da: REGIONE VENETO VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GABRIELLA CATTARIN, nato/a il 1947.07.16, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 0140717144905148, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a CATTARIN GABRIELLA, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

REGIONE VENETO VENEZIA: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.21
In fede:
GABRIELLA CATTARIN


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160723161408672

Si attesta che in data 2026.05.21, GABRIELLA CATTARIN, nato/a il 1947.07.16, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 0140717144905148, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160723161408672.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.21
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.20 – DUSE MANUELA – RDN – 0160722152423769 – Referente: CERNIDE 262

Oggetto: 2026.05.20 – DUSE MANUELA – RDN – 0160722152423769 – Referente: CERNIDE 262

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO – dp.treviso@agenziaentrate.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 2026.02.20
avente nr./codice: 11320269001308312000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MANUELA DUSE, nato/a il 1959.02.07, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 0131123145159597, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a DUSE MANUELA, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
non riconosco lo stato italiano.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.20
In fede:
MANUELA DUSE


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160722152423769

Si attesta che in data 2026.05.20, MANUELA DUSE, nato/a il 1959.02.07, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 0131123145159597, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160722152423769.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.20
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.20 – SPELLANZON ITALO – RDN – 0160722143132550 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.20 – SPELLANZON ITALO – RDN – 0160722143132550 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO – ANNO 2024
formato in data: 2026.03.18
avente nr./codice: .PROT. 39456675-TA
emesso da: REGIONE VENETO VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ITALO SPELLANZON, nato/a il 1952.11.23, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 0130508171849699, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a SPELLANZON ITALO, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

REGIONE VENETO VENEZIA: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.20
In fede:
ITALO SPELLANZON


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160722143132550

Si attesta che in data 2026.05.20, ITALO SPELLANZON, nato/a il 1952.11.23, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 0130508171849699, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160722143132550.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.20
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.20 – VERARDO VANNI – RDN – 0160722183137025 – Referente: SB

Oggetto: 2026.05.20 – VERARDO VANNI – RDN – 0160722183137025 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2024
formato in data: 19.03.2026
avente nr./codice: 39467404-TA
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO
atto notificato da: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO

Il/La sottoscritto/a VANNI VERARDO, nato/a il 25/02/1973, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 2019520175838, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a VERARD0 VANNI, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI TRIBUTI: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.20
In fede:
VANNI VERARDO


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160722183137025

Si attesta che in data 2026.05.20, VANNI VERARDO, nato/a il 25/02/1973, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 2019520175838, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160722183137025.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.20
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.20 – TOSATO DANTE – RDN – 0160722110711601 – Referente: SB

Oggetto: 2026.05.20 – TOSATO DANTE – RDN – 0160722110711601 – Referente: SB

at
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO PAGAMENTO
formato in data: 18.04.2026
avente nr./codice: 07720269003570779000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO
notificato il: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO
atto notificato da: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO

Il/La sottoscritto/a DANTE TOSATO, nato/a il 10/08/1938, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 0131004185045247, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a TOSATO DANTE, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE PADOVA: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione e dell’identificazione del notificante.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Il documento qui rigettato ammette di NON essere un atto notificato e pertanto:
non sana eventuali vizi precedenti;
non prova la regolarità della cartella;
non dimostra l’avvenuta notifica degli atti originari.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.20
In fede:
DANTE TOSATO


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160722110711601

Si attesta che in data 2026.05.20, DANTE TOSATO, nato/a il 10/08/1938, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 0131004185045247, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160722110711601.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.20
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.18 – PILLA EGLE – RDN – 0160720153323951 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.18 – PILLA EGLE – RDN – 0160720153323951 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO
formato in data: 2025.12.16
avente nr./codice: 01100001331883775
emesso da: REGIONE VENETO VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a EGLE PILLA, nato/a il 1954.11.19, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 13133275141, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a PILLA EGLE, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

REGIONE VENETO VENEZIA: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.18
In fede:
EGLE PILLA


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160720153323951

Si attesta che in data 2026.05.18, EGLE PILLA, nato/a il 1954.11.19, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 13133275141, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160720153323951.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.18
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.16 – VARAGO NICOLA – RDN – 0160718152346178 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.16 – VARAGO NICOLA – RDN – 0160718152346178 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO – ANNO 2024
formato in data: 2026.03.19
avente nr./codice: PROT. 39467092-TA
emesso da: REGIONE VENETO VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a NICOLA VARAGO, nato/a il 1990.03.08, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 0140911191043727, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a VARAGO NICOLA, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

REGIONE VENETO VENEZIA: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.16
In fede:
NICOLA VARAGO


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160718152346178

Si attesta che in data 2026.05.16, NICOLA VARAGO, nato/a il 1990.03.08, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 0140911191043727, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160718152346178.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.16
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.16 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160718133433737 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.05.16 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160718133433737 – Referente: ME STESSO

at
STUDIO LEGALE CODEN, PIAZZA GIUSTINIANO, 8 – PORDENONE – info@studiolegalecoden.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: SMS
formato in data: 15 MAGGIO 2026
avente nr./codice: SMS RICEVUTO DAL NUMERO +39 349 4330505
emesso da: STUDIO LEGALE CODEN
atto a firma di: AVV. CHIARA CODEN
notificato il: 15 MAGGIO 2026 ORE 10:48
atto notificato da: CODEN CHIARA – TRAMITE SMS DA “+39 349 4330505”

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 20170913141401, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO

il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a CELOT BENEDETTO, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O

ad

STUDIO LEGALE CODEN: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
IN RIFERIMENTO AGLI ATTI NOTIFICATI:
https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2026/04/10/2026-04-09-celot-benedetto-rdn-0160611121225815-referente-me-stesso/
https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2026/04/18/2026-04-17-celot-benedetto-rdn-0160619145204550-referente-me-stesso/
SI CONSTATA:
• che il destinatario ha ricevuto comunicazione tramite SMS priva dei requisiti formali propri di una valida notificazione amministrativa o giudiziaria;
• che CODEN CHIARA per mezzo del sopra citato SMS ha posto in essere inequivocabili minacce e intimidazioni nei confronti del sottoscritto;
• che tale comunicazione è stata inviata nonostante precedenti atti di Rigetto di Notifica (RDN) già formalizzati e mai debitamente confutati;
• che il messaggio ricevuto non contiene valida relata di notifica, identificazione certa del notificatore, sottoscrizione, né elementi idonei a produrre effetti giuridici opponibili;
• che l’utilizzo di strumenti informali quali SMS o messaggistica telefonica non possono sostituire le forme previste per le notificazioni aventi effetti legali;
• che il sottoscritto non ha mai prestato consenso all’utilizzo del proprio recapito telefonico per finalità aventi pretesi effetti giuridici o assimilabili a notificazioni;
• che il sottoscritto non ha mai prestato consenso all’utilizzo del proprio recapito telefonico per finalità coercitive, intimidatorie o assimilabili a notificazioni;
SI DIFFIDA
qualsiasi ulteriore utilizzo di comunicazioni informali prive dei requisiti di legge;
SI CHIEDE
l’esibizione integrale:
• dell’atto originario;
• della relata completa;
• della prova di notificazione;
• del consenso al trattamento del recapito telefonico;
• dell’identificazione del responsabile del procedimento;

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2026.05.16
In fede:
BENEDETTO CELOT


OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160718133433737

Si attesta che in data 2026.05.16, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160718133433737.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.16
per la Segreteria di Stato


PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.15 – BERNARDI GIOVANNI – RDN – 0160717120653674 – Referente: 34-2

Oggetto: 2026.05.15 – BERNARDI GIOVANNI – RDN – 0160717120653674 – Referente: 34-2

at
REGIONE VENETO VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO – ANNO 2024
formato in data: 2026.03.19
avente nr./codice: PROT.39379953-TA
emesso da: REGIONE VENETO VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIOVANNI BERNARDI, nato/a il 1951.04.06, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP n. 0160715102652031, autodeterminato/a presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio (GVP), costituito ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

PREMESSO
il MLNV-GVP rivendica il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi del diritto internazionale;
secondo la posizione sostenuta dal MLNV-GVP, la Repubblica Veneta non ha mai cessato di esistere “de jure” sui propri territori storici;
il Popolo Veneto viene ritenuto titolare del diritto all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta ONU e dai principi internazionali vigenti;
vengono contestati il fondamento storico-giuridico dell’annessione del 1866 e la legittimità dell’attuale esercizio della sovranità italiana sui territori veneti;
il sottoscritto non riconosce opponibili gli atti provenienti da autorità italiane in assenza di prova di legittima giurisdizione.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
il/la sottoscritto/a BERNARDI GIOVANNI, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto,

CONTESTA FORMALMENTE
l’atto sopra indicato e ogni presunta opponibilità dello stesso.
Con riferimento al principio generale del diritto commerciale internazionale ,recepito anche dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che recita “chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente”, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la rigettante è pertanto formalmente:Rigettato, Contestato e Disconosciuto nella sua opponibilità.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
C H I E D E N D O
ad

REGIONE VENETO VENEZIA: tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto; di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante; di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO: di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione; di procedere all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308.

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
Il presente rigetto costituisce formale contestazione dell’atto ricevuto, della sua opponibilità e dei presupposti giuridici sui quali esso si fonda.
Ogni eventuale risposta dovrà essere fornita in forma scritta, motivata, firmata e tracciabile, con indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti normativi invocati.
La presente contestazione interrompe ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
si rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto qualora risulti assente, incompleta o non esibita la relata di notifica redatta secondo legge.
In assenza di prova rituale della notificazione, l’atto viene contestato come inefficace, non opponibile e inidoneo a far decorrere termini a carico del destinatario.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per falsus procurator, aggressione amministrativa indebita, abuso di procedura e ogni ulteriore violazione di diritti individuali e collettivi.

MOTIVAZIONI EXTRA
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

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2026.05.15
In fede:
GIOVANNI BERNARDI

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 0160717120653674

Si attesta che in data 2026.05.15, GIOVANNI BERNARDI, nato/a il 1951.04.06, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione e Sovranità Personale presso il Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto Provisorio, codice unico personale 0160715102652031, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160717120653674.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
WSM
Venetia lì 2026.05.15
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso PEC, raccomandate postali, notifiche presso la Casa Comunale o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.15 – TREVISAN GABRIELLA – RDN – 0160717092121426 – Referente: CERNIDE 1307

Oggetto: 2026.05.15 – TREVISAN GABRIELLA – RDN – 0160717092121426 – Referente: CERNIDE 1307

at
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE SU INCARICO REGIONE VENETO, VIA TORINO 180 MESTRE – 30172 VENEZIA – protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: 23-10-2025
avente nr./codice: CARTELLA DI PAGAMENTO N. 119 2025 00170246 52 000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE SU INCARICO REGIONE VENETO
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: 14-05-2026
atto notificato da: POSTINO

Il/La sottoscritto/a GABRIELLA TREVISAN, nato/a il 01-08-1960, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140805103052040,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE SU INCARICO REGIONE VENETO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE SU INCARICO REGIONE VENETO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.15
In fede:
GABRIELLA TREVISAN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160717092121426

Si attesta che in data 15-05-2026, GABRIELLA TREVISAN, nato/a il 01-08-1960, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140805103052040, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160717092121426.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.15
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.13 – GREGOLON ANTONIO – RDN – 0160715144700831 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.13 – GREGOLON ANTONIO – RDN – 0160715144700831 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BELLUNO, VIA VITTORIO VENETO 167 32100 BELLUNO BL – dp.belluno@agenziaentrate.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2026.03.06
avente nr./codice: 01620269000337250000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BELLUNO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANTONIO GREGOLON, nato/a il 1952.09.02, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131219203215,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BELLUNO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BELLUNO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.13
In fede:
ANTONIO GREGOLON

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160715144700831

Si attesta che in data 2026.05.13, ANTONIO GREGOLON, nato/a il 1952.09.02, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131219203215, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160715144700831.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.13
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.12 – ZANON PAOLA – RDN – 0160714185202375 – Referente: ME STESSA

Oggetto: 2026.05.12 – ZANON PAOLA – RDN – 0160714185202375 – Referente: ME STESSA

at
POLIZIA LOCALE CONSORZIO NORD EST VICENTINO, VIA RASA, THIENE 36016 VICENZA – info@polizialocalenevi.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: SANZIONE PER MANCATA REVISIONE AUTO
formato in data: 2026.05.05
avente nr./codice: 50019VS26
emesso da: POLIZIA LOCALE CONSORZIO NORD EST VICENTINO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: 2025.05.05
atto notificato da: OPERATORI DI POLIZIA LOCALE CONSORZIO NORD EST VICENTINO

Il/La sottoscritto/a PAOLA ZANON, nato/a il 1968.08.07, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 11181815025,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad POLIZIA LOCALE CONSORZIO NORD EST VICENTINO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da POLIZIA LOCALE CONSORZIO NORD EST VICENTINO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della completa relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza degli operatori);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della completa relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.12
In fede:
PAOLA ZANON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160714185202375

Si attesta che in data 2026.05.12, PAOLA ZANON, nato/a il 1968.08.07, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 11181815025, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160714185202375.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.12
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.12 – LICINI MICHELA – RDN – 0160714152155534 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.12 – LICINI MICHELA – RDN – 0160714152155534 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO – ANNO 2024
formato in data: 2026.02.19
avente nr./codice: PROT. 247609312026-TA
emesso da: REGIONE VENETO VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MICHELA LICINI, nato/a il 1971.10.11, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 112137142055,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.12
In fede:
MICHELA LICINI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160714152155534

Si attesta che in data 2026.05.12, MICHELA LICINI, nato/a il 1971.10.11, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 112137142055, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160714152155534.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.12
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.12 – BALDIN EUSEBIO – RDN – 0160714103933051 – Referente: SB

Oggetto: 2026.05.12 – BALDIN EUSEBIO – RDN – 0160714103933051 – Referente: SB

at
ABACO S.P.A., VIA F.LLI CERVI 6 – 35129 PADOVA – ufficiolegale@abacospa.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO
formato in data: 2026.03.18
avente nr./codice: 3664
emesso da: ABACO S.P.A.
atto a firma di: LORIS TARGA
notificato il: 2026.03.18
atto notificato da: EMANUELA FELLINE


 

Il/La sottoscritto/a EUSEBIO BALDIN, nato/a il 27 / 05 / 1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 20197213523,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad ABACO S.P.A.:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da ABACO S.P.A., per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Avviso di accertamento esecutivo ABACO relativo a tariffa rifiuti Contarina per annualità 2022/2023. Si richiede verifica della legittimità dell’atto, degli importi richiesti e delle procedure di riscossione coattiva applicate.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.12
In fede:
EUSEBIO BALDIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160714103933051

Si attesta che in data 2026.05.12, EUSEBIO BALDIN, nato/a il 27 / 05 / 1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20197213523, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160714103933051.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) non sono riconosciute come espressione di legittima sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.12
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.11 – BALDIN EUSEBIO – RDN – 0160713090801643 – Referente: SB

Oggetto: 2026.05.11 – BALDIN EUSEBIO – RDN – 0160713090801643 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI, VIA RIO SPARTO, 21 – 65129 PESCARA (PE) – cop.pescara@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: ACCERTAMENTO PERIODO IMPOSTA 2020 – NR. 250T5SM000325
formato in data: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO
avente nr./codice: 250T5SM000325
emesso da: AGENZIA ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI
atto a firma di: DE STEFANO FERDINANDO CAPO TEAM SU DELEGA DIRETTORE CAPALDO TIZIANA
notificato il: NON CHIARAMENTE RISCONTRABILE NELL’ATTO
atto notificato da: NON CHIARAMENTE IDENTIFICABILE NELL’ATTO

Il/La sottoscritto/a EUSEBIO BALDIN, nato/a il 27 / 05 / 1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 20197213523,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– abuso procedurale reiterato;
– pressione amministrativa indebita;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto precisa di trovarsi in una condizione personale, economica e abitativa estremamente precaria, aggravata dalla perdita della propria attività lavorativa avvenuta nel periodo delle misure emergenziali COVID-19 e delle conseguenze derivanti dall’obbligo vaccinale, situazione che ha comportato la perdita della propria abitazione con conseguente permanenza in una roulotte collocata su terreno di proprietà.
Il presente Rigetto di Notifica viene formalizzato anche in ragione della necessità di ottenere piena trasparenza documentale e correttezza procedurale relativamente all’atto notificato, considerato che il sottoscritto si trova in oggettiva difficoltà materiale nell’accesso continuativo a strumenti informatici, archivi documentali e assistenza tecnica.
Si contesta inoltre:
– la mancata produzione integrale della documentazione utilizzata per l’accertamento;
– la mancata trasmissione di elementi completi idonei a consentire verifica dettagliata dei conteggi, dei contratti richiamati e delle modalità di determinazione degli importi richiesti;
– ogni eventuale pretesa formulata in assenza di piena intelligibilità, trasparenza e verificabilità dell’intero procedimento amministrativo e tributario.
Si richiede pertanto:
– identificazione del responsabile del procedimento;
– trasmissione integrale della documentazione utilizzata ai fini dell’accertamento;
– attestazione completa della regolarità notificatoria e procedurale dell’atto;
– sospensione di eventuali ulteriori iniziative pregiudizievoli nelle more del completo riscontro documentale richiesto.
Il presente atto non costituisce rinuncia ad eventuali ulteriori strumenti di tutela amministrativa, tributaria, documentale o giurisdizionale.
Si evidenzia inoltre l’oggettiva difficoltà nell’individuazione di un referente responsabile chiaramente identificabile e direttamente contattabile relativamente al procedimento in oggetto.
L’atto richiama infatti strutture centralizzate, uffici, team e riferimenti amministrativi plurimi senza consentire al destinatario una chiara ed immediata individuazione del soggetto responsabile del procedimento, né modalità semplici e trasparenti di interlocuzione documentale diretta.
Tale situazione determina una evidente sproporzione tra la gravità delle pretese avanzate dall’Ente e la concreta possibilità del destinatario di esercitare pienamente il proprio diritto di comprensione, verifica, interlocuzione e difesa documentale.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.11
In fede:
EUSEBIO BALDIN

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160713090801643

Si attesta che in data 2026.05.11, EUSEBIO BALDIN, nato/a il 27 / 05 / 1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20197213523, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160713090801643.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) non sono riconosciute come espressione di legittima sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.11
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.10 – SOW SAMBA – RDN – 0160712152531446 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.10 – SOW SAMBA – RDN – 0160712152531446 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO – ANNO 2024
formato in data: 2026.02.18
avente nr./codice: PROT.248935852026 -TA
emesso da: REGIONE VENETO VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a SAMBA SOW, nato/a il 1967.10.20, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131824125718,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.10
In fede:
SAMBA SOW

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160712152531446

Si attesta che in data 2026.05.10, SAMBA SOW, nato/a il 1967.10.20, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131824125718, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160712152531446.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.10
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.08 – CUNIAL DAVIDE – RDN – 0160710110728858 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.08 – CUNIAL DAVIDE – RDN – 0160710110728858 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.03.09
avente nr./codice: PROT. 39389811-TA – ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DAVIDE CUNIAL, nato/a il 11.02.1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 122116142918,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.08
In fede:
DAVIDE CUNIAL

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160710110728858

Si attesta che in data 2026.05.08, DAVIDE CUNIAL, nato/a il 11.02.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122116142918, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160710110728858.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.08
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.06 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0160708220852213 – Referente: CERNIDE 1007

Oggetto: 2026.05.06 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0160708220852213 – Referente: CERNIDE 1007

at
AGENZIA DELL’ENTRATE DI VERONA, VIA NICOLO’ GOLFINO,13 37133 (VR) – dp.verona@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 2026.04.03
avente nr./codice: 12220269003700064
emesso da: AGENZIA DELL’ENTRATE DI VERONA
atto a firma di: ARRIGONI LEONARDO
notificato il: 2026.04.13
atto notificato da: ARUBA PEC

Il/La sottoscritto/a ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09.04.1977, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0130623211744077,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELL’ENTRATE DI VERONA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELL’ENTRATE DI VERONA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.06
In fede:
ODOARDO MARIA TASSINI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160708220852213

Si attesta che in data 2026.05.06, ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09.04.1977, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130623211744077, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160708220852213.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.06
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
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настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
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– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
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Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
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Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.07 – MARINI DANIELE – RDN – 0160709161133341 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.07 – MARINI DANIELE – RDN – 0160709161133341 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 36100 VICENZA VI – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2025.08.19
avente nr./codice: 12420259005844450000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANIELE MARINI, nato/a il 1989.06.08, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140618164232102,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.07
In fede:
DANIELE MARINI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160709161133341

Si attesta che in data 2026.05.07, DANIELE MARINI, nato/a il 1989.06.08, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140618164232102, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160709161133341.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.07
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.06 – RIGATO MARCO – RDN – 0160708080759102 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.05.06 – RIGATO MARCO – RDN – 0160708080759102 – Referente: ME STESSO

at
REGIONE VENETO, REGIONE VENETO SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2024
formato in data: 18-03-2026
avente nr./codice: PROT. 39447223/TA ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: 04-05-2026
atto notificato da: POSTINO

Il/La sottoscritto/a MARCO RIGATO, nato/a il 26-08-1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 201607060826,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.06
In fede:
MARCO RIGATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160708080759102

Si attesta che in data 2026.05.06, MARCO RIGATO, nato/a il 26-08-1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 201607060826, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160708080759102.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.06
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.06 – CAMPAGNOLO LAURA – RDN – 0160708102146683 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.06 – CAMPAGNOLO LAURA – RDN – 0160708102146683 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.18
avente nr./codice: PROT. 246649262026-TA – ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LAURA CAMPAGNOLO, nato/a il 1990.03.09, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132023152947,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.06
In fede:
LAURA CAMPAGNOLO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160708102146683

Si attesta che in data 2026.05.06, LAURA CAMPAGNOLO, nato/a il 1990.03.09, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132023152947, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160708102146683.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.06
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.05 – MAMAN DORIANA – RDN – 0160707104637627 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.05 – MAMAN DORIANA – RDN – 0160707104637627 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2026.03.06
avente nr./codice: 11320269001879955000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DORIANA MAMAN, nato/a il 1960.09.18, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 122214155455,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.05
In fede:
DORIANA MAMAN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160707104637627

Si attesta che in data 2026.05.05, DORIANA MAMAN, nato/a il 1960.09.18, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122214155455, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160707104637627.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.05
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblic

2026.05.04 – RIGATO MARCO – RDN – 0160706132925812 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.05.04 – RIGATO MARCO – RDN – 0160706132925812 – Referente: ME STESSO

at
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, VIA LONGHIN 115 35129 PADOVA – protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: RISCONTRO A COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
formato in data: 29.04.2026
avente nr./codice: 2026-ADERISC-4053304(0)
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
atto a firma di: ASSENTE
notificato il: 29.04.2026
atto notificato da: TRAMITE PEC

Il/La sottoscritto/a MARCO RIGATO, nato/a il 26-08-1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 201607060826,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto RIGATO MARCO, Cittadino autodeterminato del Popolo Veneto, identificato mediante CUP già agli atti,

PREMESSO CHE

è già stato formalizzato Rigetto di Notifica (RDN) in relazione agli atti presupposti;
la comunicazione ricevuta costituisce mero riscontro standard privo di contenuto giuridico sostanziale;
CONTESTAZIONE DEL RISCONTRO

1. Mancata risposta nel merito delle contestazioni

La comunicazione ricevuta:

non affronta alcuno dei punti sollevati nei precedenti atti;
non fornisce prova del titolo esecutivo;
non chiarisce la legittimità delle azioni intraprese;
Si configura pertanto una omessa risposta nel merito, con reiterazione automatica della pretesa.

2. Richiamo generico a normativa interna non pertinente al caso contestato

Il riferimento all’art. 49 DPR 602/73:

costituisce mero richiamo a normativa interna;
non dimostra la legittimità concreta dell’azione nel caso specifico;
non supera le contestazioni già formalizzate;
Tale richiamo è da considerarsi insufficiente e non risolutivo.

3. Reiterazione della pretesa in assenza di verifica del titolo

La comunicazione conferma la volontà di procedere:

con più azioni esecutive e cautelari contemporaneamente;
senza:

verifica puntuale del titolo
riscontro alle contestazioni
chiarimento della posizione debitoria
Ciò configura una reiterazione della pretesa priva di verifica sostanziale.

4. Uso simultaneo di strumenti esecutivi e cautelari

L’ammissione della possibilità di:

pignoramento
fermo amministrativo
configura:

sovrapposizione di azioni coercitive
potenziale sproporzione operativa
possibile abuso di procedimento
5. Invito alla rateazione quale implicito riconoscimento del debito

L’invito alla rateazione:

presuppone l’accettazione del debito;
non costituisce risposta alle contestazioni;
Si rileva che tale proposta è inammissibile in assenza di accertamento legittimo della pretesa.

CONCLUSIONE

La comunicazione ricevuta è pertanto:

priva di contenuto giuridico sostanziale;
non idonea a costituire valido riscontro;
inidonea a superare le contestazioni già formalizzate;
e viene conseguentemente RIGETTATA.

DIFFIDA

Si diffida formalmente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione a:

fornire prova documentale del titolo esecutivo;
rispondere puntualmente alle contestazioni già sollevate;
sospendere ogni azione esecutiva e cautelare in assenza di riscontro;
MESSA IN MORA

Tutti i soggetti coinvolti vengono posti in mora, con assunzione di responsabilità personale per ogni danno derivante da azioni intraprese in assenza di riscontro e verifica.

PRECISAZIONE FINALE

Il presente atto:

costituisce espressa manifestazione di non accettazione;
interrompe ogni presunzione di consenso;
esclude qualsiasi riconoscimento di obbligazioni non volontariamente assunte;

Data: 2026.05.04
In fede
RIGATO MARCO
Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.05.04
In fede:
MARCO RIGATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160706132925812

Si attesta che in data 2026.05.04, MARCO RIGATO, nato/a il 26-08-1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 201607060826, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160706132925812.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.04
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.05.04 – VARAGO MATTIA – RDN – 0160706104451319 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.05.04 – VARAGO MATTIA – RDN – 0160706104451319 – Referente: CERNIDE 34-2
at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI-VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.19
avente nr./codice: PROT.252417162026-TA – ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI-VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MATTIA VARAGO, nato/a il 1990.02.25, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0160702151246941, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI-VENEZIA a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.05.04
In fede
MATTIA VARAGO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160706104451319

Si attesta che in data 2026.05.04, MATTIA VARAGO, nato/a il 1990.02.25, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160702151246941, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160706104451319.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.05.04
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblic

2026.04.30 – DAL PRA MARINA – RDN – 0160702084202920 – Referente: SB

Oggetto: 2026.04.30 – DAL PRA MARINA – RDN – 0160702084202920 – Referente: SB
at
POLIZIA LOCALE – UNITA’ MONTANA DEL BASSANESE, VIA VITTORELLI, 30 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) – polizialocale@unionebassanese.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: VERBALE VIOLAZIONE CDS
formato in data: 29.04.2026
avente nr./codice: 11781
emesso da: POLIZIA LOCALE – UNITA’ MONTANA DEL BASSANESE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE ANCHE NEL NOME DEGLI OPERATORI CHE INDICANO SOLO IL COGNOME E FORSE UN NUMERO DI PLACCA IN MODO POSTICCIO
notificato il: 29.04.2026
atto notificato da: AGENTI OPERANTI

Il/La sottoscritto/a MARINA DAL PRA, nato/a il 30.03.1963, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 090913161133000, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• non riporta identificazione del notificatore;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente: RIGETTATO E CONTESTATO quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente POLIZIA LOCALE – UNITA’ MONTANA DEL BASSANESE a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione certa del notificatore;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
1. Indeterminatezza e incertezza assoluta del luogo dell’accertamento
Il verbale riporta una indicazione alternativa e non univoca del luogo della presunta infrazione (“via Montap… o via Pio X poi via Cappello”), evidenziando una incertezza sostanziale e insanabile circa l’esatto luogo del fatto.
Tale formulazione, per sua natura ambigua, non consente di individuare con precisione il punto in cui si sarebbe verificata la presunta violazione, configurando un vizio grave dell’atto.
L’individuazione certa del luogo costituisce elemento essenziale dell’accertamento; la sua mancanza comporta l’inidoneità del verbale a fondare qualsiasi pretesa.
2. Difetto strutturale di chiarezza, intelligibilità e completezza dell’atto
Il contenuto del verbale presenta parti illeggibili, ambigue e non univocamente interpretabili, tali da impedire una comprensione chiara e completa dei fatti contestati.
Un atto amministrativo, per poter produrre effetti, deve essere:
• chiaro
• intelligibile
• privo di ambiguità
La presenza di elementi illeggibili o incerti compromette radicalmente la validità dell’atto stesso.
3. Incoerenza logica e narrativa nella ricostruzione dei fatti
La sequenza indicata (“via Montap… o via Pio X poi via Cappello”) evidenzia una ricostruzione incerta, contraddittoria e priva di linearità logico-temporale.
Non è dato comprendere:
• il punto iniziale dell’osservazione
• il momento esatto della presunta violazione
• il luogo in cui l’accertamento si sarebbe concretizzato
Tale incoerenza rende la narrazione dei fatti intrinsecamente inattendibile.
4. Descrizione stereotipata e non verificabile della condotta
La condotta contestata è espressa mediante formula standardizzata (“uso dell’apparecchio radiotelefonico impegnando la mano destra”), priva di qualsiasi elemento concreto idoneo a consentire verifica oggettiva.
Non risultano indicati:
• posizione degli agenti accertatori
• distanza dal veicolo
• angolo di visuale
• condizioni ambientali e di visibilità
• modalità concreta dell’osservazione
Tale genericità configura un difetto di motivazione, rendendo l’accertamento privo di riscontri oggettivi.
5. Assenza di elementi oggettivi a supporto dell’accertamento
Il verbale non riporta alcun elemento oggettivo (documentazione fotografica, riferimenti tecnici, riscontri esterni) idoneo a corroborare quanto dichiarato.
In assenza di tali elementi, l’accertamento risulta fondato esclusivamente su una dichiarazione non verificabile, con conseguente debolezza probatoria dell’atto.
6. Difetto di determinazione dell’illecito contestato
Le criticità sopra evidenziate impediscono di determinare in modo certo:
• il luogo
• il momento
• le modalità del presunto illecito
Tale indeterminatezza rende l’atto giuridicamente carente nei suoi elementi essenziali.
7. Inidoneità dell’atto a produrre effetti giuridici validi
Alla luce delle gravi carenze sopra esposte, il verbale risulta:
• viziato nella forma
• carente nella sostanza
• privo di elementi essenziali
e pertanto non idoneo a fondare alcuna legittima pretesa sanzionatoria.
8. Messa in mora e responsabilità personale
Con il presente atto, tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella formazione, sottoscrizione, notifica e gestione del presente verbale vengono formalmente posti in mora, con assunzione di responsabilità personale per ogni eventuale danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da atti viziati, carenti o illegittimi.
9. Precisazione sulla non accettazione e assenza di consenso
Il presente atto costituisce espressa e formale manifestazione di non accettazione di quanto contestato.
Si precisa che:
• nessun silenzio
• nessuna mancata opposizione
• nessuna inerzia
potranno essere interpretati come forma di consenso o accettazione, anche implicita, di obbligazioni o responsabilità non volontariamente assunte.
10. Onere di risposta e responsabilità conseguente
I destinatari del presente atto sono tenuti a fornire riscontro puntuale, motivato e documentato in merito a tutte le contestazioni sollevate.
In difetto di riscontro:
• ogni eventuale prosecuzione dell’azione amministrativa
• ogni ulteriore pretesa
avverrà sotto la piena ed esclusiva responsabilità dei soggetti coinvolti.
11. Riserva di ogni diritto e azione
Si riserva ogni ulteriore azione nelle sedi ritenute opportune, anche in ambito internazionale, per la tutela dei propri diritti e interessi lesi.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.30
In fede
MARINA DAL PRA

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160702084202920

Si attesta che in data 2026.04.30, MARINA DAL PRA, nato/a il 30.03.1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 090913161133000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160702084202920.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.30
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.30 – CARON EUGENIO – RDN – 0160702095447810 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.30 – CARON EUGENIO – RDN – 0160702095447810 – Referente: CERNIDE 34-2
at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.19
avente nr./codice: PROT. 251015312026-TA ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a EUGENIO CARON, nato/a il 1940.04.17, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0140605183030735, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.30
In fede
EUGENIO CARON

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160702095447810

Si attesta che in data 2026.04.30, EUGENIO CARON, nato/a il 1940.04.17, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140605183030735, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160702095447810.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.30
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.29 – BINOTTO BRUNO – RDN – 0160701091852485 – Referente: CERNIDE 34-2

2026.04.28 – POLIN MARCO – RDN – 0160700154403191 – Referente: SB

Oggetto: 2026.04.28 – POLIN MARCO – RDN – 0160700154403191 – Referente: SB
at
AGNZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250010516143000
emesso da: AGNZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARCO POLIN, nato/a il 05 02 1972, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0160700170511019, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente AGNZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.28
In fede
MARCO POLIN

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160700154403191

Si attesta che in data 2026.04.28, MARCO POLIN, nato/a il 05 02 1972, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160700170511019, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160700154403191.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.28
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.28 – RIZZON DARIA – RDN – 0160700123031450 – Referente: SB

Oggetto: 2026.04.28 – RIZZON DARIA – RDN – 0160700123031450 – Referente: SB
at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2024
formato in data: 23.02.2026
avente nr./codice: 248634132026-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DARIA RIZZON, nato/a il 17.09.1992, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0130918114513990, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.28
In fede
DARIA RIZZON

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160700123031450

Si attesta che in data 2026.04.28, DARIA RIZZON, nato/a il 17.09.1992, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130918114513990, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160700123031450.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.28
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.28 – CATTARIN GABRIELLA – RDN – 0160700092759700 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.28 – CATTARIN GABRIELLA – RDN – 0160700092759700 – Referente: CERNIDE 34-2
at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2025.12.05
avente nr./codice: 11320259009679238000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GABRIELLA CATTARIN, nato/a il 1947.07.16, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0140717144905148, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.28
In fede
GABRIELLA CATTARIN

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160700092759700

Si attesta che in data 2026.04.28, GABRIELLA CATTARIN, nato/a il 1947.07.16, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140717144905148, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160700092759700.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.28
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.27 – MANENTE DYLAN – RDN – 0160629105058576 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.27 – MANENTE DYLAN – RDN – 0160629105058576 – Referente: CERNIDE 34-2
at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.19
avente nr./codice: PROT.251676062026-TA ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DYLAN MANENTE, nato/a il 1993.01.31, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0140617192902938, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.27
In fede
DYLAN MANENTE

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160629105058576

Si attesta che in data 2026.04.27, DYLAN MANENTE, nato/a il 1993.01.31, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140617192902938, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160629105058576.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.27
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.26 – ZANIBELLATO GIOVANNI – RDN – 0160628104914698 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.26 – ZANIBELLATO GIOVANNI – RDN – 0160628104914698 – Referente: CERNIDE 34-2
at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE VENEZIA VIA TORINO , 180 – MESTRE 30172 VENEZIA – dp.venezia@agenziaentrate.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2026.03.06
avente nr./codice: 11920269002401991000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE VENEZIA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIOVANNI ZANIBELLATO, nato/a il 1963.08.22, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 13173912268, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE VENEZIA a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.26
In fede
GIOVANNI ZANIBELLATO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160628104914698

Si attesta che in data 2026.04.26, GIOVANNI ZANIBELLATO, nato/a il 1963.08.22, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13173912268, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160628104914698.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.26
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.26 – MASTROTTO MAURO – RDN – 0160628101055051 – Referente: SB

Oggetto: 2026.04.26 – MASTROTTO MAURO – RDN – 0160628101055051 – Referente: SB
at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2024
formato in data: 19.02.2026
avente nr./codice: 248061402026-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MAURO MASTROTTO, nato/a il 19/09/1976, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0140923134702980, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.26
In fede
MAURO MASTROTTO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160628101055051

Si attesta che in data 2026.04.26, MAURO MASTROTTO, nato/a il 19/09/1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140923134702980, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160628101055051.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.26
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.25 – CECCON SABRINA – RDN – 0160627113239427 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.25 – CECCON SABRINA – RDN – 0160627113239427 – Referente: CERNIDE 34-2
at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.03.31
avente nr./codice: PROT.250901632026-TA
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a SABRINA CECCON, nato/a il 1971.08.17, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0160415161316084, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.25
In fede
SABRINA CECCON

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160627113239427

Si attesta che in data 2026.04.25, SABRINA CECCON, nato/a il 1971.08.17, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160415161316084, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160627113239427.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.25
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.24 – BORGATO EDWARD – RDN – 0160626104935620 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.24 – BORGATO EDWARD – RDN – 0160626104935620 – Referente: CERNIDE 34-2
at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.27
avente nr./codice: PROT.250764892026-TA ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a EDWARD BORGATO, nato/a il 1972.04.19, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 13181821345, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.24
In fede
EDWARD BORGATO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160626104935620

Si attesta che in data 2026.04.24, EDWARD BORGATO, nato/a il 1972.04.19, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13181821345, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160626104935620.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.24
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.24 – POLIN MAURO – RDN – 0160626090726217 – Referente: SB

Oggetto: 2026.04.24 – POLIN MAURO – RDN – 0160626090726217 – Referente: SB
at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2024
formato in data: 25.03.2026
avente nr./codice: 248260012026-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE UFFICIO POSTALE DI FALZE’ DI TREVIGNANO

Il/La sottoscritto/a MAURO POLIN, nato/a il 14.05.1981, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0160626162811168, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.24
In fede
MAURO POLIN

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160626090726217

Si attesta che in data 2026.04.24, MAURO POLIN, nato/a il 14.05.1981, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160626162811168, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160626090726217.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.24
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.23 – CARON EUGENIO – RDN – 0160625150622402 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.23 – CARON EUGENIO – RDN – 0160625150622402 – Referente: CERNIDE 34-2
at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2025.05.09
avente nr./codice: 11320259003842373000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a EUGENIO CARON, nato/a il 1940.04.17, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0140605183030735, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.23
In fede
EUGENIO CARON

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160625150622402

Si attesta che in data 2026.04.23, EUGENIO CARON, nato/a il 1940.04.17, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140605183030735, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160625150622402.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.23
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.22 – CUNIAL ERIK – RDN – 0160624171659943 – Referente: SB

Oggetto: 2026.04.22 – CUNIAL ERIK – RDN – 0160624171659943 – Referente: SB
at
REGION E VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2024
formato in data: 31.03.2026
avente nr./codice: 250975252026-TA
emesso da: REGION E VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ERIK CUNIAL, nato/a il 06.12.1995, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 140921141558949, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente REGION E VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.22
In fede
ERIK CUNIAL

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160624171659943

Si attesta che in data 2026.04.22, ERIK CUNIAL, nato/a il 06.12.1995, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 140921141558949, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160624171659943.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.22
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.22 – PERIN VANESSA – RDN – 0160624102550412 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.22 – PERIN VANESSA – RDN – 0160624102550412 – Referente: CERNIDE 34-2
at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.03.31
avente nr./codice: PROT.248348062026-TA ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a VANESSA PERIN, nato/a il 1993.10.14, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0160621200250936, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si rileva inoltre che le comunicazioni pervenute risultano prive di sottoscrizione, indicazione del funzionario responsabile e di qualunque elemento di imputabilità amministrativa, risultando pertanto inidonee a qualificarsi come atti o provvedimenti.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.22
In fede
VANESSA PERIN

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160624102550412

Si attesta che in data 2026.04.22, VANESSA PERIN, nato/a il 1993.10.14, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160621200250936, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160624102550412.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.22
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.20 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160622111143050 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.04.20 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160622111143050 – Referente: ME STESSO
at
ADVANCING TRADE spa via Daniele Pesenti,16 – 24022 Alzano Lombardo (Bg) – tel.035-4161300 (NON PRESENTE SU SMS RICEVUTO) – assistenza@advtrade.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: SMS – MESSAGGIO RICEVUTO SUL MIO TELEFONO CELLULARE PERSONALE
formato in data: 21 MARZO 2026
avente nr./codice: SMS – 21 MARZO 2026 ORE 08:56
emesso da: AT SPA
atto a firma di: ILLEGIBILE
notificato il: 21 MARZO 2026 ORE 08:56
atto notificato da: SCONSCIUTO

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 20170913141401, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente AT SPA a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Io NON conosco la presunta “AT SpA”.
MAI ho avuto rapporti con la presunta “AT SpA”.
Io NON ho fornito alcun dato mio personale alla presunta “AT SpA”.
Io NON ho firmato alcun tipo di contratto con la presunta “AT SpA”.

Diversi espliciti SMS mediante i quali la presunta “AT SpA” pretendeva di essere contattata, mi sono pervenuti in data:

• 20 febbraio 2026 ore 09:49
• 26 febbraio 2026 ore 12:31
• 17 marzo 2026 ore 10:48
• 21 marzo 2026 ore 08:56

da intendersi tutti rigettati con il presente atto.

Che posizione assume il GPDP italiano di fronte a simili episodi?

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.20
In fede
BENEDETTO CELOT

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160622111143050

Si attesta che in data 2026.04.20, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160622111143050.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.20
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.20 – ZANELLATO MATTEO – RDN – 0160622103717001 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.20 – ZANELLATO MATTEO – RDN – 0160622103717001 – Referente: CERNIDE 34-2
at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2026.03.17
avente nr./codice: 11320269002026177000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MATTEO ZANELLATO, nato/a il 1989.08.10, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 0160621195420237, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.20
In fede
MATTEO ZANELLATO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160622103717001

Si attesta che in data 2026.04.20, MATTEO ZANELLATO, nato/a il 1989.08.10, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160621195420237, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160622103717001.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.20
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.18 – PENZO LUISA – RDN – 0160620144349284 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.04.18 – PENZO LUISA – RDN – 0160620144349284 – Referente: ME MEDESIMA
at
POSTE ITALIANE, SEDE LEGALE VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA – AccettazioneBELLUNO@posteitaliane.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: RISPOSTA, TRAMITE EMAIL, A SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160405183424382
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: NON RISCONTRABILE
emesso da: POSTE ITALIANE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: COMUNICAZIONE ARRIVATA PER EMAIL IL 07/04/2026
atto notificato da: NON RISCONTRABILE

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 79810161011001000, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente POSTE ITALIANE a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
In riferimento a SPN 0160405183424382 del 01/02/2026, inviata per email anche a Poste italiane il giorno 03.02.2026, la sottoscritta il giorno 07.04.2026 ha ricevuto una comunicazione, proveniente dalla medesima azienda italiana, inoltrata tramite indirizzo di posta elettronica non rispondibile (NO-REPLY@POSTEITALIANE.IT) e priva di sottoscrizione o identificazione del responsabile.
Viene riportato dalla sottoscritta il contenuto di suddetta email:
“Gentile cliente,
in riferimento alla sua richiesta del giorno 03/02/2026, le chiediamo cortesemente di fornirci alcuni elementi in più che ci consentano di eseguire i dovuti approfondimenti e fornire una risposta esauriente. Può inviare i documenti/dati integrativi utilizzando uno dei canali presenti nella sezione Assistenza del sito poste.it, citando il numero di pratica nell’oggetto della email.
Senza il numero della raccomandata non abbiamo modo di darle assistenza.
Cordiali saluti
Assistenza Clienti Retail”

Appare evidente che suddetto contenuto rende la comunicazione caratterizzata da:
1. IRRICEVIBILITÀ
email no-reply
non firmata
nessun responsabile
2. INCONFERENZA
Poste italiane tratta la SPN come assistenza clienti
3. OMISSIONE
Poste italiane non risponde nel merito

SI PRENDE ATTO quindi:
che tale comunicazione:
• non risulta sottoscritta né attribuibile a un soggetto identificabile;
• proviene da un canale che esclude ogni possibilità di contraddittorio;
• non affronta in alcun modo i contenuti espressi nella SPN per mancata notifica n. 0160405183424382 del 01/02/2026;
• si limita impropriamente a qualificare l’atto come richiesta di “assistenza”, circostanza mai avanzata dalla sottoscritta.
SI RILEVA
che la suddetta comunicazione:
• è del tutto inconferente rispetto alla natura dichiarativa e formale della SPN trasmessa;
• non costituisce in alcun modo risposta nel merito;
• risulta pertanto inidonea a produrre effetti giuridici o a interrompere i termini di riscontro.

CONCLUSIONE
La comunicazione ricevuta da Poste italiane si configura quale risposta apparente, priva di contenuto sostanziale e pertanto inidonea a costituire valido riscontro

SI DIFFIDA FORMALMENTE
Poste Italiane S.p.A.:
• a fornire riscontro puntuale e motivato nel merito dei contenuti esposti nella SPN sopra richiamata;
• a indicare il nominativo e la qualifica del responsabile del procedimento;
• a trasmettere ogni eventuale documentazione attestante la regolarità della procedura di notifica contestata.
SI DICHIARA
che, in assenza di riscontro formale e pertinente entro 10 giorni:
• la condotta sarà qualificata come omissione di riscontro;
• ogni eventuale pretesa o comunicazione riferita alla sottoscritta sarà ritenuta priva di efficacia e respinta integralmente;
• si procederà nelle sedi ritenute opportune per la tutela dei propri diritti e della propria posizione giuridica.
La presente vale quale messa in mora a tutti gli effetti.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

18.04.2026
In fede
LUISA PENZO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160620144349284

Si attesta che in data 18.04.2026, LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 79810161011001000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160620144349284.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 18.04.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.17 – FAVERO GIUSEPPE – RDN – 0160619104425520 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.17 – FAVERO GIUSEPPE – RDN – 0160619104425520 – Referente: CERNIDE 34-2
at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO PAGAMENTO
formato in data: 2026.03.03
avente nr./codice: 11320269001472876000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE FAVERO, nato/a il 1963.05.30, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 132214232638, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
Si rileva inoltre che le comunicazioni pervenute risultano prive di sottoscrizione, indicazione del funzionario responsabile e di qualunque elemento di imputabilità amministrativa, risultando pertanto inidonee a qualificarsi come atti o provvedimenti.
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.17
In fede
GIUSEPPE FAVERO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160619104425520

Si attesta che in data 2026.04.17, GIUSEPPE FAVERO, nato/a il 1963.05.30, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132214232638, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160619104425520.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.17
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.17 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160619145204550 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.04.17 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160619145204550 – Referente: ME STESSO
at
STUDIO LEGALE CODEN, PIAZZA GIUSTINIANO, 8 – PORDENONE – info@studiolegalecoden.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL RICEVUTA ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE
formato in data: 17 APRILE 2026
avente nr./codice: OGGETTO DELLA E-MAIL “RE: E.I. 13/2026”
emesso da: STUDIO LEGALE CODEN
atto a firma di: CODEN CHIARA
notificato il: 17 APRILE 2026 ORE 09:38
atto notificato da: CODEN CHIARA – TRAMITE E-MAIL DA “CHIARA@STUDIOLEGALECODEN.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 20170913141401, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente STUDIO LEGALE CODEN a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
È tutto chiaro per mezzo dei precedenti atti:
RDN 0160611121225815
SPN 0160610123230541
Ribadisco di nuovo che io NON sono un TRUST italiano da amministrare.
Io sono un ESSERE UMANO.
Parlo di ESSERE UMANO perché vorrei precisare che io non ho mai firmato alcun esplicito contratto con lo stato straniero occupante italiano in cui spontaneamente e coscientemente accetto di essere un suo TRUST.
Non è sufficiente una firma che è stata a suo tempo apposta su di una carta di identità italiana, da un funzionario comunale italiano, che pur non conoscendomi si è arrogato il potere di dire chi ero io, per contrattualizzare contro la mia volontà e a mia insaputa una simile posizione.
Per cui chiunque abbia amministrato e/o sfruttato un trust e/o pretenda di amministrare e/o sfruttare un trust, per qualsivoglia titolo e/o per qualsivoglia ragione, creato e denominato con l’inganno carpendo senza consenso il mio nome e cognome, ha violato e viola la mia ESSENZA di ESSERE UMANO. Qualcuno dovrà risarcirmi per i danni subiti e/o subendi per l’esercizio ti tale condotta contro la mia persona.
Si diffida alla messa in atto di iniziative volte allo stalkeraggio della mia persona, nella mia ESSENZA di ESSERE UMANO e della mia azienda Veneta.
Tutto ciò che possiedo lo possiedo nella mia ESSENZA di ESSERE UMANO.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

2026.04.17
In fede
BENEDETTO CELOT

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160619145204550

Si attesta che in data 2026.04.17, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160619145204550.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.04.17
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.09 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160611121225815 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.04.09 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160611121225815 – Referente: ME STESSO

at
STUDIO LEGALE CODEN, PIAZZA GIUSTINIANO, 8 – PORDENONE – info@studiolegalecoden.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL RICEVUTA ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE
formato in data: 1 APRILE 2026
avente nr./codice: OGGETTO DELLA E-MAIL “E.I. 13/2026”
emesso da: STUDIO LEGALE CODEN
atto a firma di: CODEN CHIARA
notificato il: 1 APRILE 2026 ORE 18:50
atto notificato da: CODEN CHIARA – TRAMITE E-MAIL DA “CHIARA@STUDIOLEGALECODEN.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad STUDIO LEGALE CODEN:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da STUDIO LEGALE CODEN, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Con l’invio e la notifica del presente atto, RIGETTO l’e-mail pervenuta all’indirizzo di posta elettronica della mia azienda in data 1 aprile 2026 alle ore 18:50, proveniente dall’indirizzo e-mail chiara@studiolegalecoden.it firmata da “avv. CODEN CHIARA”, mediante la quale richiedeva senza specifica alcuna di essere contattata.
Io NON conosco tale avvocato italiano CODEN CHIARA e/o il suo studio.
MAI ho avuto a che fare con il medesimo avvocato italiano CODEN CHIARA e/o con il suo studio.
MAI ho fornito dati personali all’avvocato italiano CODEN CHIARA e/o al suo studio.
L’indirizzo e-mail presso il quale l’avvocato italiano CODEN CHIARA ha recapitato la sua e-mail appartiene alla mia azienda che è una ditta Veneta regolarmente iscritta presso il Dipartimento Lavoro e Svilupo del MLNV-GVP, come i riferimenti presenti nel sito internet della mia azienda chiaramente specificano.
Conseguentemente tutti i dati e/o recapiti presenti nel sito internet aziendale appartengono alla mia ditta Veneta e alla mia persona in qualità di Cittadino Veneto di Nazionalità Veneta.
Tutti i dati presenti nel sito internet aziendale di cui possa essere entrata in possesso l’avvocato italiano CODEN CHIARA e/o il suo studio, NON potranno essere trattati per finalità diverse da quelle aziendalmente previste e commercialmente riconducibili all’attività svolta.
Io NON sono un TRUST italiano da amministrare.
Io sono un ESSERE UMANO.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.04.09
In fede:
BENEDETTO CELOT

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160611121225815

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160611121225815.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.09 – PILLON ENRICO – RDN – 0160611111932668 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.04.09 – PILLON ENRICO – RDN – 0160611111932668 – Referente: ME STESSO

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – protocollo.generale@pec.regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI
formato in data: 18.02.2026
avente nr./codice: 251889942026/TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: 21.03.2026
atto notificato da: NON RISCONTRABILE

Il/La sottoscritto/a ENRICO PILLON, nato/a il 29.06.1974, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0020212192906000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Segnalo che nell’ufficio postale di Maserada sul Piave mi hanno rilasciato una ricevuta di avvenuta notifica, la firma è stata fatta dalla direttrice dell’ufficio postale, risulta però non del tutto leggibile.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.04.09
In fede:
ENRICO PILLON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160611111932668

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ENRICO PILLON, nato/a il 29.06.1974, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0020212192906000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160611111932668.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.08 – POZZEBON MARIA – RDN – 0160610175109552 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.08 – POZZEBON MARIA – RDN – 0160610175109552 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI-VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.19
avente nr./codice: PROT.252008172026-TA ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI-VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARIA POZZEBON, nato/a il 1958.07.28, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132011162632,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI-VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI-VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.04.08
In fede:
MARIA POZZEBON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160610175109552

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MARIA POZZEBON, nato/a il 1958.07.28, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132011162632, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160610175109552.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.07 – LORENZIN DAVIDE – RDN – 0160609154759528 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.07 – LORENZIN DAVIDE – RDN – 0160609154759528 – Referente: SB

at
UNIONE MONTANA FELRINA, VIAE C. RIZZARDA, 21 – 32032 FELTRE – BL – unione.umf@feltrino.bl.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO
formato in data: 11.03.2026
avente nr./codice: 322450126100172
emesso da: UNIONE MONTANA FELRINA
atto a firma di: ELISA CAVALLARI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DAVIDE LORENZIN, nato/a il 17/08/1989, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0101129233732000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad UNIONE MONTANA FELRINA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da UNIONE MONTANA FELRINA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Inoltre non avete mai confutato i precedenti RDN secondo i termini pevisti dall’U.C.C. .
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.07
In fede:
DAVIDE LORENZIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160609154759528

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], DAVIDE LORENZIN, nato/a il 17/08/1989, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0101129233732000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160609154759528.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.07 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160609110848125 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.04.07 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160609110848125 – Referente: ME STESSO

at
AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION ITALIANI) CENTRO VACCINALE, VIA DEI GIUSEPPINI, 25 – urp@aulss2.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: MESSAGGIO RICEVUTO SUL MIO TELEFONO CELLULARE PERSONALE
formato in data: 27 MARZO 2026
avente nr./codice: SMS
emesso da: AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION ITALIANI) CENTRO VACCINALE
atto a firma di: ILLEGIBILE
notificato il: 27 MARZO 2026 ORE 17:10
atto notificato da: TRAMITE SMS RICEVUTO AL NUMERO DEL MIO CELLULARE PERSONALE

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION ITALIANI) CENTRO VACCINALE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION ITALIANI) CENTRO VACCINALE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

In data venerdì 27 marzo 2026 alle ore 17:10 ho ricevuto un SMS sul mio cellulare proveniente da AULSS 2.
Il mittente si identifica solo con la sigla sopra riportata ma non mostrava un numero di telefono associato.
Il messaggio recitava quanto segue:
Il centro vaccinale di SPRESIANO, VIA DEI GIUSEPPINI, 25 Le ricorda l’appuntamento del 30/03 ore 15:20 per ( … indicando il nome di uno dei miei figli minorenne … )
Il messaggio risulta privo di firma.
In data lunedì 30 marzo 2026 verso le ore 16:00 ha ricevuto insistentemente chiamate provenienti dal numero 0422 887861.
A seguito consultazione tramite lo strumento di internet, tale numero telefonico risulta appartenere a ULSS2 distretto socio sanitario di SPRESIANO VIA DEI GIUSEPPINI 25.
RIGETTO e DENUNCIO quanto ricevuto per i motivi di cui al presente atto.
Io NON vi conosco e NON ho mai preso alcun appuntamento con voi.
Pertanto mi chiedo:
• chi ha fissato un appuntamento usando e sfruttando senza consenso il nome e cognome di mio figlio minorenne?
• chi ha fornito all’ente e/o corporation stranieri italiani il mio numero di cellulare personale?
• chi ha permesso la violazione della privacy nei confronti della mia persona e della persona di mio figlio minorenne?
• il garante della privacy italiano (GPDP) che ruolo e che posizione assume di fronte a simili episodi?
Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere.
Per quanto riguarda mio figlio minorenne lo stesso episodio si era già verificato in data 14 ottobre 2025 e nonostante il MLNV-GVP avesse provveduto in data 15 ottobre 2025 ore 16:30 a notificare l’atto RDN 0151216182123090 sia ad AULSS2 che al GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI italiano, hanno replicato il loro intento.
Chiedo per mio conto e per conto di mio figlio minorenne che tali episodi non si verifichino mai più e di essere risarciti da ciascuno dei soggetti coinvolti per la violazione della nostra privacy messa in atto nei nostri confronti.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.04.07
In fede:
BENEDETTO CELOT

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160609110848125

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160609110848125.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.07 – NAPOLITANO MARIA – RDN – 0160609104608371 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.07 – NAPOLITANO MARIA – RDN – 0160609104608371 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2025.12.23
avente nr./codice: 11320259010763088000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARIA NAPOLITANO, nato/a il 1954.09.02, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 12171514633,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.04.07
In fede:
MARIA NAPOLITANO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160609104608371

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MARIA NAPOLITANO, nato/a il 1954.09.02, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 12171514633, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160609104608371.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.05 – PENZO LUISA – RDN – 0160607101343289 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.04.05 – PENZO LUISA – RDN – 0160607101343289 – Referente: ME MEDESIMA

at
AZIENDA PRIVATA ITALIANA INAGEC SRL, CORSO BRA 13/C 12051 – ALBA – CUNEO – ges.rec@inagec.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: EMAIL
formato in data: 20.01.2026
avente nr./codice: 3288885
emesso da: AZIENDA PRIVATA ITALIANA INAGEC SRL
atto a firma di: FLORIANA FERRO
notificato il: 01.04.2026
atto notificato da: NESSUNA NOTIFICA SECONDO LEGGE – ARRIVO COMUNICAZIONE VIA EMAIL ORDINARIA

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 79810161011001000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AZIENDA PRIVATA ITALIANA INAGEC SRL:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AZIENDA PRIVATA ITALIANA INAGEC SRL, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.

Oggetto: Formale contestazione, richiesta documentazione e diffida
1. Premessa
Il giorno 01.04.2026 ho ricevuto una comunicazione via email firmata dalla sig.ra FLORIANA FERRO, dell’ufficio contenzioso di INAGEC S.r.l., con sede ad Alba (Piemonte), società e persona a me totalmente sconosciute, che mi intima di pagare la somma di € 393,35 per presunti debiti riferiti agli anni 2017–2018 con VENETO GAS & POWER S.r.l.
Non mi è chiaro a cosa faccia riferimento la sig.ra FERRO FLORIANA in quanto non ho mai ricevuto da Veneto Gas & Power fatture, comunicazioni, solleciti o notifiche formali (vedi Corte di Cassazione italiana), relative ai presunti importi indicati.

2. Contestazione del credito
Il credito vantato dalla signora FERRO FLORIANA è formalmente e integralmente contestato, in quanto privo di qualsivoglia riscontro probatorio.
Si evidenzia infatti che:
• gli importi richiesti si riferiscono agli anni 2017–2018;
• in assenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione, tali importi risultano ampiamente prescritti ai sensi della normativa vigente sulle forniture energetiche;
• l’onere della prova del credito incombe integralmente sul creditore (vedi Corte Cass.), e la prova dell’interruzione della prescrizione deve essere fornita in modo rigoroso e documentato (vedi Corte Cass.).

3. Richiesta di prova delle comunicazioni e notifiche.
La sottoscritta richiede alla sig.ra FERRO FLORIANA / INAGEC S.r.l. di fornire idonea prova documentale delle presunte comunicazioni inviate da Veneto Gas & Power S.r.l., nonché delle eventuali notifiche, complete delle relative relate di notifica, come previsto dalla legge (vedi Corte Cass.).

4. Richiesta di prova del mandato e dei poteri di recupero
La sottoscritta richiede espressamente alla sig.ra FERRO FLORIANA / INAGEC S.r.l.:
• copia completa e verificabile del mandato scritto conferito da Veneto Gas & Power S.r.l.;
• indicazione dei poteri conferiti, dei limiti, delle somme da recuperare e della durata del mandato;
• prova della legittimazione ad agire nei miei confronti per attività di recupero crediti.
Si ricorda che, in assenza della suddetta documentazione richiesta dalla sottoscritta, nonché di validi atti di notifica, comunicazioni e atti idonei ad interrompere la prescrizione, la sig.ra FERRO FLORIANA / INAGEC non possiede alcun titolo legale per intimare pagamenti, minacciare azioni giudiziarie o sollecitare somme a mio carico.

5. Sull’assenza di vincolatività dei termini imposti
In assenza di suddette prove richieste dalla sottoscritta, nessun termine imposto dalla sig.ra FERRO FLORIANA (5 giorni) ha valore vincolante nei miei confronti.
In particolare, i suddetti termini indicati dalla signora FERRO FLORIANA non hanno alcun valore vincolante nei miei confronti per i seguenti motivi:
1. Principio di autodeterminazione del destinatario nessuno può imporre unilateralmente termini vincolanti su comunicazioni prive di titolo legittimo;
2. Mancata prova di titolo legittimo: la sig.ra FERRO FLORIANA non ha fornito alcuna documentazione che dimostri i poteri conferitigli da Veneto Gas & Power S.r.l.;
3. Assenza di notifiche valide ai sensi della legge (vedi Corte Cass.), necessarie per interrompere la prescrizione

La sottoscritta, quindi, stabilisce un termine di 10 giorni dal ricevimento della presente per fornire riscontro formale. Decorso tale termine, la sottoscritta procederà senza ulteriori avvisi avvalendosi in particolare delle norme e dei principi riconosciuti dal diritto internazionale

6. Violazione del diritto internazionale
Le minacce di rivolgersi all’autorità giudiziaria avanzate dalla sig.ra FERRO FLORIANA costituiscono una violazione dell’Art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, che vieta l’uso della minaccia o della forza contro l’integrità o l’autodeterminazione di soggetti sovrani.
In quanto autodeterminata sotto tutela del MLNV/GVP, qualsiasi tentativo di imposizione forzata di pretese economiche è da ritenersi illegittimo e lesivo dei diritti sovrani della sottoscritta.

7. Protezione dei dati personali (GDPR)
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali della sottoscritta a soggetti terzi a lei sconosciuti, effettuati senza il suo espresso consenso e in assenza di idonea base giuridica, costituiscono una violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).”
• La sottoscritta non ho mai dato consenso
• Non c’è contratto tra la sottoscritta e la signora FERRO FLORIANA o INAGEC
• Non ci sono obblighi legali nei confronti della sottoscritta
Quindi il trattamento dei dati della sottoscritta da parte di soggetti terzi a lei sconosciuti non ha alcuna idonea base giuridica, ed è quindi illegittimo ai sensi del GDPR.
Qualsiasi ulteriore trattamento illecito sarà segnalato anche all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con conseguente responsabilità civile e amministrativa dei soggetti coinvolti.

8. Diffida formale
Con la presente, si diffida formalmente la signora FERRO FLORIANA:
• dal proseguire in attività di recupero crediti in assenza di valido titolo;
• dall’effettuare ulteriori trattamenti illeciti dei miei dati personali.
• Ricordo alla signora FERRO FLORIANA che la sottoscritta agisce in piena autodeterminazione, avvalendosi prioritariamente dell’autorità del MLNV/GVP, soggetto giuridico previsto dalle Norme del Diritto Internazionale; ciò non incide sul diritto della sottoscritta di esigere la prova documentale dei crediti richiesti, la corretta gestione dei suoi dati personali ai sensi della normativa italiana ed europea e la legittima richiesta di tutta la documentazione di cui al punto 4.”

Decorso il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, la sottoscritta si riserva di intraprendere ogni ulteriore azione ritenuta necessaria a tutela dei suoi diritti.

La presente vale quale formale messa in mora e diffida dal proseguire in qualsiasi attività priva di titolo legittimo o in violazione dei diritti della sottoscritta. Tale comunicazione costituisce prova formale della contestazione della sottoscritta autodeterminata, della richiesta di documentazione e della volontà di adire le vie legali e gli strumenti previsti dal Diritto Internazionale in caso di mancato riscontro.

9. Comunicazioni future
Si richiede che eventuali comunicazioni vengano inviate alla sottoscritta ESCLUSIVAMENTE via email e non via telefonica.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.04.05
In fede:
LUISA PENZO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160607101343289

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 79810161011001000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160607101343289.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.04 – TOSATO RINO – RDN – 0160606124033067 – Referente: SB

Oggetto: 2026.04.04 – TOSATO RINO – RDN – 0160606124033067 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO ACCERTAMENTO BOLLO AUTO 2024
formato in data: 23.02.2026
avente nr./codice: 252368992026-TA
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a RINO TOSATO, nato/a il 04/03/1965, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0121215193430800,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.04.04
In fede:
RINO TOSATO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160606124033067

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], RINO TOSATO, nato/a il 04/03/1965, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0121215193430800, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160606124033067.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.02 – FATATIS MATTEO – RDN – 0160604101942216 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.02 – FATATIS MATTEO – RDN – 0160604101942216 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.23
avente nr./codice: PROT. 247269052026-TA – ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MATTEO FATATIS, nato/a il 1993.12.13, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132132173138,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.04.02
In fede:
MATTEO FATATIS

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160604101942216

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MATTEO FATATIS, nato/a il 1993.12.13, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132132173138, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160604101942216.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.01 – FATATIS GIUSEPPE – RDN – 0160603152859067 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.04.01 – FATATIS GIUSEPPE – RDN – 0160603152859067 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.19
avente nr./codice: PROT. 247268382026-TA ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE FATATIS, nato/a il 1963.04.30, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121713134137,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.04.01
In fede:
GIUSEPPE FATATIS

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160603152859067

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], GIUSEPPE FATATIS, nato/a il 1963.04.30, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121713134137, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160603152859067.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.04.02 – CENDRON FRANCESCO – RDN – 0160604154558344 – Referente: SB

Oggetto: 2026.04.02 – CENDRON FRANCESCO – RDN – 0160604154558344 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2024
formato in data: 19.02.2026
avente nr./codice: 24666552026-TA
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FRANCESCO CENDRON, nato/a il 17-08-1983, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0141106161633763,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Inoltre, visto e considerato che addebitate i costi per spese di notifica (ex DM14/04/2023) per un importo di €07,83, vi invito a dimostrare l’avvenuta notifica e a mezzo di chi o di quale servizio legittimato vi siete avvalsi.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.04.02
In fede:
FRANCESCO CENDRON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160604154558344

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], FRANCESCO CENDRON, nato/a il 17-08-1983, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141106161633763, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160604154558344.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.31 – URBAN EROS – RDN – 0160602103704618 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.31 – URBAN EROS – RDN – 0160602103704618 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI-VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.19
avente nr./codice: PROT.248476772026-TA ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI-VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a EROS URBAN, nato/a il 1978.03.22, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140502205523472,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI-VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI-VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.31
In fede:
EROS URBAN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160602103704618

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], EROS URBAN, nato/a il 1978.03.22, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140502205523472, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160602103704618.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.30 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160601185836851 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.03.30 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160601185836851 – Referente: ME STESSO

at
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, VIALE DELLA REPUBBLICA 12 INT. 15 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) – info@amministrazionicosta.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL CON ALLEGATO
formato in data: 16 FEBBRAIO 2026
avente nr./codice: OGGETTO DELLA E-MAIL “CONDOMINIO RES. GALANTI – VIA GALANTI 8-10 – VILLORBA” IN ALLEGATO FILE .PDF DENOMINATO “BILANCIO PREVENTIVO 2025-26”
emesso da: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE
atto a firma di: COSTA SALVATORE
notificato il: 16 FEBBRAIO 2026 ORE 09:19
atto notificato da: COSTA SALVATORE – TRAMITE E-MAIL DA “INFO@AMMINISTRAZIONICOSTA.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Con l’invio e la notifica del presente atto RIGETTO nella sua interezza l’e-mail, ivi compreso l’allegato in essa contenuto in formato .pdf e denominato “Bilancio preventivo 2025-26”, ricevuta in data 16 febbraio 2026 alle ore 09:19 da COSTA SALVATORE.
Nel suddetto preventivo COSTA SALVATORE riporta alla voce “saldo precedente” “rata (conguaglio consuntivo 24-25) 30/01/2026” un importo a mio carico di euro 789,32.
Quattro giorni prima ovverosia in data 12 febbraio 2026 alle ore 12:57 ho ricevuto da COSTA SALVATORE un’altra e-mail contenente un file in formato .pdf e denominato “03_Preventivo 25-26” nel quale indica alla voce “saldo precedente” “rata (conguaglio consuntivo 24-25) 30/01/2026” un importo a mio carico di euro 770,18.
Un mese prima ed esattamente in data 12 gennaio 2026 alle ore 14:17 ho ricevuto da COSTA SALVATORE una prima e-mail contenente un file in formato .pdf e denominato “03_Bilancio preventivo 2025-2026” nella quale riporta una “rata (conguaglio consuntivo 24-25) 30/01/2026” a mio carico di euro 623,93.
Chiedo a COSTA SALVATORE perché nell’arco di un mese mi ha aumentato tale importo di 165,39 euro (più del 25%) rispetto alla prima comunicazione? A cosa imputa questa differenza?
Inoltre chiedo a COSTA SALVATORE di fornirmi dettagliata contezza, per ogni singola spesa, in merito alla somma di denaro pari a euro 623,93 da lui richiesta.
Tramite atti RDN in passato avevo invitato COSTA SALVATORE a fornirmi dettaglia contezza in merito a spese che mi vengo richieste a titolo di conguaglio e/o saldo precedente, senza ottenere riscontro.
Nuovamente si richiede a COSTA SALVATORE di fornirmi dettagliata contezza, per ogni singola spesa e in maniera chiara e comprensibile nella sua imputazione, circa le somme di denaro che mi richiede a titolo di conguaglio e/o saldo precedente.
Più precisamente evidenzio e porto all’attenzione quanto segue:
• nel prospetto rate ricevuto da COSTA SALVATORE riguardante l’esercizio 01/12/2023 – 30/11/2024 COSTA SALVATORE richiedeva il versamento di numero quattro rate. La prima di euro 686,10 , la seconda, la terza e la quarta di pari importo di euro 272,69 ciascuna,
• mediante la notifica dell’atto RDN 0140723173839171 avvisavo lo stesso COSTA SALVATORE che dall’importo di euro 686,10 avrei detratto euro 342,31 quali spese postali e legali che lo stesso mi imputava alla voce “costi personali”, procedendo con il pagamento di euro 343,79 in data 24 maggio 2024,
• tutti gli atti RDN e/o SPN dei quali COSTA SALVATORE risulta destinatario sono rimasti nella loro interezza inconfutati.
Alla luce di quanto sopra e avendo pagato la seconda/terza/quarta rata delle spese condominiali in data 24 maggio 2024 e 8 agosto 2024, chiedo a COSTA SALVATORE a che titolo e a quali spese sono da imputarsi i 789,32 euro che indica nel suo ultimo prospetto quale “saldo precedente” “rata (conguaglio consuntivo 24-25) 30/01/2026”.
In riferimento all’atto RDN 0150513141511646, mai confutato da COSTA SALVATORE, ho provveduto al pagamento delle spese condominiali come da preventivo per l’esercizio 2024-2025 nel mese di marzo 2025. Il preventivo di spesa per l’esercizio 2024-2025 era pari a euro 1.145,12. Tra il mese di febbraio 2025 e il mese di marzo 2025 ho versato spese condominiali per euro 1.503,07 per l’esercizio 2024-2025 e nonostante questo COSTA SALVATORE richiede il versamento a conguaglio per l’esercizio 2024-2025 di ulteriori euro 789,32. Da quali calcoli genera questa richiesta?
Altresì in data 18 febbraio 2026 alle ore 12:42 ho inviato una e-mail a COSTA SALVATORE chiedendo “contezza, delucidazioni e spiegazioni dettagliate in merito alla modalità di ricalcolo adottata in merito all’errato conteggio delle spese garage con un altro condomino”. A oggi nessuna risposta è pervenuta.
In riferimento al “Bilancio preventivo 2025-26” ricevuto in data 16 febbraio 2026 alle ore 09:19 comunico che provvederò a effettuare i seguenti versamenti a saldo preventivo 2025-26:
• euro 361,02 per l’errato conteggio delle spese garage salvo verifica e ottenere dettagliato riscontro da parte di COSTA SALVATORE,
• euro 571,93 a saldo spese – PROP./ORD. A+B – preventivo 2025-26
• euro 238,84 a saldo spese – SCALA A – preventivo 2025-26
• euro 229,00 a saldo spese – AUTORIM. – preventivo 2025-26
• euro 137,20 a saldo spese – AREA ESTERNA – preventivo 2025-26
• euro 280,44 a saldo spese – ASCENSORE A – preventivo 2025-26
Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.30
In fede:
BENEDETTO CELOT

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160601185836851

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160601185836851.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.30 – LEONE PATRIZIA – RDN – 0160601121123857 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.30 – LEONE PATRIZIA – RDN – 0160601121123857 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.19
avente nr./codice: PROT. 247668922026-TA – ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a PATRIZIA LEONE, nato/a il 1963.08.20, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131325184354,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.30
In fede:
PATRIZIA LEONE

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160601121123857

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], PATRIZIA LEONE, nato/a il 1963.08.20, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131325184354, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160601121123857.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.28 – PENZO LUISA – RDN – 0160530154128285 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.03.28 – PENZO LUISA – RDN – 0160530154128285 – Referente: ME MEDESIMA

at
ENEL ENERGIA SPA, VIA L. BOCCHERINI,15,00198 – ROMA – allegati.enelenergia@enel.com


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLETTA ENEL GENN. – FEBBR. 2026 COMPRENSIVA DI ILLEGALE CANONE RAI (18 EURO)
emesso il: 11.03.2026
avente nr./codice: BOLLETTA N° 5424429804
emesso da: ENEL ENERGIA SPA
atto a firma di: NESSUNA FIRMA
notificato il: ARRIVATO PER SEMPLICE EMAIL IL 12.03.2026
atto notificato da: INTERNET

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 7981016101001000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at ENEL ENERGIA SPA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da ENEL ENERGIA SPA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
comunico all’attuale ente pubblico/privato straniero italiano per l’erogazione di energia ed in particolare al suo amministratore delegato e/o direttore generale nonché al presidente del consiglio di amministrazione che non ho mai stipulato alcun contratto con il presunto ente straniero italiano RAI SPA in cui richiedevo i suoi servizi e lo autorizzavo a comunicare i miei dati personali a qualsivoglia fornitore di energia.
Aggiungo anche che, dopo il vergognoso e deplorevole atto compiuto dalla giornalista e dall’operatore della rai (illegale e occulta entrata in Territorio Russo attraverso mezzi da guerra  blindati ucraini) ancor più non voglio che mi venga chiesto qualcosa da parte della straniera ed illegale “radiotelevisione italiana spa”.
Come Cittadino/a Veneto/a di Nazionalità Veneta disconosco e rigetto tale IGNOBILE e PROVOCATORIA AZIONE da parte della RAI-radiotelevisione italiana spa e dei suoi dipendenti.
Non voglio pertanto elargire alcun denaro alla RAI, che, oltre ad usare i soldi per finanziare politici, televisioni private locali di cui molti cittadini ignorano l’esistenza, radio locali sconosciute ai molti, giornali dietro ai quali ci sono personaggi politici, ora finanzia anche azioni inacettabili.
Inoltre Vi chiede la cancellazione d’ogni asserito e creduto debito viziato dall’altrettanto creduta esigibilità del capitale de facto non dovuto per violazione di legge da parte della P.A. accertatrice [Agenzia delle Entrate di Torino, Ufficio Canone TV] dell’asserita violazione e nella personale qualità di ingiunto al pagamento del canone RAI anche perchè non è venuto meno il regime di monopolio pubblico delle emissioni televisive anche a carattere nazionale italiano, è irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI.
È una menzogna sostenere ch’è venuto meno il monopolio statale italiano delle emissioni televisive a seguito di pronunce della Corte Costituzionale, con riguardo alle trasmissioni:
– provenienti dall’estero (Sentenza n.225 del 1974);
– in ambito locale (Sentenze n.226 del 1974 e n.202 del 1976), quindi, per scelta del legislatore, anche con riguardo alle trasmissioni via etere in ambito nazionale, prima in via transitoria (d.l. 6.12.1984 n.807), poi in via definitiva (l. 6.8.1990 n.223 «legge Mammì»);
a) «legge Mammì» che ha fatto venir meno l’esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico «servizio pubblico radiotelevisivo» esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica;
b) citando l’art.1 ex lege n.103 del 1975, che definiva la diffusione circolare di programmi televisivi via etere come un «servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione», servizio riservato per questo allo Stato italiano e indicava l’indipendenza, l’obiettività e l’apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, come «principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo» e non è esatto sostenere che quella legge [n.103 del 1975] disciplinava un sistema che, all’epoca, era ancora di monopolio statale delle emissioni televisive di ambito nazionale, perché il monopolio statale sussiste a tutt’oggi ed i cittadini veneti sono esclusi;
c) il legislatore italiano [occupante] adesso fa riferimento all’art.1 della legge [«Mammì»] n.223 del 1990, che da un lato:
– conferma il «carattere di preminente interesse generale» della diffusione di programmi radiofonici o televisivi (comma 1), e conferma che il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano «i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo» (comma 2);
ma dall’altro lato:
– stabilisce che tale sistema «si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati [partiti politici]» (ancora 2° co.);
d) fermi dunque i principi comuni che debbono informare il sistema, la legge n.223 del 1990 fa una netta distinzione fra il «servizio pubblico radiotelevisivo», ch’è «affidato mediante concessione ad una società per azioni» (oggi non più a totale partecipazione pubblica» v. art.2/2° co. l. 223/1990), e la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi che «può essere affidata mediante concessione» a soggetti privati [partiti politici] «diversi dalla concessionaria pubblica» (v. art./1° co. e art.16/1° co. l. 223/1990), credendo di realizzare così quel «concorso di soggetti pubblici e privati» di cui è parola nell’art.1/2° co. l. 223/1990 ed invece ha favorito e favorisce l’occupazione partitica, vale a dire di associazioni private che si sono arricchite e si stanno arricchendo in danno ai cittadini veneti e italiani;
e) l’esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso e organizzato dallo Stato italiano occupante, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell’ambito di un sistema misto pubblico-privato [«lottizzazione»], si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema (cfr in proposito, la Sentenza Corte Costituzionale n.155 del 2002), bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento[?] del diritto dei cittadini all’informazione e per la diffusione della cultura, col fine di «ampliare la partecipazione[?] dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese» non avviene mai, se non dietro ordine di partito, come si esprime il citato art.1 legge n.103 del 1975.
Di qui la necessità che la concessione preveda specifici obblighi di servizio pubblico, mai adempiuti (vedi la convenzione approvata con il d.p.r. 28.3.1994, il contratto di servizio per il triennio 2000-2002 approvato con d.p.r. 8.2.2001) e imponga alla concessionaria l’obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l’apertura dei programmi alle più significative realtà culturali.
I Territori del la Venethia sono esclusi.
Belle parole ma la «lottizzazione» prevedeva che:
– «RAI 1» fosse in mano alla «Democrazia Cristiana» [associazione privata];
– «RAI 2» fosse in mano al «Partito Socialista italiano» [associazione privata];
– «RAI 3» fosse in mano al «Partito Comunista Italiano» [associazione privata];
f) oggi con la scomparsa della «Democrazia Cristiana», la quasi inesistenza del «Partito Socialista italiano» e la trasformazione del «Partito Comunista Italiano» in «Partito Democratico» sono cambiati gli equilibri in favore di nuovi schieramenti, ov’è assodato che RAI 3» è in mano al «Partito Democratico» [associazione privata], si consideri – addietro – che grazie al sodalizio tra Silvio Berlusconi [«Forza Italia»] e Bettino Craxi «Partito Socialista italiano».
Il «decreto Berlusconi» del 1984 ha consentito [a Berlusconi] di trasmettere su tutto il territorio nazionale e la «legge Oscar Mammì» (del «Partito Repubblicano italiano») l. 6.8.1990 n.223] ha certificato lo status quo: una legge controversa, che provocò l’uscita dal governo di cinque ministri del la sinistra democristiana, padrona di «RAI 1» v.supra, difatti, cosa avvenne nel 1994 sotto il Governo Andreotti?
Nel 1994 la Corte costituzionale contestando la ripartizione delle concessioni previste dalla Legge Mammì [Berlusconiano di ferro, sebbene «repubblicano»] affermò che, in questo modo non viene assicurato il pluralismo dell’informazione e si sancisce un regime di oligopolio di fatto, in favore di chi?
Silvio Berlusconi.
Ergo, pagare il canone RAI significa continuare a mantenere una classe politica becera, falsa, ingannevole fortunatamente in via di estinzione, basti vedere l’affluenza alle urne già ridotta al di sotto del 50% [cinquanta per cento].
Non solo il Cittadino Veneto non deve pagare il canone RAI, v. il caso de quo, ma deve attivarsi per farsi rimborsare i canoni RAI già pagati, perché pagamento d’«indebito oggettivo» ex art.2033 c.c. italiano. Su tutto questo l’MLNV mi assisterà. Il/La sottoscritto/a non pagherà alcunché.

28.03.2026
In fede:
LUISA PENZO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160530154128285

Si attesta che in data 2026.03.28, LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 7981016101001000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160530154128285.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 28.03.2026
per la Segreteria di Stato

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PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2026.03.30 – GREC LIVIA LORENA – RDN – 0160601160241441 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.30 – GREC LIVIA LORENA – RDN – 0160601160241441 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2024
formato in data: 19.02.2026
avente nr./codice: 247389212026-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LIVIA LORENA GREC, nato/a il 04.08.1986, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132230125320,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.30
In fede:
LIVIA LORENA GREC

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160601160241441

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], LIVIA LORENA GREC, nato/a il 04.08.1986, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132230125320, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160601160241441.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.27 – ROSSETTO GIULIANA – RDN – 0160529105013534 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.27 – ROSSETTO GIULIANA – RDN – 0160529105013534 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250010814652000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIULIANA ROSSETTO, nato/a il 1976.08.01, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150200090921249,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.27
In fede:
GIULIANA ROSSETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160529105013534

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], GIULIANA ROSSETTO, nato/a il 1976.08.01, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150200090921249, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160529105013534.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.26 – ROSSETTO GIULIANA – RDN – 0160528151649590 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.26 – ROSSETTO GIULIANA – RDN – 0160528151649590 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO PAGAMENTO
formato in data: 2025.09.05
avente nr./codice: 11320259006547461000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIULIANA ROSSETTO, nato/a il 1976.08.01, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150200090921249,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva inoltre che le comunicazioni pervenute risultano prive di sottoscrizione, indicazione del funzionario responsabile e di qualunque elemento di imputabilità amministrativa, risultando pertanto inidonee a qualificarsi come atti o provvedimenti.
Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.26
In fede:
GIULIANA ROSSETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160528151649590

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], GIULIANA ROSSETTO, nato/a il 1976.08.01, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150200090921249, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160528151649590.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.25 – RAMIREZ ANTONIA RAQUEL – RDN – 0160527182144311 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.25 – RAMIREZ ANTONIA RAQUEL – RDN – 0160527182144311 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BELLUNO, VIA VITTORIO VENETO 167 32100 BELLUNO – dp.belluno@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 01620250001745621000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BELLUNO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANTONIA RAQUEL RAMIREZ, nato/a il 1965.07.11, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 122120184915,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BELLUNO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE BELLUNO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.25
In fede:
ANTONIA RAQUEL RAMIREZ

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160527182144311

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ANTONIA RAQUEL RAMIREZ, nato/a il 1965.07.11, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122120184915, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160527182144311.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.25 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160527102354748 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.03.25 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160527102354748 – Referente: ME STESSO

at
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, VIALE DELLA REPUBBLICA 12 INT. 15 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) – info@amministrazionicosta.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL
formato in data: 24 MARZO 2026
avente nr./codice: OGGETTO DELLA E-MAIL “RESIDENCE GALANTI – INCONTRO CON IL LEGALE, PRE MEDIAZIONE”
emesso da: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE
atto a firma di: COSTA SALVATORE
notificato il: 24 MARZO 2026 ORE 14:27
atto notificato da: COSTA SALVATORE – TRAMITE E-MAIL DA “INFO@AMMINISTRAZIONICOSTA.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

In riferimento all’atto RDN 0160427152340061 ribadisco che alcuna spesa legale dovrà essermi addebitata indipendentemente che la parcella provenga dall’avvocato BAROSCO o dall’avvocato TORRESIN con il quale leggo che ha fissato anche un incontro on-line, in attesa di effettuare un altro incontro di mediazione fissato per il giorno 9 aprile 2026 successivo a quello effettuato in data 25 febbraio 2026.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.25
In fede:
BENEDETTO CELOT

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160527102354748

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160527102354748.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.24 – GALLINA FLAVIA – RDN – 0160526130327321 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.24 – GALLINA FLAVIA – RDN – 0160526130327321 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 2026.01.30
avente nr./codice: 11320269000797115000
emesso da: AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FLAVIA GALLINA, nato/a il 1968.06.23, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132116192346,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.24
In fede:
FLAVIA GALLINA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160526130327321

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], FLAVIA GALLINA, nato/a il 1968.06.23, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132116192346, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160526130327321.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.23 – PILLER LETIZIA – RDN – 0160525190809719 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.23 – PILLER LETIZIA – RDN – 0160525190809719 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 2026.02.18
avente nr./codice: PROT.248249632026-TA ANNO 2024
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LETIZIA PILLER, nato/a il 1987.03.14, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 12173414329,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.23
In fede:
LETIZIA PILLER

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160525190809719

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], LETIZIA PILLER, nato/a il 1987.03.14, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 12173414329, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160525190809719.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.