2026.04.18 – PENZO LUISA – RDN – 0160620144349284 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.04.18 – PENZO LUISA – RDN – 0160620144349284 – Referente: ME MEDESIMA
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POSTE ITALIANE, SEDE LEGALE VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA – AccettazioneBELLUNO@posteitaliane.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: RISPOSTA, TRAMITE EMAIL, A SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160405183424382
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: NON RISCONTRABILE
emesso da: POSTE ITALIANE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: COMUNICAZIONE ARRIVATA PER EMAIL IL 07/04/2026
atto notificato da: NON RISCONTRABILE

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, identificato/a mediante CUP 79810161011001000, formalizza il presente Rigetto di Notifica (RDN).

PREMESSO
che il/la sottoscritto/a, in conformità ai principi di autodeterminazione dei Popoli e secondo quanto dichiarato dal MLNV – GVP, non riconosce validità agli atti emessi in assenza di prova formale e legittima notifica;
che il MLNV – GVP opera ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949;

CONTESTAZIONE DELL’ATTO
Si rileva che l’atto in oggetto:
• è privo di relata di notifica valida;
• non riporta identificazione del notificatore;
• non presenta prova di consegna;
• è privo di sottoscrizione e responsabilità amministrativa;
• risulta trasmesso tramite modalità non idonea o non tracciabile.

INIDONEITÀ DELLA COMUNICAZIONE EVENTUALMENTE RICEVUTA
Eventuali comunicazioni ricevute:
• risultano prive di firma e responsabilità;
• provengono da canali non rispondibili;
• non affrontano il merito della contestazione;
• non costituiscono valido riscontro giuridico.

CONTESTAZIONE PER MANCATA NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
L’atto risulta privo degli elementi essenziali di validità:
• assenza di relata di notifica;
• mancata identificazione del notificatore;
• assenza di attestazione di consegna;
• mancanza di prova giuridica della notifica.
Pertanto l’atto è:
• inefficace sotto il profilo notificatorio;
• inidoneo a produrre effetti;
• nullo per difetto di forma e giurisdizione.

RIGETTO DELL’ATTO
Il presente atto è formalmente:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti.

DIFFIDA OPERATIVA
Si diffida formalmente POSTE ITALIANE a fornire entro 10 giorni:
• copia integrale dell’atto con relata di notifica;
• identificazione del notificatore;
• prova legale della consegna;
• nominativo del responsabile del procedimento.
In difetto:
• sarà accertata l’inesistenza della notifica;
• ogni eventuale pretesa sarà ritenuta nulla;
• si procederà per responsabilità diretta dei soggetti coinvolti.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedimento;
• falsus procurator;
• violazione dei diritti individuali.

Il presente atto costituisce interruzione di ogni presunzione di consenso.

CONTESTAZIONE SPECIFICA DEL CASO
In riferimento a SPN 0160405183424382 del 01/02/2026, inviata per email anche a Poste italiane il giorno 03.02.2026, la sottoscritta il giorno 07.04.2026 ha ricevuto una comunicazione, proveniente dalla medesima azienda italiana, inoltrata tramite indirizzo di posta elettronica non rispondibile (NO-REPLY@POSTEITALIANE.IT) e priva di sottoscrizione o identificazione del responsabile.
Viene riportato dalla sottoscritta il contenuto di suddetta email:
“Gentile cliente,
in riferimento alla sua richiesta del giorno 03/02/2026, le chiediamo cortesemente di fornirci alcuni elementi in più che ci consentano di eseguire i dovuti approfondimenti e fornire una risposta esauriente. Può inviare i documenti/dati integrativi utilizzando uno dei canali presenti nella sezione Assistenza del sito poste.it, citando il numero di pratica nell’oggetto della email.
Senza il numero della raccomandata non abbiamo modo di darle assistenza.
Cordiali saluti
Assistenza Clienti Retail”

Appare evidente che suddetto contenuto rende la comunicazione caratterizzata da:
1. IRRICEVIBILITÀ
email no-reply
non firmata
nessun responsabile
2. INCONFERENZA
Poste italiane tratta la SPN come assistenza clienti
3. OMISSIONE
Poste italiane non risponde nel merito

SI PRENDE ATTO quindi:
che tale comunicazione:
• non risulta sottoscritta né attribuibile a un soggetto identificabile;
• proviene da un canale che esclude ogni possibilità di contraddittorio;
• non affronta in alcun modo i contenuti espressi nella SPN per mancata notifica n. 0160405183424382 del 01/02/2026;
• si limita impropriamente a qualificare l’atto come richiesta di “assistenza”, circostanza mai avanzata dalla sottoscritta.
SI RILEVA
che la suddetta comunicazione:
• è del tutto inconferente rispetto alla natura dichiarativa e formale della SPN trasmessa;
• non costituisce in alcun modo risposta nel merito;
• risulta pertanto inidonea a produrre effetti giuridici o a interrompere i termini di riscontro.

CONCLUSIONE
La comunicazione ricevuta da Poste italiane si configura quale risposta apparente, priva di contenuto sostanziale e pertanto inidonea a costituire valido riscontro

SI DIFFIDA FORMALMENTE
Poste Italiane S.p.A.:
• a fornire riscontro puntuale e motivato nel merito dei contenuti esposti nella SPN sopra richiamata;
• a indicare il nominativo e la qualifica del responsabile del procedimento;
• a trasmettere ogni eventuale documentazione attestante la regolarità della procedura di notifica contestata.
SI DICHIARA
che, in assenza di riscontro formale e pertinente entro 10 giorni:
• la condotta sarà qualificata come omissione di riscontro;
• ogni eventuale pretesa o comunicazione riferita alla sottoscritta sarà ritenuta priva di efficacia e respinta integralmente;
• si procederà nelle sedi ritenute opportune per la tutela dei propri diritti e della propria posizione giuridica.
La presente vale quale messa in mora a tutti gli effetti.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.

18.04.2026
In fede
LUISA PENZO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160620144349284

Si attesta che in data 18.04.2026, LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 79810161011001000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160620144349284.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 18.04.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.