2019.05.07 – CASELLATO ANTONIO – RDN – 201956165701

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MOVIMENTO DE LIBERSIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: RICEVUTA DI INOLTRO DI RIGETTO DI NOTIFICA.

Si certifica  che oggi 06/05/2019, a mezzo compilazione del modulo predisposto sul sito ufficiale del Governo Veneto Provvisorio, antonio casellato, ha rigettato la notifica del provvedimento sotto indicato e contestualmente ha chiesto la sua pubblicazione a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, nonché l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA  n° V750357293T/2019 del 06/04/2019
contrassegnato da nr./codice: Prot. 4864914/2019
emesso da: Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE   Ufficio contravvenzioni CdS  Via Cappuccina, nr. 76 – 30172 MESTRE – VE – C.F./P.IVA : 00339370272 – PEC: ufficiocdsvenezia@legalmail.it
a firma di: Commissario Gianluca GIUGIE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Accertatore matr. 928:  STEFANI ELISA
in data: 06/04/2019
breve descrizione del fatto: Verbale relativo a mancato pagamento sosta. Copio il mio rigetto:
1. Vista la formale denuncia denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta. 
2. Visto che la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità). 
3. Visto che, grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code). 
4. Vista la totale e assoluta inosservanza e trasgressione da parte della I.R. della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ratificata dalla stessa I.R. ponendo in stato di schiavitù gli Esseri Umani e per questo pignorata. 
5. Visto che il Comune di VENEZIA essendo azienda subordinata alla I.R. opera per conto di una azienda privata ed è essa stessa un’azienda commerciale privata con Partita I.v.A. e C.F. nr. 00339370272 
6. Visto ciò che voi definite “VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA  n° V750357293T/2019 del 06/04/2019” pervenutomi il giorno 07/05/2019, essendo fatto da un dipendente di una azienda privata a sua volta subordinata ad un’altra azienda privata, è in realtà un contratto o proposta di contratto. 
7. Essendo il vostro “VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA  n° V750357293T/2019 del 06/04/2019” in realtà un contratto in cui il Proponente è la “Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE – Ufficio contravvenzioni CdS. ” sottoscritto dalla Persona FISICA, Commissario Gianluca GIUGIE, ed il Rispondente la finzione giuridica creata dalla I.R. in data 20 gennaio 1970 senza il mio consenso CASELLATO ANTONIO, di cui sono amministratore, il quale NON ha sottoscritto e non ha accettato il contratto come da art. 1333 c.c. 
8. Tenuto conto che il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle ex istituzioni fanno finta di nulla confidando nell’ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore. 
9. Visto il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”. 
10. Visto il difetto assoluto di giurisdizione della I.R. nelle province e territori veneti come da d.l.g. 212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l’annessione delle province venete e della Venezia all’Italia, riconosciuto dall’ONU.

06/05/2019 – MLNV-GVP – SEGRETERIA DI STATO