2023.11.26 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0140128151939784 – Referente: ME STESSO

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Oggetto: 2023.11.26 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0140128151939784 – Referente: ME STESSO

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AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, PIZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G – 31100 TREVISO – dp.treviso.upttreviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
emesso il: ILLEGGIBILE
avente nr./codice: 11320230007598308000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RILEVABILE – ILLEGGIBILE
notificato il: 15.11.2023
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia, autodeterminatesi presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 0000000234501000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Mi richiamo a quanto rimasto inconfutato nel RDN NR. 2019611103024 del 11.06.1919 e pubblicato sulla Gaxeta Uficiale il medesimo giorno e che riporto integralmente:
“Ho chiamato presso il parco commerciale di Willorba i carabinieri per un furto in atto ad un negozio e di cui si era attivato l’allarme sonoro.
Solo due sere prima il medesimo negozio aveva subito un altro furto con danneggiamento delle strutture del parco e con tanto di sopralluogo dei militari della “benemerita” della locale stazione.
I due militari hanno dimostrato un totale disinteresse e una superficialità inaudita nel voler procedere agli ulteriori accertamenti sul posto, nonostante fosse palese la possibilità che i malviventi si trovassero ancora all’interno del punto vendita.
La loro giustificazione, ribadita anche al titolare dell’attività raggiunto telefonicamente, è stata che in assenza della sua presenza, non sarebbero entrati per ulteriori verifiche.
Inoltre, invece di aiutarmi nell’ispezione dei luoghi che era il motivo per cui erano stati chiamati, mi hanno trattenuto per identificarmi.
E’ stato evidente fin da subito l’insofferente atteggiamento dei due militari italiani rispetto al mio palesarmi per ciò che sono, indossando in quel momento la maglia con gli stemmi del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e del Governo Veneto Provvisorio (GVP) e avendo ben in vista sulla t-shirt il tesserino stesso.
Dopotutto ero ancora presente al parco perché impegnato nella sede del MLNV-GVP per alcune pratiche quando venivo allertato dalla sirena dell’antifurto del negozio.
Nonostante facessi presente ai due militari italiani che i malviventi potevano ancora trovarsi sul posto e probabilmente essere intenti a dileguarsi dal piano superiore, questi, con assoluta indifferenza, mi hanno chiesto di esibire un documento e non di declinare le generalità.
Esibito l’unico documento in possesso in quel momento e cioè il tesserino del MLNV-GVP, il militare ne traeva i dati anagrafici completati dalla richiesta verbale di quelli relativi alla residenza.
Dunque, l’obbligo anche per la legge italiana era stato regolarmente assolto … lo scrivente aveva declinato le proprie generalità.
Ma la provocazione dei carabinieri si è fatta a quel punto offensiva.
Il capo pattuglia asseriva che siamo in italia e che avrei dovuto esibire documenti italiani.
Confermando chi sono e che non corre obbligo di circolare con i documenti ma di dichiarare le proprie generalità, il militare, con incauta arroganza, pretendeva allora la patente di guida visto che stavo guidando l’auto del parco.
Non avendola al seguito, come altri documenti e perfino il portafoglio lasciato in ufficio per essermi precipitato al negozio, mi tratteneva sul posto (sul tetto dell’edificio) per verbalizzare la contravvenzione stradale.
La pattuglia dell’arma ha perso più tempo a compilare il verbale perché non avevo la patente al seguito, che interessarsi del furto per cui erano stati chiamati e mi impediva nel frattempo di completare l’ispezione alla ricerca dei malviventi.
Non contento, il militare più alto in grado, (un appuntato scelto credo), mi minacciava di ulteriori non meglio specificati provvedimenti, soprattutto in riferimento alle mie affermazioni tese a contestare la loro pretesa di considerarmi italiano e che mi trovassi in territorio italiano.
Quindi zitti e chinare il capo e obbedire agli occupanti … vietato il diritto di critica e di esprimere il proprio pensiero e disappunto.
Pur mantenendo la calma e non volendo assecondare le provocazioni del militare italiano, questi si infastidiva ancor più quando alla sua richiesta affermavo la mia dichiarazione da rendere a verbale: “contesto il difetto assoluto di giurisdizione”.
Visibilmente nervoso il capo pattuglia richiedeva cosa avessi voluto dichiarare, ottenendo la medesima risposta.
Alla richiesta di voler sottoscrivere la dichiarazione, replicavo che non avrei firmato il verbale ma che avrei atteso copia.
L’appuntato, spazientito, replicava che avrei dovuto firmare la dichiarazione fatta ma veniva reso edotto che non risulta correre l’obbligo di sottoscrivere il verbale.
Nonostante ciò egli insisteva perché sottoscrivessi la dichiarazione fatta e non il verbale … ma ciò è irrituale.
“Tu militare italiano mi hai chiesto se avevo qualcosa da dichiarare ?
Io ti ho risposto e tu l’hai messa a verbale.
Non ti devo null’altro.”
Non si capisce perché un Veneto dovrebbe firmare ciò che ha la possibilità di dichiarare anche in un verbale dei carabinieri italiani.
Inoltre e non so quanto inconsapevolmente, l’appuntato reiterava le provocazioni ribadendo la leicità del suo operato e che per loro non aveva alcuna importanza che io fossi il presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio, rifiutando di riconoscere valenza alle stesse norme del diritto internazionale e alle loro stesse leggi che ne ratificano i principi.
Reiterava inoltre la minaccia di prendere provvedimenti per la mia contestazione e pretesa di non qualificarmi italiano ma per ciò che sono, ovvero un Cittadino del Popolo Veneto e tra l’altro Presidente del MLNV e del Governo Provvisorio.
L’appuntato, inoltre, aggiungeva di suo pugno sul verbale che non intendevo sottoscrivere la dichiarazione resa scrivendo: “si rifiuta di firmare la dichiarazione”.
Io mi sono rifiutato di firmare il verbale e non la dichiarazione, considerato che non è prevista l’apposizione delle proprie firme a corredo dell’ asserzione resa.
È ben diverso e non corrisponde a verità quanto scritto a verbale perché non previsto e in spregio del rispetto delle mie idee e opinioni che non hanno bisogno di essere suffragate da qualsivoglia pretesa ancor più se di militari dello stato occupante italiano.”
Inoltre è impossibile che i carabinieri italiani non dispongano dei dati della mia patente di guida visto e considerato che possono fare l’accertamento on-line e/o verificarne la validità per tutte le volte che hanno registrato i miei dati in svariati controlli stradali.

26.11.2023
In fede:
SERGIO BORTOTTO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0140128151939784
Si attesta che in data 2023.11.26, SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, avendo formalizzato la propria registrazione di autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 0000000234501000, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso questo Governo Veneto Provisorio-
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 0140128151939784


WSM
Venetia lì 26.11.2023
La Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.