2023.12.20 – SALVADOR ANDREA – SPN – 0140221184010395 – referente: ME STESSO

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Oggetto: 2023.12.20 – SALVADOR ANDREA – SPN – 0140221184010395 – referente: ME STESSO

DENUNCIANTE
Nome: ANDREA
Cognome: SALVADOR
Codice Unico Personale: 121934174059
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:PREVISTA PER IL 22.12.2023
luogo iniziale del fatto segnalato:A.U.L.S. 5 POLESANA-ROVIGO – PRESSO OSPEDALE LOCALE
soggetti ritenuti responsabili:SCONOSCIUTI MA RICONOSCIBILI
Precisazione:PERSONALE SANITARIO

DENUNCIA QUANTO SEGUE
Considerati i reali rischi e pericoli a cui ci si espone nel qual caso, in occasione di un ricovero ospedaliero, o presso strutture sanitare pubbliche e/o private, per qualsivoglia ragione, si venga obbligati a dare il proprio consenso per essere sottoposti a “tamponi” o “vaccinazioni” di qualsivoglia natura, preventivamente nego il consenso ad ogni obbligo in tal senso, ma se ne richiede l’intervento sanitario per le esclusive ragioni per le quali è stato predisposto.

ALTRESI’, NELLO SPECIFICO DELL’OBBLIGO VACCINALE SI SEGNALA/DENUNCIA
1) – si configura il reato di estorsione previsto dall’art.629 del Codice Penale italiano perchè il corpo di ogni essere umano è inviolabile e la salute personale non è sacrificabile a tutela della salute pubblica;
2) – Corte Costituzionale italiana, sentenza nr.308/1990: non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva, ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche difronte al generico interesse collettivo;
3) – Norimberga 1945: la somministrazione di farmaci contro la volontà del soggetto, è un crimine contro l’umanità.
4) – Oviedo 2000: un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso LIBERO e INFORMATO.
5) – Art.32 Costituzione italiana: nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge; la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
6) – Tribunale di Roma, Sezione 6 – Civile: nell’ordinanza nr.45986/2020 R.G. del 16.12.2020, dichiara illegittimi tutti i dcpm a partire dal 31 gennaio 2020, dichiara illegittimo tale stato di emergenza nel metodo e nel merito e dichiara dunque nullificabili tutti gli atti da essa scaturiti.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

ANDREA SALVADOR

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO POLISIA NASIONALE

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0140221184010395) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO