ATTI PUBBLICI

2019.06.03 – PENZO LUISA – SPN – COMUNE TREVISO – 201963220101

Oggetto: SEGNALAZIONE/DENUNCIA ALLA POLISIA NASIONALE di fatti per i quali si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, se noti.

S E G N A L A N T E:
Nome: luisa 
Cognome: penzo

C I R C O S T A N Z E:
data iniziale del fatto segnalato:03/06/2019
luogo iniziale del fatto segnalato:treviso 
soggetti ritenuti responsabili:comune di treviso

S E G N A L A Z I O N E:
Spett.le Ufficio,
segnalo di aver chiamato oggi il comune (per la questione inquilino abusivo ) per avere un incontro con il sindaco Conte (avevo già chiesto un appuntamento il 9 aprile 2019).
Mi hanno risposto che l'incarico è stato dato all'assessore Tessarolo.
Quando ho sottolineato di voler parlare con il sindaco,la segretaria mi ha messa in attesa e dopo alcuni minuti mi ha comunicato che il sig. Mion mi contatterà dopo aver sentito i servizi demografici.
Ho salutato dicendo che venga pure comunicato al sig. Mion che qualora io non venga chiamata e qualora il comune non intervenga nell'occuparsi dell'ex inquilino, mi vedrò costretta ulteriormente a non pagare né imu né tasi (che già di per sè considero illegali in questo territorio della Venezia!).
Cordiali saluti
Con onore e rispetto
WSM
luisa penzo

 

2019.06.03 – CONTINI ALESSANDRO – RDN – 2019530101128

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 30/05/2019, Alessandro Contini, nato/a il 25/09/1981, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019530101128 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 25/04/2019
contrassegnato da nr./codice: V/90855353X/2019 (prot. n. 4912149/0)
emesso da: Polizia locale Comune di Venezia
a firma di: Gianluca GIUGE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale
in data: 25/04/2019

breve descrizione:
– Visti i Decreti Legge n. 386 del 1991 e n. 332 del 1994 atti per il completamento alla trasformazione della Repubblica italiana in azienda
– Vista la formale denuncia denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
– Visto che la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).
– Visto che, grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della Uniform Commercial Code.
– Vista la totale e assoluta inosservanza e trasgressione da parte della I.R. della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ratificata dalla stessa I.R. ponendo in stato di schiavitù gli Esseri Umani e per questo pignorata.
– Visto che il COMANDO DI POLIZIA LOCALE VENEZIA essendo subordinato alla I.R. opera per conto di una azienda privata ed è esso stesso un’azienda privata.
– Visto ciò che voi definite “verbale” (essendo fatto da un dipendente di un Distretto di Polizia a sua volta dipendente di un’azienda privata) è in realtà un contratto o proposta di contratto.
– Essendo il vostro “verbale” n° V/90855353X/2019 (prot.4912149/0) del 25/04/2019, in realtà un contratto in cui il Proponente è il “COMANDO DI POLIZIA LOCALE VENEZIA” il cui sottoscrivente è il commissario GIANLUCA GIUGE ed il Rispondente la finzione giuridica creata dalla I.R. in data 25/09/1981 senza il mio consenso ALESSANDRO CONTINI, di cui sono amministratore in qualità di Legale Rappresentante (Prot. nr. 32925 del 23/07/2018– Comune di Castelfranco Veneto), il quale NON ha sottoscritto e non ha accettato il contratto come da art. 1333 c.c.
– Tenuto conto che il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle ex istituzioni fanno finta di nulla confidando nell’ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore.
– Visto il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in Uniform Commercial Code, mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
– Visto il difetto assoluto di presunta giurisdizione della I.R. nelle province venete come da d.l.g. 212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l’annessione delle province venete e della Venezia all’ Italia, riconosciuto dall’ ONU.
– Visto che il sottoscritto è registrato all'anagrafe Veneta con codice Univoco n. 201952415241 e quindi sotto l'egida del Governo Provvisorio Veneto,
I O
Alessandro Contini, in qualità di Legale rappresentante dell’Essere Umano, persona umana, individuo e soggetto di diritto universale, prot. Nr. 32925 del 23/07/2018, conosciuto come alessandro della dinastia contini e amministratore del TRUST creato senza il mio consenso alla mia nascita dalla I.R. e da essa definito come Trust o Finzione Giuridica CONTINI ALESSANDRO, prot. Nr. 9254 del 28/02/2017,

RIGETTO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO E NEGO IL CONSENSO AL PRESENTE PROCEDIMENTO.
SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308.
NEGO L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI UCC 1-103
DICHIARO INOLTRE DI NON RICONOSCERE TUTTE QUESTE ISTITUZIONI ITALIANE VESSATORIE, IN QUANTO SONO IN DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.

La Segreteria di Stato in data 30/05/2019

 

2019.05.30 – BELTRAME OLINDA MADDALENA – RDN – 2019529183947

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 29/05/2019, Olinda Maddalena Beltrame, nato/a il 15/05/1949, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019529183947 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 23/01/2019
contrassegnato da nr./codice: 1931/2019/X
emesso da: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE UFFICIO INFRAZIONI – COMUNE DI PIETRASANTA (LU)
a firma di: Vice Comandante Giovanni Fiori e l’Ispettore Roberto Buratti
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Vice Comandante Giovanni Fiori e l’Ispettore Roberto Buratti
in data: 23/01/2019

breve descrizione:
1. Vista la formale denuncia denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
2. Visto che la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).
3. Visto che, grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).
4. Vista la totale e assoluta inosservanza e trasgressione da parte della I.R. della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ratificata dalla stessa I.R. ponendo in stato di schiavitù gli Esseri Umani e per questo pignorata.
5. Visto che il COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO INFRAZIONI essendo azienda subordinata alla I.R. opera per conto di una azienda privata ed è essa stessa un’azienda commerciale privata con Partita I.v.A. E Codice Fiscale Nr. 03631140278
6. Visto ciò che voi definite “accertamento di violazione nr. 1931/2019/X del 23/01/2019”, essendo fatto da un dipendente di una azienda privata a sua volta subordinata ad un’altra azienda privata, è in realtà un contratto o proposta di contratto.
7. Essendo il vostro “accertamento di violazione nr. 1931/2019/X del 23/01/2019” in realtà un contratto in cui il Proponente è il “COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO INFRAZIONI” in cui nel mittente si sono identificate le persone Responsabili il Vice Comandante Giovanni Fiori e l’Ispettore Roberto Buratti i quali non hanno sottoscritto il loro accertamento con la loro firma, ed il Rispondente la finzione giuridica creata dalla I.R. in data 15 maggio 1949 senza il mio consenso BELTRAME OLINDA, di cui sono amministratrice, la quale NON ha sottoscritto e non ha accettato il contratto come da art. 1333 c.c.
8. Tenuto conto che il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle ex istituzioni fanno finta di nulla confidando nell’ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore.
9. Visto il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
10. Visto il difetto assoluto di giurisdizione della I.R. nelle province e territori veneti come da d.l.g. 212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l’annessione delle province venete e della Venezia all’Italia, riconosciuto dall’ONU.
CONSIDERATO
11. che nei territori Veneti, province venete, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima” non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente in quanto non vi è nessun documento o legge che possa dichiarare o provare il contrario.
12. che le province di BELLUNO, BERGAMO, BRESCIA, CREMA, CREMONA, GORIZIA, MANTOVA, PADOVA, PORDENONE, ROVIGO, TREVISO, UDINE, VENEZIA, VERONA, VICENZA, e relativi Comuni e frazioni, sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVVISORIO VENETO facente parte della Repubblica Veneta, protetta dal Movimento di Librazione Nazionale Veneto (di seguito MLNV).
13. che il MLNV è l’organo riconosciuto dall’ONU preposto alla liberazione dei territori Veneti dall’occupante Stato Italiano e tutelato dalle leggi di Diritto Internazionale.
14. Che la sottoscritta Olinda Beltrame è registrata all'Anagrafe Veneta con Codice Univoco nr. 2019513223252 e quindi sotto l’egida del Governo Provvisorio Veneto.
 

Io, Olinda Beltrame, amministratrice del TRUST creato senza il mio consenso dalla I.R. BELTRAME OLINDA, con comunicazione presso il Comune di Asolo -TV- prot. n.9866 del 08/06/2018 mai confutata e quindi valida in legge; amministratrice dell’essere umano, persona umana, individuo e soggetto di diritto universale olinda maddalena nata beltrame con comunicazione presso il comune di Asolo – TV – prot. n. 12571 del 04/08/2017 mai confutata e quindi valida in legge.

RIGETTO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO E NEGO IL CONSENSO AL PRESENTE PROCEDIMENTO.
SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308.
NEGO L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI UCC 1-103
Tenuto conto che ogni legge, ogni documento con forza di legge ed ogni dato aziendale menzionati nei punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 corrispondono ad unica verità e non esistono leggi o documenti con forza di legge in grado di smentire quanto da me descritto e a voi comunicato,
DISPONGO
che questo rigetto sia ATTO NOTORIO INALIENABILE, INCONFUTABILE, INDISCUTIBILE, INNEGABILE, INOPPUGNABILE, INCONTRASTABILE, INCONTESTABILE E INOPINABILE, di conseguenza la vostra «proposta di contratto» è NULLA AB ORIGINE.
Mi riservo di effettuare le dovute denunce per violazione delle leggi internazionali e dei diritti umani alla Corte Internazionale il Vice Comandante Giovanni Fiori e l’Ispettore Roberto Buratti, i quali si sono resi personalmente responsabile con l’invio della proposta di contratto o accertamento di violazione nr. 1931/2019/X del 23/01/2019 e trasgrediscono, anche inconsapevolmente (in quanto non informato dalla I.R.), le leggi e i trattati internazionali riconosciuti dall’ONU e ratificati dalla stessa I.R.
Così sia.

 

2019.05.29 – BELTRAME OLINDA MADDALENA – RDN – 201952917310 

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 29/05/2019, Olinda Maddalena Beltrame, nato/a il 15/05/1949, persona di nazionalità e cittadinaza Veneta, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201952917310 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 05/09/2018
contrassegnato da nr./codice: V/990140R/2018
emesso da: COMANDO POLIZIA LOCALE – UFFICIO VERBALI – CITTA' DI TREVISO
a firma di: ING. ROBERTO MENEGHETTI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: ING. ROBERTO MENEGHETTI
in data: 05/09/2018

breve descrizione:
1. Vista la formale denuncia denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
2. Visto che la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).
3. Visto che, grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).
4. Vista la totale e assoluta inosservanza e trasgressione da parte della I.R. della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ratificata dalla stessa I.R. ponendo in stato di schiavitù gli Esseri Umani e per questo pignorata.
5. Visto che il Comune di TREVISO essendo azienda subordinata alla I.R. opera per conto di una azienda privata ed è essa stessa un’azienda commerciale privata con Partita I.v.A. NR. 00486490261 e C.F. nr. 80007310263
6. Visto ciò che voi definite “VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA n° V/990140R/2018 del 05/09/2018”, essendo fatto da un dipendente di una azienda privata a sua volta subordinata ad un’altra azienda privata, è in realtà un contratto o proposta di contratto.
7. Essendo il vostro “VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA n° V/990140R/2018 del 05/09/2018” in realtà un contratto in cui il Proponente è la “Comune di TREVISO – COMANDO DI POLIZIA LOCALE – UFFICIO VERBALI. ” sottoscritto dalla PERSONA GIURIDICA, Ing. ROBERTO MENEGHETTI, ed il Rispondente la finzione giuridica creata dalla I.R. in data 15 maggio 1949 senza il mio consenso BELTRAME OLINDA, di cui sono amministratrice, la quale NON ha sottoscritto e non ha accettato il contratto come da art. 1333 c.c.
8. Tenuto conto che il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle ex istituzioni fanno finta di nulla confidando nell’ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore.
9. Visto il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
10. Visto il difetto assoluto di giurisdizione della I.R. nelle province e territori veneti come da d.l.g. 212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l’annessione delle province venete e della Venezia all’Italia, riconosciuto dall’ONU.
CONSIDERATO
11. che nei territori Veneti, province venete, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima” non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente in quanto non vi è nessun documento o legge che possa dichiarare o provare il contrario.
12. che le province di BELLUNO, BERGAMO, BRESCIA, CREMA, CREMONA, GORIZIA, MANTOVA, PADOVA, PORDENONE, ROVIGO, TREVISO, UDINE, VENEZIA, VERONA, VICENZA, e relativi Comuni e frazioni, sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVVISORIO VENETO facente parte della Repubblica Veneta, protetta dal Movimento di Librazione Nazionale Veneto (di seguito MLNV).
13. che il MLNV è l’organo riconosciuto dall’ONU preposto alla liberazione dei territori Veneti dall’occupante Stato Italiano e tutelato dalle leggi di Diritto Internazionale.
14. Che la sottoscritta Olinda Beltrame è registrata all'Anagrafe Veneta con Codice Univoco nr. 2019513223252 e quindi sotto l’egida del Governo Provvisorio Veneto.

Io, Olinda Beltrame, amministratrice del TRUST creato senza il mio consenso dalla I.R. BELTRAME OLINDA, con comunicazione presso il Comune di Asolo -TV- prot. n.9866 del 08/06/2018 mai confutata e quindi valida in legge; amministratrice dell’essere umano, persona umana, individuo e soggetto di diritto universale olinda maddalena nata beltrame con comunicazione presso il comune di Asolo – TV – prot. n. 12571 del 04/08/2017 mai confutata e quindi valida in legge.

RIGETTO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO E NEGO IL CONSENSO AL PRESENTE PROCEDIMENTO.
SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308.
NEGO L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI UCC 1-103
Tenuto conto che ogni legge, ogni documento con forza di legge ed ogni dato aziendale menzionati nei punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 corrispondono ad unica verità e non esistono leggi o documenti con forza di legge in grado di smentire quanto da me descritto e a voi comunicato,
DISPONGO
che questo rigetto sia ATTO NOTORIO INALIENABILE, INCONFUTABILE, INDISCUTIBILE, INNEGABILE, INOPPUGNABILE, INCONTRASTABILE, INCONTESTABILE E INOPINABILE, di conseguenza la vostra «proposta di contratto» è NULLA AB ORIGINE.
Mi riservo di effettuare le dovute denunce per violazione delle leggi internazionali e dei diritti umani alla Corte Internazionale l’Ing. ROBERTO MENEGHETTI, il quale si è reso personalmente responsabile con l’invio della proposta di contratto o VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA STRADA n° V/990140R/2018 del 05/09/2018 e trasgredisce, anche inconsapevolmente (in quanto non informato dalla I.R.), le leggi e i trattati internazionali riconosciuti dall’ONU e ratificati dalla stessa I.R.

La Segreteria di Stato in data 29/05/2019

 

2019.05.28 – VANNI VERARDO – RDN – 2019528203635 

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 28/05/2019, vanni verardo, nato/a il 25/02/1973, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019528203635 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 27/09/2019
contrassegnato da nr./codice: n°163467 del 27/09/2019
emesso da: ABACO S.p.A.
a firma di: GIUSEPPE AQUARO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: POSTE ITALIANE RACC. NR.78771084308-9
in data: 22/01/19

breve descrizione:
PER TOTALE DIFETTO GIURIDICO INTERNAZIONALE

La Segreteria di Stato in data 28/05/2019

 

2019.05.28 – CREMASCO LIVIO – RDN – 201952883441

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 28/05/2019, Livio Cremasco, nato/a il 16/01/1962, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201952883441 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 29/04/2019
contrassegnato da nr./codice: n, 25163 Tipo V n.registro 19033472/2019
emesso da: Distretto di Polizia di locale PD1A
a firma di: Samuele Grandin
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale raccomandata
in data: 22/05/2019

breve descrizione:
Questo è un ATTO NULLO dato il difetto assoluto di giurisdizione nelle province venete della ITALY REPUBLIC e delle loro subordinate, come da d.l.g.212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l'annessione delle province venete e della Venezia all'Italia.


La Segreteria di Stato in data 28/05/2019

2019.05.28 – CREMASCO LIVIO – RDN – 20195288528

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 28/05/2019, Livio Cremasco, nato/a il 16/01/1962, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 20195288528 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 26/04/2019
contrassegnato da nr./codice: 26225 Tipo V,n.registro 19034558/2019
emesso da: Distretto di Polizia di locale PD1A
a firma di: Samuele Grandin
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale raccomandata
in data: 21/05/2019

breve descrizione:
Questo è un ATTO NULLO dato il difetto assoluto di giurisdizione nelle province venete della ITALY REPUBLIC e delle loro subordinate, come da d.l.g.212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l'annessione delle province venete e della Venezia all'Italia.

La Segreteria di Stato in data 28/05/2019

 

2019.05.27 – PENZO LUISA – SPN – 2019527121401

Oggetto: SEGNALAZIONE/DENUNCIA ALLA POLISIA NASIONALE di fatti per i quali si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, se noti.

S E G N A L A N T E:
Nome: luisa 
Cognome: penzo

C I R C O S T A N Z E:
data iniziale del fatto segnalato:27/05/2019
luogo iniziale del fatto segnalato:treviso 
soggetti ritenuti responsabili:stepan andrei

S E G N A L A Z I O N E:
Buon giorno, 
oggi mi viene comunicato che circa 1 mese e mezzo fa , stepan andrei,abusivo nella mia proprietà in via capodistria 17, stava seduto su una panchina in prossimità dello studio dell'avvocato Saracco.
Una volta che l'avvocato è uscito dallo studio, ora pranzo, lo stepan si è alzato e lo ha seguito per alcuni metri.
L'avvocato si è  fermato e voltandosi indietro gli ha chiesto se confermava di essere stepan.
Questi ha confermato e poi si è  allontanato.
Con onore e rispeto
WSM
luisa penzo
 

2019.05.27 – COVOLAN ROMEO – RDN – 20196419442

Oggetto: ATTO FORMALE DI RIGETTO DI NOTIFICA


Io sottoscritto/a ROMEO COVOLAN, nato/a il 18/07/1958, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta,

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, province venete, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt'ora esistente in quanto non vi è nessun documento o legge che possa dichiarare o provare il contrario.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all'Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione e protetti dal GOVERNO PROVVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento di Librazione Nazionale Veneto (di seguito MLNV).

Che il MLNV è l’organo riconosciuto dall’ONU preposto alla liberazione dei territori Veneti dall’occupante Stato Italiano e tutelato dalle leggi di Diritto Internazionale.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto e quindi sotto l’egida del Governo Provvisorio Veneto di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV),

formalizzo così il presente atto RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO E NEGO IL CONSENSO AL PRESENTE PROCEDIMENTO
SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308. – NEGO L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI UCC 1-103

Tenuto conto che ogni legge, ogni documento con forza di legge ed ogni dato aziendale summenzionati precedentemente corrispondono ad unica verità e non esistono leggi o documenti con forza di legge in grado di smentire quanto da me descritto e a voi comunicato,

DISPONGO
che questo rigetto sia
ATTO NOTORIO INALIENABILE, INCONFUTABILE, INDISCUTIBILE, INNEGABILE, INOPPUGNABILE, INCONTRASTABILE, INCONTESTABILE E INOPINABILE

IN CONSEGUENZA DI CIO'
la vostra «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare la vostra richiesta di pagamento e/o qualsivoglia formale atto che mi è stato notificato o che si è tentato di notificare è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l'ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta


Sono ancora a precisare:
Il giorno 09/04/2009 pratica n° 5018722 il Sottoscritto Romeo Covolan avrebbe contratto un presunto mutuo con la seguente banca credito trevigiano (registrato il giorno 09/07/2009 al n°36797), importo € 212.337,00
Il giorno 12/04/2007 pratica n° 11/50/4/411302 il Sottoscritto Romeo Covolan avrebbe contratto un presunto mutuo con la seguente banca veneto banca (registrato il giorno 17/04/2009 al n° 31767) importo € 235.478,25
Da verificare se essi sono legali e legittimi fatti secondo il regolamento del G.A.A.P. commerciale internazionale bancario, fino alla data certa il sottoscritto ha sempre effettuato i versamenti del importo,successivamente ci sono state varie comunicazione in seguito tra il sottoscritto e la suddetta banca dove la banca rivendicava il proprio capitale che avrebbe versato nel mio conto corrente sotto forma di mutuo (ancora adesso non chiaro se la stessa cifra e arrivata tramite creazione “FIAT,MONETA ELETRONICA oppure da MONETA REALE TOLTA DAL PATRIMONIO DELLA BANCA QUINDI CHE NON SIA STATA CREATA DAL NULLA” ),di seguito verrà inserita la data di inizio esecuzione immobiliare n°579/2013 e tutte le date e le informazioni della procedura tenutasi fino ad ora illegale ed illegittima e fuori giurisdizione tenendo presente che e mio interesse ottemperare il saldo a chi realmente e mio creditore legittimo avendo contratto con esso un debito reale e consumato.
In data 25 LUGLIO 2013 per conto della ditta COMMERCIALE VENETA BELTRAME S.P.A. mi viene aperta un ingiunzione di pignoramento R.G.E. 579/2013 per il pagamento di € 37.518,02 di debito verso la stessa azienda il quale sono intenzionato ad onorare appena possibile.
In data 01 AGOSTO 2013 per conto della ditta TOGNA S.R.L. si aggrega al procedimento in corso R.G.E 579/2013 e chiede la cifra di € 6.123,02 per un debito verso la stessa azienda il quale sono intenzionato ad onorare appena possibile.
In data 18 AGOSTO 2013 per conto della ditta GALLETTI S.P.A. si aggrega al procedimento in corso R.G.E 579/2013 in qualità di mio difensore e avvocato nella pratica del 2012 chiede la cifra di € 10.550,72.
In data 24 GIUGNO 2014 la banca VENETO BANCA S.C.P.A. si aggrega al procedimento in corso R.G.E 579/2013 chiedendo la presunta cifra di € 195.550,11 a saldo del presunto mutuo fondiario n°50/411302 eseguito in data 12/04/2007 n°31767 del rep. N 18406.
In data 27 GENNAIO 2016 per conto della ditta EQUITALIA NORD S.P.A. si aggrega al procedimento in corso R.G.E 579/2013 con la cifra di € 204.724,56 come da atti depositati in tribunale di tasse richieste da i vari enti italiani dove non o firmato nessun contratto con essi e non ho ricevuto nessun servizio da essi quindi ritengo illegali ed illegittimi e fuori giurisdizione.
In data 19 SETTEMBRE 2016 la CLAUDIA BISUTTO si aggrega al procedimento in corso R.G.E 579/2013 con una sentenza in cui il mio avvocato mi disse che avevamo vinto ma lei chiede la cifra di € 14.078,23 da verificare se realmente le sono dovuti.
In data 13 APRILE 2017 la banca CREDITO TREVIGIANO si aggrega al procedimento in corso R.G.E 579/2013 chiedendo la presunta cifra di €212.337,00 a saldo del presunto mutuo fondiario n° 22005018722 eseguito in data 09/07/2009 n°36797 del rep. N 18675.
In data 05/06/2019 e stata fissata l’asta dei miei beni dal tribunale di Treviso dalla dot.sa Francesca VORTALI presso l’aula del tribunale stesso.
PAGATO TUTTO TRAMITE MONETA SCRITTURALE IN DATA GIOVEDI 30 MAGGIO 2019 Si richiede al proprio Governo di ORDINARE: IL RIGETTO ALLA FONTE PER MANCANZA DI PROVE evidenti e inconfutabili PER INCONGRUENZA E INESATTEZZA E INSOSTENIBILITA del vostro tentativo di esecuzione immobiliare

27/05/2019
In fede: ROMEO COVOLAN

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR. 20196419442

Si attesta che in data 27/05/2019, ROMEO COVOLAN, nato/a il 18/07/1958, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 20196419442 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 25/07/2013
contrassegnato da nr./codice: 579
emesso da: TRIBUNALE DI TREVISO
a firma di: FRANCESCA VORTALI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: POSTINO
in data: 25/07/2013

La Segreteria di Stato in data 27/05/2019

2019.05.26 – CALESSO LUIGI – SPN – POLITICA ITALIANA

Oggetto: SEGNALAZIONE/DENUNCIA ALLA POLISIA NASIONALE di fatti per i quali si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, se noti.
 
S E G N A L A N T E:
C I R C O S T A N Z E:
data iniziale del fatto segnalato:24/05/2019
luogo iniziale del fatto segnalato:treviso 
soggetti ritenuti responsabili:calesso luigi

S E G N A L A Z I O N E:
Buon giorno,
informo che ieri , 24/05/2019 CALESSO LUIGI (politico italiano coalizione civica per treviso,centro sinistra) ha depositato in comune di treviso ( Ca' sugana )  una proposta di delibera su iniziativa popolare, dice lui, per vietare l'uso di strutture pubbliche (sale e spazi pubblici) ai gruppi neofascisti e neo nazisti.
Sono state depositate 500 firme.
Il consiglio comunale ha tempo tre mesi per deliberare.
Perciò la proposta è di dare spazi pubblici solo a chi aderisce alla costituzione italiana.
La notizia e' stata data su rainews e  antenna tre.
Con onore e rispeto
WSM

Questa e-mail è stata inviata da un modulo di contatto su  (http://polisia.mlnv.org/main)

2019.05.27 – DAL BELLO DEBORA – RDN – 2019524165550 

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 24/05/2019, DEBORA DAL BELLO, nato/a il 10/03/1971, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019524165550 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 24/12/2018
contrassegnato da nr./codice: 413 2018 00039002 24 000
emesso da: INPS TREVISO
a firma di: MARCO DE SABBATA
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale
in data: 14/02/2019

breve descrizione:
RIGETTO L'ATTO PERCHE' NON HO PIU' INTENZIONE DI PAGARE I CONTRINUTI INPS

La Segreteria di Stato in data 24/05/2019

 

2019.05.24 – DAL BELLO DEBORA – RDN – 2019524162049 

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 24/05/2019, DEBORA DAL BELLO, nato/a il 10/03/1971, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019524162049 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 23/06/2018
contrassegnato da nr./codice: 413 2018 00017059 29 000
emesso da: INPS TREVISO
a firma di: MARCO DE SABBATA
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale
in data: 14/08/2018

breve descrizione:
AVENDO VERSATO CONTRIBUTI INPS PER 21 ANNI, NON HO PIU' INTENZIONE DI CONTINUARE A PAGARLI.

La Segreteria di Stato in data 24/05/2019

 

2019.05.22 – COLBERTALDO MARTA ELISABETTA – RDN – 2019521223338

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 21/05/2019, marta elisabetta colbertaldo, nato/a il 28/10/1983 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019521223338 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: Reso esecutivo in data 16/02/2018
contrassegnato da nr./codice: Ruolo n. 2018/001453 Tassa automobilistica anno 2014
emesso da: Agenzia delle entrate – Riscossione, Agente della riscossione – prov. Treviso su incarico di Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi
a firma di: Il responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo è ANNA BABUDRI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Ritiro presso Casa Comunale dopo aver ricevuto avviso
in data: 24/04/2019

breve descrizione:
Questo è un ATTO NULLO dato il difetto assoluto di giurisdizione nelle province venete della ITALY REPUBLIC e delle loro subordinate, come da d.l.g.212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l'annessione delle province venete e della Venezia all'Italia.

La Segreteria di Stato in data 21/05/2019

2019.05.21 – BORDIN DONELLA – RDN – 2019520212140

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 20/05/2019, donella bordin, nato/a il 27/03/1957 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019520212140 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 24/08/2018
contrassegnato da nr./codice: 11320180018830167000
emesso da: Agenzia delle entrate-riscossione – Agente della riscossione – Prov. Treviso
a firma di: Anna Babudri
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Marino Michele messo notificatore di Agenzia Entrate Riscossioni
in data: 29/04/2019

breve descrizione:
Tassa automobilistica Anno 2015
1. Ruolo n. 2018/003453
2. Ruolo n. 2018/003461
Importo totale Euro 751,51
Targa BX005PA

La Segreteria di Stato in data 20/05/2019

 

2019.05.20 – RUBERTI MICHELE – RDN – 201951915156 

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 15/04/2019, MICHELE RUBERTI, nato/a il 02/11/1967 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201951915156 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 27/02/2019
contrassegnato da nr./codice: 11320190003633950000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE PIU DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO
a firma di: F R A N C E S C O L A M O N A R C A
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: AGENZIA DELLE ENTRATE
in data: VIA PEC 27/02/2019

breve descrizione:
RITENGO ILLEGALE E ILLEGITTIMO IL PAGAMENTO DEL DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO E UN DIRITTO UNIVERSALE E NON HA PAGAMENTO IN PIU I SUDDETTI ENTI SONO FUORI GIURISDIZIONE PERCHE APPLICANO LEGGI DELLE STATO INVASORE E COLONIALISTA CHIEDO AL MIO GOVERNO DI INVIARE NOTIFICA DI RIGETTO DEFINITIVO AL GOVERNO COLONIALISTA CHE IO SONO E SARO CITTADINO VENETO E NON ITALIANO QUINDI NON SONO SOGGETTO ALLE TASSE ITALIANE

La Segreteria di Stato in data 15/04/2019

2019.05.20 – RUBERTI MICHELE – RDN – 2019519145657 

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 26/02/2019, MICHELE RUBERTI, nato/a il 02/11/1967 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019519145657 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 06/07/2018
contrassegnato da nr./codice: 11320189003705533000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE INPS CANONE RAI INPS
a firma di: F.D.M.DI RUBERTI MICHELE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE PEC
in data: 09/07/2018

breve descrizione:
RITENGO ILLEGALE IL PROCEDIMENTO DI RICHIESTA TASSE DA PARTE DEL CANONE RAI DELLA STESSA DITTA INPS VISTO E CONSIDERATO CHE NON HO EFFETTUATO ALCUN CONTRATTO CON ESSI DI UTILIZZO DEI LORO SERVIZI ILLEGALI E INADEGUATI E FUORI GIURISDIZIONE PERCHE SONO ENTI FACENTI PARTE DELLO STATO ITALIANO INVASORE E COLONIALISTA E RAZZISTA.

La Segreteria di Stato in data 26/02/2019

2019.05.20 – RUBERTI MICHELE – RDN – 201951820919

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 15/04/2019, MICHELE RUBERTI, nato/a il 02/11/1967 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201951820919 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 27/01/2019
contrassegnato da nr./codice: 0954285-818091023
emesso da: STAZIONE COMANDO CARABINIERI CROCETTA
a firma di: PRESUNTO DI PATO BIGIO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: STAZIONE CARABINIERI DI CRESPANO DEL GRAPPA
in data: 27/01/2019

breve descrizione:
RIGETTATO LA PRESUNTA CONTRAVVENZIONE PERCHE NON VERITIERA E ILLEGALE E ILLEGITTIMA E FUORI GIURISDIZIONE IN DATA 26/02/2019 TRAMITE PEC AL COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI DEL VENETO E ALLA STAZIONE DI CROCETTA E AL GIUDICE DI PACE DI TREVISO SECONDO TERMINI DI LEGGE DEL TACITO ASSENSO CONSENSO E STATA ACCETTATA METTO A CONOSCENZA IL MIO GOVERNO DEL ACCADUTO DI VIOLAZIONE DELLO STATO INVASORE E RAZZISTA E COLONIALISTA ITALIANO

La Segreteria di Stato in data 15/04/2019

 

2019.05.19 – RUBERTI MICHELE – RDN – 2019518194115

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 18/05/2019, MICHELE RUBERTI, nato/a il 02/11/1967 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019518194115 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 26/06/2018
contrassegnato da nr./codice: 11320180010839649000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE E CANONE RAI
a firma di: RUBERTI MICHELE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: RICEVUTA VIA PEC
in data: 26/06/2018

breve descrizione:
HO RIGETTATO IL PRESENTE ATTO PERCHE NON RICONOSCO IL COSTO DEL CANONE RAI PERCHE ABUSIVO E ILLEGALE MI E STATO RISPOSTO DA AGENZIA DELLE ENTRATE CHE LO DEVO PAGARE PER LEGGE ALLEGO DOCUMENTAZIONE ATTINENTE AL RIGETTO EFFETTUATO PER ILLECITA E ILLEGALE RICHIESTA

La Segreteria di Stato in data 18/05/2019

 

2019.05.19 – FURLANETTO MANUEL – RDN – 2019518113917 

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 18/05/2019, Manuel Furlanetto, nato/a il 17 Majo 1965 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019518113917 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 15/04/2019
contrassegnato da nr./codice: doc. 11376201900000474000
emesso da: Agenzia delle entrate-Riscossione
a firma di: Frigerio Sergio
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale
in data: 30/04/2019

breve descrizione:
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria entro 30 gg dalla data di notifica della comunicazione, per non aver pagato tasse allo stato italiano.

La Segreteria di Stato in data 18/05/2019

2019.05.19 – FURLANETTO MANUEL – RDN – 201951811324 

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 18/05/2019, Manuel Furlanetto, nato/a il 17 Majo 1965 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201951811324 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 27/11/2018
contrassegnato da nr./codice: ruolo n. 2019/000583 diritto annuale anno 2015
emesso da: Camera di Commercio Treviso-Belluno Diritto Annuale
a firma di: Francesco Lamonarca
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale
in data: 17/04/2019

breve descrizione:
Diritto annuale anno 2015 Camera Commercio

La Segreteria di Stato in data 18/05/2019

2019.05.19 – FURLANETTO MANUEL – RDN – 2019518111728

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 18/05/2019, Manuel Furlanetto, nato/a il 17 Majo 1965 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019518111728 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 21/11/2018
contrassegnato da nr./codice: prot. nr 43681
emesso da: Città di Villorba
a firma di: Antonella Martini
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: messo del comune Paolo Gagno
in data: 03/12/2018

breve descrizione:
Il comune di villorba mi ingiunge a pagare, entro 30gg dalla data di notifica, imposte sulla proprietà (anno d' imposta 2015-2016-2017)

La Segreteria di Stato in data 18/05/2019

 

2019.05.19 – RUBERTI MICHELE – RDN – 2019519143733

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 26/02/2019, MICHELE RUBERTI, nato/a il 02/11/1967 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019519143733 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 15/10/2018
contrassegnato da nr./codice: 11320180012517386000
emesso da: PREFETTURA DI TREVISO TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE
a firma di: RUBERTI MICHELE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: TRAMITE PEC PAOLA DE PALMA
in data: 15/10/2018

breve descrizione:
RIGETTATO IN DATA 26/02/2019 PER ATTO E PROCEDIMENTO NON LECITO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI TREVISO IN NOME DI PAOLA DE PALMA AVENDO EFFETTUATO UNA VALUTAZIONE NON CORRETTA DEI FATTI E DELLE DECISIONI PER QUANTO RIGUARDA UN ASSEGNO CHE AVREI EMESSO E NON PAGATO IN BASE ALLE SUE DISPOSIZIONI, PROVVEDIMENTO NON VERITIERO PERCHE E STATO REGOLARMENTE PAGATO IN UN SUCCESSIVO MOMENTO.

La Segreteria di Stato in data 26/02/2019

2019.05.18 – FURLANETTO MANUEL – RDN – 2019518112453

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 18/05/2019, Manuel Furlanetto, nato/a il 17 Majo 1965 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019518112453

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 06/11/2017
contrassegnato da nr./codice: doc. 11320161460000572005 fascicolo n. 2016/124771
emesso da: Agenzia delle entrate-Riscossione
a firma di: Bronzato Mauro
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale
in data: 15/12/2017

breve descrizione:
Per mancato pagamento delle tasse allo stato italiano, iscrizione di ipoteca legale presso il servizio pubblicità immobiliare di Treviso dell’ agenzia delle entrate, sui seguenti immobili……

La Segreteria di Stato in data 18/05/2019

2019.05.18 – PERIN ADELAIDE GIULIANA – RDN – 2019517184031

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 17/05/2019, adelaide giuliana perin, nato/a il 09/10/1957 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019517184031

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 01/04/2019
contrassegnato da nr./codice: 6742/2019
emesso da: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA
a firma di: dott. Alberto Brentegani
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale a domicilio
in data: 16/05/2019

breve descrizione:
Avviso di pagamento di pedaggio autostradale prot.n. 6742/2019

La Segreteria di Stato in data 17/05/2019

2019.05.16 – GIACOMAZZI MONICA – RDN – 201951618525 

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 16-05-2019, Monica Giacomazzi, nato/a il 23-07-1970 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201951618525 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 28-03-2019
contrassegnato da nr./codice: verbale n ATX2055/2019
emesso da: comune di san michele al tagliamento distretto di polizia locale veneto est
a firma di: Nicola corradini
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: agente postale nome illegibile
in data: 01-04-2019

breve descrizione:
verbale nullo per difetto assoluto di giurisdizione

La Segreteria di Stato in data 16-05-2019

 

2019.05.16 – LAGHETTO SILVIO – RDN – 201951602001

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 16.05.2019, SILVIO LAGHETTO, nato/a il 06.05.1973 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201951602001

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 13 maggio 2918
contrassegnato da nr./codice: ESECUZIONE IMM. 613-2016 RGE TRIBUNALE VICENZA
emesso da: TRIBUNALE ORDINARIO VICENZA
a firma di: CUSTODE GIUDIZIARIO AVVOCATO FAVERO LISA
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 14.05.2019

breve descrizione:
AVVISO PRIMO ACCESSO CONGIUNTO CUSTODE-ESPERTO.

La Segreteria di Stato in data 16.05.2019

 

2019.05.16 – CASELLATO ANTONIO – RDN – 2019516211438 

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 16/05/2019, antonio casellato, nato/a il 16/08/1965 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019516211438 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 16/05/2019
contrassegnato da nr./codice: —
emesso da: —
a firma di: —
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: —
in data: —

breve descrizione:
In data 15 maggio 2019 ho disposto l'esenzione dal canone Rai per i seguenti motivi:
1. Di non essere in possesso di alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni; pertanto la presunzione secondo cui, per il solo fatto che risulti intestata un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ogni individuo sia in possesso di un apparecchio ricevente risulta in questo caso errata.
2. Di essere residente fuori dalla giurisdizione italiana come da D.l.g. nr. 212 del 12/12/2010 e quindi cittadino di nazionalità e cittadinanza Veneta sotto l’egida del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
Ne consegue che non è dovuto dallo scrivente alcuna imposta sul possesso di apparecchi televisivi né in passato, né ora, né in futuro.
DISPONGO
contestualmente, che si provveda alla cancellazione del mio nominativo dagli archivi centrali dell'agenzia entrate e NEGO L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI UCC 1-103, PER CAUSA UCC DOC. # 2012127914, DOC.#2013032035. NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA.
Così sia.

La Segreteria di Stato in data 16/05/2019

 

2019.05.16 – MLNV-GVP – ATTIVITA’ ECONOMICHE – DICHIARAZIONE APM

 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE A PUBBLICA MENZIONE.
 
PREMESSO
che ogni attività economica, registrata presso il PUBLICO REGISTRO del Governo Veneto Provisorio (GVP) istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 – Protocollo aggiuntivo alle  Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949;
 
VISTO
il Decreto nr.6 del 23 gennaio 2019 con il quale  il GVP ha disposto che tutte le Attività Economiche Venete siano assoggettate alla disciplina fiscale prevista e così decisa al 10% dell'importo complessivo del costo di compravendita del bene e servizio;
 
SI NOTIFICA
che tutti gli atti e/o provvedimenti di qualsiasi natura, compresi rapporti di natura commerciale e/o fiscale, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana d’occupazione sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio e che per l’effetto ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, così posto in essere è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset e non può produrre effetti giuridici e applicata alle predette attività economiche.
Si rappresenta infine che ogni Cittadino del Popolo Veneto ed ogni Attività Economica Veneta, regolarmente costituita nell'ambito giuridico di questo GVP, non è soggetto ad alcuna normativa sulla privacy consti che nessun dato potrà mai essere richiesto da qualsiasi Autorità e tanto meno ceduto a soggetti terzi per qualsivoglia ragione, se non nei soli previsti casi motivati da ragioni di sicurezza nazionale, come da Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
Così è deciso e così sia.
 
WSM
Con onore e rispetto
Venetia giovedì 16 maggio 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 

2019.05.14 – MARTIGNAGO MICHELA – RDN – 201951410523

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 14/05/2019, Michela Martignago, nato/a il 08/06/2019 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201951410523 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 10/05/2019
contrassegnato da nr./codice: 00253/0000122
emesso da: Contarina SpA
a firma di: Nessuno
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Michela Martignago
in data: 14/05/2019

breve descrizione:
Voglio rigettare la fattura di pagamento dei rifiuti del mio negozio, perche non faccio svuotamenti.

La Segreteria di Stato in data 14/05/2019

2019.05.14 – SPIGARIOL GIULIANO – FACCHIN ENGINEERING SRL – MANLEVA 201951491531

Oggetto: DISPOSIZIONE DI MANLEVA (codice unico attribuito: 201951491531)

Oggi 14.05.2019, il/la sottoscritto/a GIULIANO SPIGARIOL (M), di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, nato/a il 07.05.1952 in qualità di PRIVATO/A, riguardo/nei confronti di FACCHIN WILLIAM Amministratore Unico della FACCHIN ENGINEERING SRL meglio di seguito precisato

P R E M E S S O
che non presenta posizioni debitorie nei confronti di alcun ente o attori terzi per somme iscritte a ruolo e rese definitive in ambito italiano

O R D I N A
che FACCHIN WILLIAM Amministratore Unico della FACCHIN ENGINEERING SRL, VIA CAMPAGNA NR.37/2 – 3010 SAN POLO DI PIAVE (TV), (codice unico: — – codice fiscale: 04411390265 -partita iva: 04411390265) sia sollevato/a da ogni responsabilità relativa alla predisposizione di qualsiasi modello di pagamento F24 e/o simili e/o rate finanziamento e/o qualsivoglia altra operazione di prelievo forzoso sui qualsiasi proprio maturato compenso

D I S P O N E
la non procedibilità del pagamento di qualsiasi pretesa avanzata da enti o attori terzi italiani.

Con onore e rispetto
14.05.2019 – GIULIANO SPIGARIOL

REPUBLICA VENETA
GOVERNO VENETO PROVISORIO
PUBLICO REGISTRO

Oggetto: CERTIFICAZIONE.

Si attesta che in data 14.05.2019, GIULIANO SPIGARIOL, nato/a il 07.05.1952, di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha formalizzato la registrazione della presente "disposizione di manleva" presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione.
A tale registrazione il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201951491531 
Con onore e rispetto
Venetia, [DATADINOTIFICA]
LA SEGRETERIA DI STATO


ESTREMI DEI DATI DELL'ATTO DI MANLEVA formalizzato in data 14.05.2019

AUTORE DELL'ATTO DI MANLEVA
Nome: GIULIANO
Cognome: SPIGARIOL

DESTINATARIO DELL'ATTO DI MANLEVA
in favore di: FACCHIN WILLIAM Amministratore Unico della FACCHIN ENGINEERING SRL
indirizzo: VIA CAMPAGNA NR.37/2 – 3010 SAN POLO DI PIAVE (TV)
codice unico: —
codice fiscale: 04411390265
partita iva: 04411390265

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
Indiriso: vic.lo F.lli Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice
Web: www.mlnv.org – Mail: info@mlnv.org – Tel. +39 348/9339830

 

2019.05.13 – MLNV-GVP – APM – 2019512203349 – CASELLATO ANTONIO

2019.05.13 – MLNV-GVP – APM NR 2019512203349 – CASELLATO ANTONIO

Oggetto:
 
AVVISO A PUBBLICA MENZIONE NR 2019512203349
 
 
Essere Umano Antonio Casellato, dichiaratamente di Nazionalità e Cittadinanza del Popolo Veneto.
 
 
 
 
 
at
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dei Ministri italiano
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
 
 
 
 
 
COMANDO POLIZIA LOCALE VENEZIA
Santa Croce, 250 – Palazzo Fores – Venezia – Venezia
 
 
comandopl@pec.comune.venezia.it
 
 
 
 
 
A.V.M. Spa – Servizio Ausiliari del Traffico
Sede legale Isola Nova del Tronchetto, 33 – 30135 VENEZIA
avm@avmspa.it
 
 
 
 
 
e per l'ulteriore a praticarsi
 
 
 
 
 
Segreteria di Stato del Governo Veneto Provvisorio – sede
 
 
 
 
 
Divisione Federale Investigativa
Proveditorato Generale de la Polisia Giudisiaria
presso il Dipartimento de Giustisia – sede
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PREMESSA
in data 12/05/2019, antonio casellato, nato/a il 16/08/1965 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019512203349 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: Accertamento di violazione al Codice della Strada
contrassegnato da nr./codice: 503572931
emesso da: Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE A.V.M. S.p.a. Servizio Ausiliario del traffico
a firma di: STEFANI ELISA (matr. 928)
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: STEFANI ELISA (matr. 928)
in data: 06/04/2019

breve descrizione:
Violazione della privacy come da UCC 1-103 per causa UCC Doc. #2012127914 e per legge italiana nr. 675/96.
La Sig.ra STEFANI ELISA con matricola nr. 928, dipendente della Sociatà per Azioni A.V.M. dopo essere stata avvisata (tramite cartello ben evidente nel cruscotto della mia auto) che il suo accertamento rappresenta una palese violazione della mia privacy registrando e comunicando i dati della mia auto alla propria azienda, ha eseguito ugualmente la registrazione dei miei dati personali e della mia auto in territorio della repubblica di Venezia fuori dalla giurisdizione italiana e li ha comunicati alla propria azienda senza aver nessun titolo per questo tipo di azione e nessun consenso da parte mia rendendo il proprio atto illegale ed illegittimo.
 

 
 
Antonio Casellato ,in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
 
OSSERVATO CHE
 
La Persona Umana, meglio in oggetto indicata,
  • ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
  • ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
  • non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
  • come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
  • non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
  • ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
  • si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
  • si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
  • riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
 
E CHE
 
  • il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
  • il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.
 
RICHIAMANDOSI
 
Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
CONSIDERANDO CHE
 
questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
 
questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
 
questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
 
lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
 
non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
 
qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
 
E CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
 
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
 
PERTANTO
 
La mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
 
Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
 
Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
 
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
 
al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
 
al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
 
alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
 
alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
 
al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
 
al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
 
al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
 
ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
 
ESSENDO PROVATO
 
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
 
SI PRENDA ATTO CHE
 
tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio; ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
 
L’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
 
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
 
SI VIETA
 
Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
 
SI AVVISA E NOTIFICA
 
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
 
CHE E' FATTO LORO DIVIETO
 
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana in oggetto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, 
 
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA'
 
per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
 
Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
 
Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
 
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
 
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.
 
E’ FATTO OBBLIGO
 
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto
 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
 
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
 
SI FA INFINE PRESENTE CHE
 
il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.
 

 
 
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
 
Visti pertanto:
 
  • la Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
  • l'Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
  • DECRETI DEL MLNV-GVP NR.
 
  • UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)
 
SI PROCEDE
 
Con l'iscrizione a ruolo giudiziario di tutti gli attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito l'esecuzione di tali norme criminose.
 
Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
 
Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
 
Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
 
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
 
WSM
Con onore e rispetto
Venetia lunedì 13 maggio 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 
 

2019.05.13 – MLNV-GVP – APM – 201951317159 – CELOT BENEDETTO

2019.05.13 – MLNV-GVP – APM NR 201951317159 – CELOT BENEDETTO

Oggetto:
 
AVVISO A PUBBLICA MENZIONE NR.201951317159
 
 
Essere Umano Benedetto Celot, dichiaratamente di Nazionalità e Cittadinanza del Popolo Veneto.
 
 
 
 
 
at
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dei Ministri italiano
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
 
 
 
 
 
COMANDO POLIZIA LOCALE DI TREVISO – Ufficio Verbali
Via Castello D'Amore nr.2/E
polizialocale@comune.treviso.it
 
 
 
 
 
e per l'ulteriore a praticarsi
 
 
 
 
 
Segreteria di Stato del Governo Veneto Provvisorio – sede
 
 
 
 
 
Divisione Federale Investigativa
Proveditorato Generale de la Polisia Giudisiaria
presso il Dipartimento de Giustisia – sede
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMESSA
Il giorno lunedì 13 maggio 2019 Benedetto Celot ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Con il rigetto di notifica viene segnalato quanto segue:
  • ricevo tramite p.e.c. una notifica per violazione codice stradale italiano avvenuta all'interno del territorio della Repubblica di Venezia;
  • pertanto contesto difetto assoluto di competenza sia per materia che per territorio;
  • la sanzione di circa 40 euro ho provveduto a pagarla non perché mi sentivo tenuto ad assolvere, ma in quanto reso schiavo dallo stato italiano che occupa illegalmente i territori della Repubblica di Venezia, il quale poi con l'ausilio di tutte le sue istituzioni continua a persistere e assillare;
  • tenere presente che la violazione è stata rilevata su un veicolo intestato a persona e per la notifica hanno usato una pec relativa a una ditta, pec che hanno reperito tramite INIPEC oltraggiando ovviamente la privacy, basti pensare che la residenza della persona non coincide con la sede della ditt;
  • ritengo questo atto NULLO a ogni effetto;
  • rigetto la proposta di contratto di cui ho riportato gli estremi anche se ho provveduto al pagamento, vista la somma e quanto sopra affermato, pertanto chiedo la restituzione della stessa all'ente italiano che ha ricevuto tale pagamento;

 
 
Benedetto Celot ,in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
 
OSSERVATO CHE
 
La Persona Umana, meglio in oggetto indicata,
  • ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
  • ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
  • non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
  • come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
  • non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
  • ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
  • si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
  • si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
  • riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
 
E CHE
 
  • il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
  • il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.
 
RICHIAMANDOSI
 
Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
CONSIDERANDO CHE
 
questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
 
questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
 
questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
 
lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
 
non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
 
qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
 
E CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
 
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
 
PERTANTO
 
La mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
 
Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
 
Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
 
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
 
al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
 
al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
 
alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
 
alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
 
al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
 
al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
 
al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
 
ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
 
ESSENDO PROVATO
 
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
 
SI PRENDA ATTO CHE
 
tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio; ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
 
L’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
 
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
 
SI VIETA
 
Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
 
SI AVVISA E NOTIFICA
 
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
 
CHE E' FATTO LORO DIVIETO
 
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana in oggetto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, 
 
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA'
 
per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
 
Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
 
Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
 
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
 
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.
 
E’ FATTO OBBLIGO
 
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto
 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
 
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
 
SI FA INFINE PRESENTE CHE
 
il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.
 

 
 
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
 
Visti pertanto:
 
  • la Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
  • l'Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
  • DECRETI DEL MLNV-GVP NR.
 
  • UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)
 
SI PROCEDE
 
Con l'iscrizione a ruolo giudiziario di tutti gli altri attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito l'esecuzione di tali norme criminose
 
Tale responsabilità renderà necessaria l'applicazione delle conseguenze derivanti dal doloso inasprimento delle  condizioni di belligeranza con lo stato straniero occupante italiano in conseguenza della quale sarà ad esso estesa per l'effetto dell'applicazione del principio di responsabilità collettiva
 
Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
 
Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
 
Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
 
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
 
WSM
Con onore e rispetto
Venetia Benedetto Celot
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 

2019.05.13 – BENEDETTO CELOT – RDN – 201951317159 

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 13 maggio 2019, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 gennaio 1976 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201951317159 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 8 aprile 2019
contrassegnato da nr./codice: verbale di contestazione n. V/1029971R/2019 prot. 31349/2019 del giorno 8 aprile 2019
emesso da: corpo di POLIZIA LOCALE del comune italiano di TREVISO
a firma di: accertato e redatto dall'agente scelto BERTUZZO MONICA (matr.: 240); responsabile del procedimento amministrativo: vice commissario CRIVELLER RENATO; responsabile del procedimento informatico: ing. MENEGHETTI ROBERTO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: pec
in data: 7 maggio 2019 tramite PEC reperito tramite INIPEC

breve descrizione:
– ricevo tramite p.e.c. una notifica per violazione codice stradale italiano avvenuta all'interno del territorio della Repubblica di Venezia
– pertanto contesto difetto assoluto di competenza sia per materia che per territorio
– la sanzione di circa 40 euro ho provveduto a pagarla non perché mi sentivo tenuto ad assolvere, ma in quanto reso schiavo dallo stato italiano che occupa illegalmente i territori della Repubblica di Venezia, il quale poi con l'ausilio di tutte le sue istituzioni continua a persistere e assillare
– tenere presente che la violazione è stata rilevata su un veicolo intestato a persona e per la notifica hanno usato una pec relativa a una ditta, pec che hanno reperito tramite INIPEC oltraggiando ovviamente la privacy, basti pensare che la residenza della persona non coincide con la sede della ditta
– ritengo questo atto NULLO a ogni effetto
– rigetto la proposta di contratto di cui ho riportato gli estremi anche se ho provveduto al pagamento, vista la somma e quanto sopra affermato, pertanto chiedo la restituzione della stessa all'ente italiano che ha ricevuto tale pagamento

La Segreteria di Stato in data 13 maggio 2019

 

2019.05.13 – BASSAN GIOVANNI – RDN – 201951384925

Rif.
VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3660/S – CODICE UNICO 201951384925 
VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3804/s – CODICE UNICO 20195139157 
VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3818/S – CODICE UNICO 2019513115010
VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3819/S – CODICE UNICO 201951311566
VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3820/S – CODICE UNICO 201951384925 
REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO
Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.
Si attesta che in data 13 maggio 2019, Giovanni Bassan, nato/a il 28 gennaio 1959 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201951384925 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 07 maggio 2019
contrassegnato da nr./codice: VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3660/S
emesso da: POLIZIA LOCALE – Distretto Vi 1C – UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO – COSTABISSARA – ISOLA VICENTINA
a firma di: SERVADEI L. – LORENZATO F. (nome completo non comunicato)
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Agenti: SERVADEI L. – LORENZATO F.
in data: 07 maggio 2019

breve descrizione: Il giorno 07 maggio 2019 alle ore 19:00 circa, proveniente da Vicenza direzione Villaverla, dopo un breve inseguimento con fari lampeggianti BLEU e sirena accesa la POLIZIA MUNICIPALE presso il COMUNE DI CALDOGNO (VI) vengo obbligato a sostare svoltando a sinistra presso il piazzale del distributore di carburanti "BOGONI Indirizzo: SP349 Km 106.227 – 36030 CALDOGNO (VI). Gli agenti SERVADEI L. e LORENZATO F. con atteggiamento autoritario mi invitano ad esibire i documenti "PATENTE e LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE".
IO: chiesi quale inflazione avessi violato ed il motivo del pedinamento e dell'inseguimento subito.
AGENTI: normali controlli stradali.
IO: ritengo che il vostro comportamento inseguendo con luci e sirene accese non siano proporzionate all'eventuale infrazione commessa che violazione è stata commessa?
AGENTI: con voce alta e con prepotenza mi viene intimato di consegnare la patente e libretto.
IO: DICHIARO IL MANCATO DIRITTO DI GIURISDIZIONE SUL TERRITORIO DELLE VENEZIE per i seguenti motivi: consegnai la documentazione di AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITA' di LEGALE RAPPRESENTANTE di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili (Art. 46-lettera u – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), come da protocollo n. 0068 del 02 gennaio 2018 COMUNE di THIENE, inoltre dichiarandomi Essere Umano FACENTE PARTE del "MOVIMENTO DE LIBERAZION NAZIONE DEL POPOLO VENETO – GOVERNO PROVISORIO" consegnai copia del " Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 276 del 15 dicembre 2010 – Serie generale n. 292, dove si ABROGA a decorrere dal 16 dicembre 2010, le disposizioni legislative elencate nell'allegato al presente decreto sono e restano abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
2799 – REGGIO DECRETO – 3000 – 04/11/1866 col quale le PROVINCIE DELLA VENEZIA E QUELLE DI MANTOVA FANNO PARTE INTEGRALMENTE DEL REGNO D'ITALIA
3260 – LEGGE – 3841 – 18/07/1867 COL QUALE FU DICHIARATO CHE LE PROVINCIE DELLA VENEZIA E QUELLA DI MANTOVA FANNO PARTE INTEGRANTE DE REGNO D'ITALIA.
Agenti: quanto lei dice e questi documenti non hanno nessun valore giuridico, (dopo letto il nome nel documento di Legale Rappresentante del soggetto giuridico) dicono: Lei si chiama BASSAN GIOVANNI ?
IO DISSI: non sono la persona che intende Lei, sono il Legale Rappresentante della persona fisica o giuridica, tutore, curatore e simili, come da documenti che Le ho consegnato in mano.
Agenti: questo conferma che Lei è BASSAN GIOVANNI !
IO: non sono quello che crede si sta sbagliando, (a voce più alta è con arroganza gridò …:)
Agenti: Lei è BASSAN GIOVANNI e Le faccio il verbale
IO: dal momento che Lei è in possesso di un’arma, chiedo di visionare il certificato rilasciato dalla amministrazione di appartenenza da cui risulti che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell’arma in dotazione individuale, come da decreto del 05 aprile 2016 MINISTERO DELLA SALUTE” Art. 4-bis.
Agente: quello che Lei dice non ha senso, non abbiamo nessun obbligo per quanto Lei dice …
IO: Per favore si può presentare? Posso visionare il tesserino di servizio per conoscere con chi sto parlando?
Agente: Lei non ha nessun diritto di vedere nessun nostro documento in quanto la divisa dimostra già con chi si sta parlando.
Gli agenti hanno constatato per mezzo delle telecamere istallate che leggono tutte le targhe degli autoveicoli la mancata revisione del mezzo scaduta in data 30/06/2018.
L’uso delle telecamere e della tecnologia di rilevamento di velocità non è mai stato autorizzato, tale comportamento evidenzia abuso di potere e il mancato rispetto di quanto sopra riportato e della:
“DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI” approvando in ASSEMBLEA GENERALE delle NAZIONI UNITE il 10 dicembre 1948 di cui l’Italia ne fa parte.
Con Onore e Rispetto
Giovanni Bassan Legale Rappresentante come da: protocollo n. 0068 del Comune di Thiene del 02/01/2018

La Segreteria di Stato in data 13 maggio 2019
REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO
Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.
Si attesta che in data 13 maggio 2019, Giovanni Bassan, nato/a il 28 gennaio 1959 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 20195139157 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 07 maggio 2019
contrassegnato da nr./codice: VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3804/s
emesso da: POLIZIA LOCALE – Distretto Vi 1C – UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO – COSTABISSARA – ISOLA VICENTINA
a firma di: LORENZATO F. – SERVADEI L. (nome completo non comunicato)
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Agenti: LORENZATO F. – SERVADEI L.
in data: 07 maggio 2019

breve diescrizione: come precedente

La Segreteria di Stato in data 13 maggio 2019
REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO
Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.
Si attesta che in data 13 maggio 2019, Giovanni Bassan, nato/a il 28 gennaio 1959 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019513115010 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 09 maggio 2019
contrassegnato da nr./codice: VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3818/S
emesso da: POLIZIA LOCALE – Distretto Vi 1C – UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO – COSTABISSARA – ISOLA VICENTINA
a firma di: SOLAZZO FRANCESCO – BERTORELLE LUCA
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SOLAZZO FRANCESCO – BERTORELLE LUCA
in data: 09 maggio 2019

breve diescrizione: come precedente

La Segreteria di Stato in data 13 maggio 2019
REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO
Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.
Si attesta che in data 13 maggio 2019, Giovanni Bassan, nato/a il 28 gennaio 1959 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201951311566 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 09 maggio 2019
contrassegnato da nr./codice: VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3819/S
emesso da: POLIZIA LOCALE – Distretto Vi 1C – UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO – COSTABISSARA – ISOLA VICENTINA
a firma di: SOLAZZO FRANCESCO – BERTORELLE LUCA
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SOLAZZO FRANCESCO – BERTORELLE LUCA
in data: 09 maggio 2019

breve diescrizione: come precedente

La Segreteria di Stato in data 13 maggio 2019
 

2019.05.12 – PASQUALIN GABRIELE – RDN – 201951212192501

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 12.05.2019, GABRIELE PASQUALIN, nato/a il 13.07.1953 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019512192501 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 27 FEBBRAIO 2019
contrassegnato da nr./codice: NR.3208/18 RG – N.R.
emesso da: TRIBUNALE DI TREVISO
a firma di: GIP GIANLUIGI ZULIAN
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: VIA RACCOMANDATA POSTALE
in data: 10.05.2019

breve descrizione:
DECRETO PENALE

La Segreteria di Stato in data 12.05.2019

 

2019.05.12 – CASELLATO ANTONIO – RDN – 2019512203349

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 12/05/2019, antonio casellato, nato/a il 16/08/1965 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 2019512203349 

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: Accertamento di violazione al Codice della Strada
contrassegnato da nr./codice: 503572931
emesso da: Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE A.V.M. S.p.a. Servizio Ausiliario del traffico
a firma di: STEFANI ELISA (matr. 928)
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: STEFANI ELISA (matr. 928)
in data: 06/04/2019

breve descrizione: Violazione della privacy come da UCC 1-103 per causa UCC Doc. #2012127914 e per legge italiana nr. 675/96.
La Sig.ra STEFANI ELISA con matricola nr. 928, dipendente della Sociatà per Azioni A.V.M. dopo essere stata avvisata (tramite cartello ben evidente nel cruscotto della mia auto) che il suo accertamento rappresenta una palese violazione della mia privacy registrando e comunicando i dati della mia auto alla propria azienda, ha eseguito ugualmente la registrazione dei miei dati personali e della mia auto in territorio della repubblica di Venezia fuori dalla giurisdizione italiana e li ha comunicati alla propria azienda senza aver nessun titolo per questo tipo di azione e nessun consenso da parte mia rendendo il proprio atto illegale ed illegittimo.

La Segreteria di Stato in data 12/05/2019

2019.05.11 – DA COL RICCARDO – RDN – 201955180501

Oggetto: SEGNALAZIONE/DENUNCIA ALLA POLISIA NASIONALE di fatti per i quali si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, se noti.
 
S E G N A L A N T E:
Nome: Riccardo 
Cognome: Da Col
in qualità di: parte lesa
C I R C O S T A N Z E:
data iniziale del fatto segnalato:11/05/2019
luogo iniziale del fatto segnalato:ufficio polizia locale di Trevignano 
soggetti ritenuti responsabili:non identificato perché senza divisa

S E G N A L A Z I O N E:
Buongiorno,segnalo quanto accaduto oggi 11 /05/2019 ore 11.22 nell'ufficio della polizia locale di Trevignano dove mi sono recato per vedere il filmato relativo al verbale nr.001002/r/19 registro nr.001026/19 redatto in data 02/04/2019 alle ore 14.29 dal vice commissario Romano Villi .
Chiedo di vedere filmato e foto .Chiedo inoltre di poter avere copia del filmato ,ma mi viene risposto che possono essermi date solo le foto (previa pec inviata all'ufficio protocollo)che verranno inviate dal comandante entro 30 giorni dalla richiesta.Mi viene anche detto che il tempo massimo per pagare in forma ridotta la contravvenzione (5 giorni) non c'entra con i tempi in cui mi viene consegnata la prova di ciò che si attesta perché è una scelta del cittadino decidere di non pagare entro i 5 giorni.Per pagare in forma ridotta prima si paga entro i 5 giorni e poi si otterranno le foto!Mi viene detto che secondo il codice della strada la polizia locale non è obbligata a farmi vedere filmato o foto entro i cinque giorni(in modo da scegliere se pagare o meno subito).Per eventuale invio di foto(per fare ricorso) la polizia ha tempo 30 giorni.Chiedo di poter filmare il video ma mi viene risposto di no.Mi viene detto che IL VISTARED SCATTA SOLO SE LA MACCHINA E' PRIMA DELLA LINEA DI ARRESTO  CON TUTTE DUE LE RUOTE. Se l'auto fosse  stato a cavallo della linea di arresto  il video non scatta  perché le sonde partono solo se il veicolo è prima della linea di arresto.Mi viene fatta vedere la foto estrapolata dal video dove  il mio veicolo è prima della linea di arresto ed il semaforo sulla mia destra è rosso. In questo caso parte la telecamera.Dal video si vedono i secondi del semaforo giallo (che mi vengono detti essere 4 secondi e 25 decimi di secondo e poi scatta il rosso). Mi viene detto che quando scatta il rosso il mio veicolo è ancora a due metri dalla linea di arresto .SE IO MI FOSSI FERMATO ALLA LINEA DI ARRESTO LA TELECAMERA NON SAREBBE PARTITA PERCHé  PARTE QUANDO IL VEICOLO E' DALL'ALTRA PARTE DELL'INCROCIO .(mi viene fatto vedere che davanti al mio veicolo passa un camion con il giallo).   Il vistared  mi viene detto essere di ultima generazione,non come quelli di Villorba o Asolo.
Mi viene detto che devo dichiarare entro 60 giorni chi era alla guida altrimenti dopo circa 70-80 giorni arriva un'altra multa di 290 euro (misura ridotta 240 euro).Tale dichiarazione va portata al comando o in municipio.Essendo io neopatentato i punti da togliere diventano 12!
Viene sottolineato che quando il mio veicolo si trova al centro della strada ,dall'altra parte il verde e' già scattato da 2 fotogrammi,cioè 1 secondo e mezzo .Ed in 1 secondo e mezzo per esempio una moto che arriva dall'altra parte ha già attraversato l'incrocio ed e' già in accelerazione ed è per questo che viene considerata infrazione grave.
A chi dichiara di essere stato alla guida ,se commette un'altra infrazione uguale entro i due anni ,verrà sospesa la patente fino a 3 mesi.
Mi viene comunicato inoltre che per avere estrapolazione delle foto devo inviare una pec all'ufficio protocollo del comune.
Con onore e rispetto.
WSM
Riccardo Da Col

Questa e-mail è stata inviata da un modulo di contatto su  (http://polisia.mlnv.org/main)

2019.05.09 – MLNV-GVP – APM – 201957165701 – CASELLATO ANTONIO

2019.05.09 – MLNV-GVP – APM NR.201957165701 – CASELLATO ANTONIO

Oggetto:
 
AVVISO A PUBBLICA MENZIONE.
 
 
Essere Umano antonio casellato, dichiaratamente di Nazionalità e Cittadinanza del Popolo Veneto.
 
 
 
 
 
at
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dei Ministri italiano
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
 
 
 
 
 
Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE
Ufficio contravvenzioni CdS  Via Cappuccina, nr. 76 – 30172 MESTRE – VE – C.F./P.IVA : 00339370272 – PEC: ufficiocdsvenezia@legalmail.it
 
 
 
 
 
 
e per l'ulteriore a praticarsi
 
 
 
 
 
Segreteria di Stato del Governo Veneto Provvisorio – sede
 
 
 
 
 
Divisione Federale Investigativa
Proveditorato Generale de la Polisia Giudisiaria
presso il Dipartimento de Giustisia – sede
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PREMESSA
Oggi 06/05/2019, a mezzo compilazione del modulo predisposto sul sito ufficiale del Governo Veneto Provvisorio, antonio casellato, ha rigettato la notifica del provvedimento sotto indicato e contestualmente ha chiesto la sua pubblicazione a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, nonché l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
ATTO RIGETTATO
VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA  n° V750357293T/2019 del 06/04/2019
contrassegnato da nr./codice: Prot. 4864914/2019
emesso da: Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE   Ufficio contravvenzioni CdS  Via Cappuccina, nr. 76 – 30172 MESTRE – VE – C.F./P.IVA : 00339370272 – PEC: ufficiocdsvenezia@legalmail.it
a firma di: Commissario Gianluca GIUGIE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Accertatore matr. 928:  STEFANI ELISA
in data: 06/04/2019.
breve descrizione:
Verbale relativo a mancato pagamento sosta. Copio il mio rigetto:
1. Vista la formale denuncia denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta. 
2. Visto che la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità). 
3. Visto che, grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code). 
4. Vista la totale e assoluta inosservanza e trasgressione da parte della I.R. della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ratificata dalla stessa I.R. ponendo in stato di schiavitù gli Esseri Umani e per questo pignorata. 
5. Visto che il Comune di VENEZIA essendo azienda subordinata alla I.R. opera per conto di una azienda privata ed è essa stessa un’azienda commerciale privata con Partita I.v.A. e C.F. nr. 00339370272 
6. Visto ciò che voi definite “VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA  n° V750357293T/2019 del 06/04/2019” pervenutomi il giorno 07/05/2019, essendo fatto da un dipendente di una azienda privata a sua volta subordinata ad un’altra azienda privata, è in realtà un contratto o proposta di contratto. 
7. Essendo il vostro “VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA  n° V750357293T/2019 del 06/04/2019” in realtà un contratto in cui il Proponente è la “Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE – Ufficio contravvenzioni CdS. ” sottoscritto dalla Persona FISICA, Commissario Gianluca GIUGIE, ed il Rispondente la finzione giuridica creata dalla I.R. in data 20 gennaio 1970 senza il mio consenso CASELLATO ANTONIO, di cui sono amministratore, il quale NON ha sottoscritto e non ha accettato il contratto come da art. 1333 c.c. 
8. Tenuto conto che il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle ex istituzioni fanno finta di nulla confidando nell’ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore. 
9. Visto il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”. 
10. Visto il difetto assoluto di giurisdizione della I.R. nelle province e territori veneti come da d.l.g. 212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l’annessione delle province venete e della Venezia all’Italia, riconosciuto dall’ONU.

 
 
antonio casellato ,in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
 
OSSERVATO CHE
 
La Persona Umana, meglio in oggetto indicata,
  • ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
  • ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
  • non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
  • come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
  • non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
  • ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
  • si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
  • si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
  • riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
 
E CHE
 
  • il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
  • il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.
 
RICHIAMANDOSI
 
Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
CONSIDERANDO CHE
 
questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
 
questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
 
questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
 
lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
 
non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
 
qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
 
E CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
 
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
 
PERTANTO
 
La mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
 
Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
 
Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
 
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
 
al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
 
al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
 
alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
 
alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
 
al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
 
al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
 
al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
 
ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
 
ESSENDO PROVATO
 
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
 
SI PRENDA ATTO CHE
 
tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio; ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
 
L’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
 
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
 
SI VIETA
 
Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
 
SI AVVISA E NOTIFICA
 
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
 
CHE E' FATTO LORO DIVIETO
 
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana in oggetto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, 
 
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA'
 
per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
 
Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
 
Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
 
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
 
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.
 
E’ FATTO OBBLIGO
 
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto
 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
 
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
 
SI FA INFINE PRESENTE CHE
 
il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.
 

 
 
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
 
Visti pertanto:
 
  • la Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
  • l'Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
  • DECRETI DEL MLNV-GVP NR.
 
  • UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)
 
SI PROCEDE
 
Con l'iscrizione a ruolo giudiziario di tutti gli altri attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito l'esecuzione di tali norme criminose
 
Tale responsabilità renderà necessaria l'applicazione delle conseguenze derivanti dal doloso inasprimento delle  condizioni di belligeranza con lo stato straniero occupante italiano in conseguenza della quale sarà ad esso estesa per l'effetto dell'applicazione del principio di responsabilità collettiva
 
Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
 
Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
 
Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
 
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
 
WSM
Con onore e rispetto
Venetia giovedì 9 maggio 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 
 
 

2019.05.09 – FRASSETTO ALESSANDRO – RDN – 201959143401

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: Certificazione di registrazione DI RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 09-05.2019, alessandro frassetto, nato/a il 21-02-1964 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201959143401

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 11-04-2019
contrassegnato da nr./codice: 32021371714
emesso da: agenzia delle entrate
a firma di: FEDERICO MONACO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 26-05-2019

breve descrizione: Sono un soggetto in autodeterminazione di nazionalita veneta e non riconosco lo stato iITALIANO

La Segreteria di Stato in data 09-05.2019

 

2019.05.09 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 201959144601

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: Certificazione di registrazione DI RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 09.05.2019, chiara frassetto, nato/a il 18-02-1966 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201959144601
— 
ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 11-04-2019
contrassegnato da nr./codice: 32022371713
emesso da: agenzia delle entrate
a firma di: FEDERICO MONACO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 24-04-2019

breve descrizione: Mi sono dichiarata di nazionalita veneta e non riconosco lo stato italiano

La Segreteria di Stato in data 09.05.2019

 

2019.05.09 – FRASSETTO PAOLO – RDN – 201959145301

REPUBLICA VENETA – GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: Certificazione di registrazione DI RIGETTO DI NOTIFICA.

Si attesta che in data 09-05-2019, paolo frassetto, nato/a il 30-09-1968 ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 201950145301

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 11-04-2019
contrassegnato da nr./codice: 32022191715
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE
a firma di: FEDERICO MONACO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 29-04-2019

breve descrizione: Sono di nazionalita veneta e non riconosco lo stato italiano

La Segreteria di Stato in data 09-05-2019

 

2019.05.09 – BARBISAN MAURO – RDN –

MOVIMENTO DE LIBERSIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
Oggetto: RICEVUTA DI INOLTRO DI RIGETTO DI NOTIFICA.
Si certifica  che oggi 07MAGGIO 2019, a mezzo compilazione del modulo predisposto sul sito ufficiale del Governo Veneto Provvisorio, Mauro Barbisan ha rigettato la notifica del provvedimento sotto indicato e contestualmente ha chiesto la sua pubblicazione a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, nonché l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 11/04/2019
contrassegnato da nr./codice: CRON4922
emesso da: TRIBUNALE DI TREVISO
a firma di: NOCERA GIUSEPPE FRANCESCO funzionario UNEP
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: funzionario UNEP  NOCERA GIUSEPPE FRANCESCO del TRIBUNALE DI TREVISO
in data: 11MARZO 2019
breve descrizione del fatto: IN data 28 Aprile 2018 con  di protocollo n° 4887 COMUNE DI PEDEROBBA e stato depositato documento di AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITA diLEGALE RAPPRESENTANTE di persone fisiche o giuridiche,di tutore, di curatore e simili,successivamente in data 28 luglio 2018 con protocollo n°8751il seguente documento,
DICHIARO che la "Casa Comunale di Pederobba" eil "Comune di Pederobba" Codice Fiscale 830012102265-Partita IVA 01199310267 PIAZZA CASE ROSSE 14 -31040 ONIGO DI PEDEROBBA ( TV) Company/DUNS Nr 435615511 rappresentato dal primary executive "Marco Turato",NON SONO AUTORIZZATE  a ritirare qualunque  tipo di pacco,atto giuridico ,lettera ,raccomandata o quant'altro  intestata al soggetto giuridico MAURO BARBISAN-BARBISAN MAURO e persona fisica Mauro BARBISAN-BARBISAN Mauro , dei quali ne detengo l'amministrazione unica in qualità di Legale Rappresentante/Trustee"Mauro Barbisan"e che rappresentato come da protocolli n° 4887 del 28/04/2018 presso il COMUNE DI PEDEROBBA
In data  12/04/2019 il sig. NOCERA GIUSEPPE FRANCESCO funzionario UNEP del TRIBUNALE di TREVISO A Depositato nella Casa Comunale di Pederobba copia di : RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO E ATTO DI PRECETTO PAGAMENTO (promosso da EXERGIA SPA).
Nonostante la negazione protocollata  la CASA COMUNALE di PEDEROBBA  a ritirato i documenti  sostituendosi  al Legale Rappresentante/Trustee "Mauro Barbisan ".
In  virtù di ciò IL  Comunale di Pederobba rappresentato dal primary  executive "Marco Turato"
mi a arrecato un danno personale  , da quantificare nelle sedi opportune.
oggi 08 Maggio 2019
Mauro Barbisan
07MAGGIO 2019 – MLNV-GVP – SEGRETERIA DI STATO
 

2019.05.09 – MLNV-GVP – APM – CELOT BENEDETTO

 
 
Oggetto:
 
AVVISO A PUBBLICA MENZIONE.
 
 
Essere Umano Benedetto Celot, dichiaratamente di Nazionalità e Cittadinanza del Popolo Veneto.
 
 
 
 
 
at
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dei Ministri italiano
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
 
 
 
 
 
ENTE REGIONE VENETO ITALIANA
Direzione Finanza e Tributi – c.a. ANNA BABUDRI
risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it
 
 
 
 
 
e per l'ulteriore a praticarsi
 
 
 
 
 
Segreteria di Stato del Governo Veneto Provvisorio – sede
 
 
 
 
 
Divisione Federale Investigativa
Proveditorato Generale de la Polisia Giudisiaria
presso il Dipartimento de Giustisia – sede
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PREMESSA
In data 8 maggio 2019, Benedetto Celot, ha formalizzato l'atto di rigetto di notifica del provvedimento datato tramite p.e.c. del 19 novembre 2018, contrassegnato da nr./codice ruolo n. 2018/003462 reso esecutivo in data 24 agosto 2018, emesso da ruolo emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI a firma di responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANNA BABUDRI la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo cartella inviata da: agenzia entrate delle entrate-riscossione – agente della riscossione – prov. di Treviso piazza delle istituzioni 18 fabbricato G, su incarico della regione italiana veneto in data tramite p.e.c. del 19 novembre 2018, con richiesta di iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.

 
 
Benedetto Celot ,in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
 
OSSERVATO CHE
 
La Persona Umana, meglio in oggetto indicata,
  • ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
  • ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
  • non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
  • come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
  • non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
  • ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
  • si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
  • si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
  • riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
 
E CHE
 
  • il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
  • il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.
 
RICHIAMANDOSI
 
Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
CONSIDERANDO CHE
 
questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
 
questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
 
questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
 
lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
 
non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
 
qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
 
E CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
 
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
 
PERTANTO
 
La mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
 
Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
 
Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
 
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
 
al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
 
al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
 
alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
 
alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
 
al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
 
al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
 
al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
 
ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
 
ESSENDO PROVATO
 
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
 
SI PRENDA ATTO CHE
 
tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio; ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
 
L’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
 
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
 
SI VIETA
 
Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
 
SI AVVISA E NOTIFICA
 
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
 
CHE E' FATTO LORO DIVIETO
 
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana in oggetto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, 
 
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA'
 
per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
 
Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
 
Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
 
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
 
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.
 
E’ FATTO OBBLIGO
 
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto
 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
 
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
 
SI FA INFINE PRESENTE CHE
 
il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.
 

 
 
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
 
Visti pertanto:
 
  • la Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
  • l'Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
  • DECRETI DEL MLNV-GVP NR.
 
  • UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)
 
SI PROCEDE
 
con la dichiarazione di arresto di *, per aver posto in essere e/o favorito l'esecuzione di tali norme criminose con l'aggravante della manifesta ostilità nei confronti della Nazione Veneta e del Popolo Veneto per la violazione dell'art.2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite che vieta di ricorre anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza nei confronti dei Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
 
Con l'iscrizione a ruolo giudiziario di tutti gli altri attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito l'esecuzione di tali norme criminose
 
Tale responsabilità renderà necessaria l'applicazione delle conseguenze derivanti dal doloso inasprimento delle  condizioni di belligeranza con lo stato straniero occupante italiano in conseguenza della quale sarà ad esso estesa per l'effetto dell'applicazione del principio di responsabilità collettiva
 
Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
 
Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
 
Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
 
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
 
WSM
Con onore e rispetto
Venetia giovedì 9 maggio 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 
 
 

2019.05.08 – CELOT BENEDETTO – RDN –

Oggetto: RIGETTO DI NOTIFICA DI ATTI E PROVVEDIMENTI STRANIERI ITALIANI E RICHIESTA DI ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIARIO

AUTORE DEL RIGETTO
Nome: BENEDETTO 
Cognome: CELOT
sesso: M

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: tramite p.e.c. del 19 novembre 2018
contrassegnato da nr./codice: ruolo n. 2018/003462 reso esecutivo in data 24 agosto 2018
emesso da: ruolo emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
a firma di: responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANNA BABUDRI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: cartella inviata da: agenzia entrate delle entrate-riscossione – agente della riscossione – prov. di Treviso piazza delle istituzioni 18 fabbricato G, su incarico della regione italiana veneto
in data: tramite p.e.c. del 19 novembre 2018

breve descrizione: ATTO NULLO.
EMESSO IN DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE PER MATERIA E PER TERRITORIO.
MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE PAGAMENTO BOLLO AUTO ANNO 2015-2016.
INOLTRE AVENDO GIA' PAGATO IL BOLLO, PRESSO UNO SPORTELLO DEDICATO, OMETTONO DI INDICARE L'IMPORTO GIA' VERSATO

E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

Dati autocompilati on-line in data 8 maggio 2019
IN FEDE: BENEDETTO CELOT
 

2019.05.07 – CASELLATO ANTONIO – RDN – 201956165701


MOVIMENTO DE LIBERSIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: RICEVUTA DI INOLTRO DI RIGETTO DI NOTIFICA.

Si certifica  che oggi 06/05/2019, a mezzo compilazione del modulo predisposto sul sito ufficiale del Governo Veneto Provvisorio, antonio casellato, ha rigettato la notifica del provvedimento sotto indicato e contestualmente ha chiesto la sua pubblicazione a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, nonché l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA  n° V750357293T/2019 del 06/04/2019
contrassegnato da nr./codice: Prot. 4864914/2019
emesso da: Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE   Ufficio contravvenzioni CdS  Via Cappuccina, nr. 76 – 30172 MESTRE – VE – C.F./P.IVA : 00339370272 – PEC: ufficiocdsvenezia@legalmail.it
a firma di: Commissario Gianluca GIUGIE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Accertatore matr. 928:  STEFANI ELISA
in data: 06/04/2019
breve descrizione del fatto: Verbale relativo a mancato pagamento sosta. Copio il mio rigetto:
1. Vista la formale denuncia denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta. 
2. Visto che la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità). 
3. Visto che, grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code). 
4. Vista la totale e assoluta inosservanza e trasgressione da parte della I.R. della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ratificata dalla stessa I.R. ponendo in stato di schiavitù gli Esseri Umani e per questo pignorata. 
5. Visto che il Comune di VENEZIA essendo azienda subordinata alla I.R. opera per conto di una azienda privata ed è essa stessa un’azienda commerciale privata con Partita I.v.A. e C.F. nr. 00339370272 
6. Visto ciò che voi definite “VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA  n° V750357293T/2019 del 06/04/2019” pervenutomi il giorno 07/05/2019, essendo fatto da un dipendente di una azienda privata a sua volta subordinata ad un’altra azienda privata, è in realtà un contratto o proposta di contratto. 
7. Essendo il vostro “VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA  n° V750357293T/2019 del 06/04/2019” in realtà un contratto in cui il Proponente è la “Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE – Ufficio contravvenzioni CdS. ” sottoscritto dalla Persona FISICA, Commissario Gianluca GIUGIE, ed il Rispondente la finzione giuridica creata dalla I.R. in data 20 gennaio 1970 senza il mio consenso CASELLATO ANTONIO, di cui sono amministratore, il quale NON ha sottoscritto e non ha accettato il contratto come da art. 1333 c.c. 
8. Tenuto conto che il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle ex istituzioni fanno finta di nulla confidando nell’ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore. 
9. Visto il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”. 
10. Visto il difetto assoluto di giurisdizione della I.R. nelle province e territori veneti come da d.l.g. 212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l’annessione delle province venete e della Venezia all’Italia, riconosciuto dall’ONU.

06/05/2019 – MLNV-GVP – SEGRETERIA DI STATO

 

2019.05.06 – MLNV-GVP – APM – BORTOTTO SERGIO

 
Oggetto:INVITO A PUBBLICA MENZIONE
 
at
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
 
STAZIONE CARABINIERI ITALIANI di Villorba (Tv)
 
e per l'ulteriore a praticarsi
 
   SEGRETERIA DI STATO – SEDE
 
   DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
   PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
   DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA
 
 
Oggetto: INVITO A PUBBLICA MENZIONE.
In data 06.05.2019, Sergio Bortotto, ha formalizzato l'atto di rigetto di notifica del provvedimento datato "ignoto", contrassegnato da nr./codice "ignoto", emesso da "ignoto" a firma di "ignoto" la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo pattuglia di militari italiani dell'arma dei carabinieri della stazione di Villorba (Tv) in data 06.05.2019, che messi a conoscenza che l'atto sarebbe stato rigettato per nullità e per il contestato difetto assoluto di giurisdizione hanno deliberatamente omesso di indicarne gli estremi e di rilasciarne copia.
Nulla è stato notificato al destinatario e il tentativo è da ritenersi nullo ed estinto.
E' richiesta l'iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
Sergio Bortotto in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
 
OSSERVATO
Che Sergio Bortotto ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
Che Sergio Bortotto ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
Che Sergio Bortotto non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
Che Sergio Bortotto, come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
Che Sergio Bortotto non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
Che Sergio Bortotto ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
Che Sergio Bortotto si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine. 
Che Sergio Bortotto si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
Che Sergio Bortotto riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
Che il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
Che il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.
RICHIAMANDOSI
Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
CONSIDERANDO
Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
Che questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
ESSENDO PROVATO
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
SI PRENDA ATTO CHE
tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
SI VIETA
Il trattamento dei dati personali di Sergio Bortotto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
SI AVVISA E NOTIFICA
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
E' FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di Sergio Bortotto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, 
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE
specifiche responsabilità per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
Per aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
Aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche in concorso nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.
E’ FATTO OBBLIGO
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
SI FA INFINE PRESENTE CHE
il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.

Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.

Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).

Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
 
WSM
Con onore e rispetto
Venetia 06.05.2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 

2019.05.06 – SERGIO BORTOTTO – RDN –

Oggetto: RIGETTO DI NOTIFICA DI ATTI E PROVVEDIMENTI STRANIERI ITALIANI E RICHIESTA DI ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIARIO

AUTORE DEL RIGETTO
Nome: Sergio 
Cognome: Bortotto
sesso: M

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: ignoto
contrassegnato da nr./codice: ignoto
emesso da: ignoto
a firma di: ignoto
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: pattuglia arma carabinieri italiani della stazione di Villorba (Tv) che messi a conoscenza che l'atto sarebbe stato rigettato per nullità e per il contestato difetto assoluto di giurisizione hanno deliberatamente omesso di indicarne gli estremi e di rilasciarne copia.
in data: 06.05.2019

E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

Dati autocompilati on-line in data 06.05.2019
IN FEDE: Sergio Bortotto

 

2019.05.04 – CELOT BENEDETTO – SPN –

Oggetto: SEGNALAZIONE/DENUNCIA ALLA POLISIA NASIONALE di fatti per i quali si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, se noti.
 
S E G N A L A N T E:
Nome: Benedetto 
Cognome: Celot
in qualità di: PARTE LESA
 
C I R C O S T A N Z E:
data iniziale del fatto segnalato:19 novembre 2018
luogo iniziale del fatto segnalato:Venezia 
soggetti ritenuti responsabili:ANNA BABUDRI (direttore) – direzione finanza e tributi regione italiana veneto

S E G N A L A Z I O N E:
in data odierna trovo nella mia casella pec una mail data 19 novembre 2018 proveniente da: regione veneto direzione finanza e tributi
insinuano che fra l'anno 2015 e l'anno 2016 ho pagato in maniera insufficiente il bollo per veicolo ED747CZ
termine per il pagamento 60 giorni dalla notifica
termine per il ricorso entro 60 giorni dalla notifica
responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANNA BABUDRI direttrice dipartimento finanza e tributi regione italiana veneto
comunicazione evasiva non dicono quello che ho pagato e in quale data
dicono solo che la differenza bollo è circa euro 78 + sanzione circa euro 117 + interessi e altri oneri
non danno possibilità di rispondere alla pec per rigettare ATTO e comunicare la sua NULLITA'
questi i riferimenti per contatto:
DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
S. CROCE 1187
30135 VENEZIA
tel  041 2791194
fax  041 2791245
mail: risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it
pec: risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it

Questa e-mail è stata inviata da un modulo di contatto su  (http://polisia.mlnv.org/main)
 

2019.05.04 – DA COL RICCARDO – SPN – 201955180501

Oggetto: SEGNALAZIONE/DENUNCIA ALLA POLISIA NASIONALE di fatti per i quali si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, se noti.
 
S E G N A L A N T E:
Nome: Riccardo 
Cognome: Da Col
in qualità di: parte lesa
 
C I R C O S T A N Z E:
data iniziale del fatto segnalato:14/03/2019
luogo iniziale del fatto segnalato:via treviso-signoressa intersezione con via schiavonesca a trevignano 
soggetti ritenuti responsabili:verbalizzante vice commissario Villi Romano,(polizia locale comune di Trevignano) che ha visionato la foto scattata dall'apparecchio vistared

S E G N A L A Z I O N E:
Buongiorno,
il giorno 2/05/2019 ricevo raccomandata dalla polizia locale di Trevignano contenente verbale n°001002/R/19 (inviato via email),registro n°001026719, dove viene scritto che trasgredivo l'art. 41c 11 rif.146 c3 con la mia auto (Smart forfour targa EZ233GM)e cioè proseguivo la marcia nonostante segnale semaforico rosso e per questo sono stato multato di 187 euro oltre ad essermi tolti 6 punti dalla patente.La violazione è avvenuta senza la presenza della polizia stradale ma è stata accertata dalla foto prodotta dall'apparecchio vistared(ex art. 201c 1 bis lett b e 1 ter cds modello vistared matr.330180620) a posto fisso.Il vice commissario Villi Romano il giorno 2/04/2019 conferma l'avvenuta infrazione dopo aver visionato la foto.
Con onore e rispetto 
WSM
Riccardo Da Col

Questa e-mail è stata inviata da un modulo di contatto su  (http://polisia.mlnv.org/main)
 

2019.05.02 – MLNV-GVP – APM – CABION GIANNA

2019.05.02- MLNV-GVP – APM – CABION GIANNA – TRIBUNALE VICENZA – RIGETTO NOTIFICA

 

Oggetto:INVITO A PUBBLICA MENZIONE

at

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia

TRIBUNALE ITALIANO in VICENZA
Rif. 85/2013 Ex Bassano – Giudice Giuseppe Limitone

NOTAIO DELEGATO
Fabrizio Diliberto
Viale Roma, 3, 36100 Vicenza VI
notaiodiliberto@divinotai.it

per l'ulteriore a praticarsi

    SEGRETERIA DI STATO – SEDE

    DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
   PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
   DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA

con riferimento a

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 19.10.2018
contrassegnato da nr./codice: 85/2013 Tribunale
emesso da: Tribunale di Bassano del Grappa
a firma di: Il Notaio Delegato Fabirzio Diliberto
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: ANVIPES presso il Tribunale di Vicenza in data: 27.10.2018

 

In data 21.03.2019, Gianna Cabion, ha formalizzato l'atto di rigetto di notifica del provvedimento datato 19.10.2018, contrassegnato da nr./codice 85/2013 Tribunale, emesso da Tribunale di Bassano del Grappa a firma di Il Notaio Delegato Fabrizio Diliberto la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo ANVIPES presso il Tribunale di Vicenza in data 27.10.2018, con richiesta di iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.

Gianna Cabion in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.

OSSERVATO

Che Gianna Cabion ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.

Che Gianna Cabion ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.

Che Gianna Cabion non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.

Che Gianna Cabion, come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.

Che Gianna Cabion non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
Che Gianna Cabion ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.

Che Gianna Cabion si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.

Che Gianna Cabion si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.

Che Gianna Cabion riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;

Che il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.

Che il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.

RICHIAMANDOSI

Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

CONSIDERANDO

Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.

Che questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.

Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.

Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.

Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.

Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'

tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.

Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.

Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.

AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI

al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;

al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;

al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;

al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;

alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;

alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;

al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);

al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;

al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;

ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)

ESSENDO PROVATO

che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

SI PRENDA ATTO CHE

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;

ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.

Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

SI VIETA

Il trattamento dei dati personali di Gianna Cabion e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

SI AVVISA E NOTIFICA

agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;

E' FATTO LORO DIVIETO

in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di Gianna Cabion e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations,

VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE

specifiche responsabilità per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.

Per aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.

Aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.

Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.

La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche in concorso nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.

E’ FATTO OBBLIGO

agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.

Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.

Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.

Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

SI FA INFINE PRESENTE CHE

il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.

Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.

Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.

Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).

Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.

Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).

WSM
Con onore e rispetto
Venetia 02.05.2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

 

2019.05.17 – MLNV-GVP – COMUNE ITALIANO DI VILLORBA – TV

MLNV-GVP - INTESTAZIONE.jpg
 
Per quanto di competenza e ad ogni effetto di legge e dell'UCC si respinge la ricezioni dell'atto allegato per irricevibilità e violazione di legge.
A codesto comune non è più stato chiesto nulla ma l'invio è dato per conoscenza.
Siete pregati di non infastidire oltre questi uffici con amenità che nulla hanno a riguardare le vostre competenze.
Per il determinarsi degli eventuali illeciti, riscontrati a nostro avviso, ci sarà tempo per l'ulteriore a praticarsi.
Non ci risulta, infatti che codesto comune abbia mai ottemperato alle disposizioni impartitevi circa il trattamento dei dati personali di Sergio Bortotto e che tratteniate illegalmente corrispondenza a lui destinata dalle istituzioni straniere italiane di occupazione ed esposte all'albo, senza alcuna autorizzazione del destinatario delle stesse e che per l'effetto andrebbero illegalmente a costituire motivo di notifica e per lo stesso motivo si devono intendere NULLE.
WSM
Venetia, 17.04.2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.
 

2019.05.16 – MLNV-GVP – APM – AFFIDAVIT – SERGIO BORTOTTO – STATO ITALIANO

 
 
Oggetto:
 
AVVISO A PUBBLICA MENZIONE CON VALORE DI NOTIFICA.
– A F F I D A V I T –
 
 
 
 
 
at
 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio dei Ministri italiano
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
 
 
 
 
 
p.c. e l'ulteriore a praticarsi
 
 
 
 
 
Sindaco del comune italiano di Villorba (Tv)
Piazza Umberto I, 19 31020 Villorba (Tv) – mail@comune.villorba.tv.it
 
 
 
 
 
Prefetto della provincia italiana di Treviso
Piazza dei Signori, 22, 31100 Treviso TV – prefettura.treviso@interno.it
 
 
 
 
 
Stazione carabinieri di Villorba (Tv)
Via XX Settembre, 11/a, 31020 Villorba TV – sttv5451a@carabinieri.it
 
 
 
 
 
per quanto di competenza
 
 
 
 
 
Segreteria di Stato del Governo Veneto Provvisorio – sede
 
 
 
 
 
Divisione Federale Investigativa
Proveditorato Generale de la Polisia Giudisiaria
presso il Dipartimento de Giustisia – sede
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In data 15 aprile 2019 Sergio Bortotto, Essere Umano, di nazionalità Veneta e Cittadino del Popolo Veneto, nonché Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) e Presidente del Governo Veneto Provvisorio (GVP), costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo MLNV, da egli riconosciuta quale unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria, così come il proprio Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio
 
ha formalizzato e così notifica la propria dichiarazione di
esistenza in vita
e l'autocertificazione della qualità di legale rappresentante
anche ai sensi della normativa italiana
art.46 lettera "u" del D.P.R. nr.445 del 28 dicembre 2000
 
Il riferimento alle suddette normative, è un esclusivo mero ragguaglio precettistico al quale, in quanto tale, non è attribuibile valore giuridico per i Cittadini del Popolo Veneto.
 
è altresì documentata l'omessa e intenzionale mancata protocollazione presso le municipalità italiane su disposizione di talune prefetture illegalmente operanti sui territori occupati della Repubblica Veneta.
 
INTEGRA LE STESSE CON LA
DICHIARAZIONE DI AUTODETERMINAZIONE DI SOVRANITA' PERSONALE
E DI NAZIONALITA' E CITTADINANZA VENETA
 
ufficializzata il  venerdì 7 giugno 2013 da Sergio Bortotto
 
con la quale, in qualità di Essere Umano, di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, ha pubblicamente espresso la propria capacità a manifestare validamente e coscientemente la volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole;
 
con la quale, ha manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità di occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato;
 
con la quale, ha ribadito che non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso;
 
in virtù della quale, ha il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane (vedi Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri);
 
per la quale non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano;
 
con la quale ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso;
 
attraverso la quale si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
 
con la quale si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
 
attraverso la quale riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
 
Il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti ed è rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi:
 
UCC 1-103. Negato consenso trattamento dati personali.
 
UCC 1-301. Applicabilità territoriale; Potere delle parti di scegliere la legge applicabile
  • (a) Salvo quanto diversamente previsto in questa sezione, quando una transazione ha una ragionevole relazione con questo stato e anche con un altro stato o nazione le parti possono concordare che la legge di questo stato o di tale altro stato o nazione regolerà i loro diritti e doveri.
  • (b) In assenza di un accordo effettivo ai sensi della sottosezione (a), e salvo quanto previsto nella sottosezione (c), [il Codice Uniforme Commerciale] si applica alle transazioni che presentano una relazione appropriata con questo stato.
 
UCC 1-308. Negazione di offerta di contratto.
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso” ) rigettando ogni forma di contratto e si nega il consenso ad ogni procedimento.
 
RICHIAMANDOSI
 
Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
CONSIDERANDO CHE
 
questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
 
questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
 
questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
 
lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
 
non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
 
qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
 
E CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
 
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
 
E CHE
 
La mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
 
Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
 
Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
 
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
 
al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
 
al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
 
alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
 
alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
 
al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
 
al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
 
al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
 
ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(Helsinki, 1 agosto 1975)
 
All' Uniform Commercial Code (UCC)
 
ESSENDO PROVATO
 
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
 
SI PRENDA ATTO CHE
 
tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
 
L’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
 
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo – ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782 – see all company filings – SIC8888 – FOREIGN GOVERNMENTS – State location: L6 | Fiscal Year End: 1231 (Assistant Director Office: 99) – Business AddressMINISTRY OF ECONOMY AND FINANCEVIA XX SETTEMBRE, 97ROME L6 00187(44) 20 7519 7000) società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario.
 
Che lo One People's Public Trust (OPPT), in data 25 dicembre 2012 ha annunciato il pignoramento delle banche e dei governi nel mondo.
Ciò a seguito delle precedenti investigazioni sull’enorme frode concernente l’intero sistema. (http://i-uv.com/oppt-initial-investigation/)
 
Per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
 
SI VIETA
 
Il trattamento dei dati personali di Sergio Bortotto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
 
SI AVVISA E NOTIFICA
 
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
 
CHE E' FATTO LORO DIVIETO
 
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di Sergio Bortotto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, 
 
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA'
 
per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
 
Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
 
Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
 
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
 
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.
 
E’ FATTO OBBLIGO
 
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto
 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
 
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
 
SI FA INFINE PRESENTE CHE
 
il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.
 

 
 
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
 
Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
 
Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
 
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
 
WSM
Con onore e rispetto
Venetia martedì 16 aprile 2019
Sergio Bortotto Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 

2019.05.05 – MLNV-GVP – APM – FURLANETTO MANUEL – STATO ITALIANO

Oggetto: SEGNALAZIONE.
Con la presente, per ringraziare il pronto intervento  della Polisia Veneta nei confronti del sig. Calchetti Alessandro, responsabile dei Trasporti delle Tre Venezie, a considerare e prendere in esame il mio caso, con conseguente interessamento diretto del medesimo.
Grazie ancora,
Manuel Furlanetto
WSM
Oggetto:
 
AVVISO A PUBBLICA MENZIONE.
 
 
BASTA CREARE OSTRUZIONISMI E IMPEDIMENTI ALLE ATTIVITà VENETE.
 
 
 
 
 
at
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dei Ministri italiano
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
 
 
 
 
 
Sig. CALCHETTI Alessandro
presso la Direzione Generale Territoriale Nord Est
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti straniero italiano
strada della Motorizzazione 13 – 30174 Venezia-Mestre
 
 
 
 
 
e per l'ulteriore a praticarsi
 
 
 
 
 
Segreteria di Stato del Governo Veneto Provvisorio – sede
 
 
 
 
 
Divisione Federale Investigativa
Proveditorato Generale de la Polisia Giudisiaria
presso il Dipartimento de Giustisia – sede
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Polisia Nasionale Veneta ha ricevuto una segnalazione on-line da parte della ditta FURLANETTO 4X4 che dal 10 agosto dello scorso anno è in attesa dell'immatricolazione italiana di un veicolo importato dalla Romania.
 
Da quanto viene segnalato l'incongrua attesa sarebbe dovuta da una circolare emessa dal Sig. CALCHETTI Alessandro, in qualità di responsabile della Direzione Generale Territoriale Nord Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello stato italiano e che legge in copia.
 
Le disposizioni di tale circolare impedirebbe agli uffici periferici della motorizzazione di sua competenza, di accettare la documentazione fornita dal collaterale organo rumeno perché definiti "privi o scarsi" dei dati  necessari per registrare il veicolo con targhe italiane, anche se realizzati secondo la normativa europea.
 
La ditta FURLANETTO 4X4, che lavora anche con l'importazione di veicoli dal mercato statunitense e intracomunitaria, ha tentato in tutti i modi in questi mesi di definire la questione ma trovando un inspiegabile "muro di gomma".
La situazione prospettata dalla ditta FURLANETTO 4X4 è la medesima di molte altre, soprattutto nei nostri territori.
 
Non potendo tergiversare ancora con inutili pretesti si auspica una definizione urgente consti il gravame a carico delle imprese bloccate nella loro attività da tali disposizioni.
 
Ad eventuale inerzia si attiverà il nostro Dipartimento dei Trasporti avviando la procedura per la nostra Motorizzazione Veneta con liberalizzazione delle procedure d'importazione.
 
Viene da pensare che tale ostruzionismo sia destinato a favorire il ritardo delle immatricolazioni dei veicoli per poter applicare l'eco-tassa alle nuove immatricolazioni.
 

 
 
* in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
 
OSSERVATO CHE
 
Manuel Furlanetto ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
 
Manuel Furlanetto ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
 
Manuel Furlanetto non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
 
Manuel Furlanetto, come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
 
Manuel Furlanetto non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
 
Manuel Furlanetto ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
 
Manuel Furlanetto si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine. 
 
Manuel Furlanetto si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte
 
Manuel Furlanetto riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
 
il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
 
il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.
 
RICHIAMANDOSI
 
Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
 
CONSIDERANDO CHE
 
questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
 
questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
 
questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
 
lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
 
non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
 
qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
 
E CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
 
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
 
E CHE
 
La mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
 
Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
 
Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
 
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
 
al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
 
al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
 
al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
 
alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
 
alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
 
al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
 
al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
 
al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
 
ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
 
ESSENDO PROVATO
 
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
 
SI PRENDA ATTO CHE
 
tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio; ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
 
L’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
 
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
 
SI VIETA
 
Il trattamento dei dati personali di Manuel Furlanetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
 
SI AVVISA E NOTIFICA
 
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
 
CHE E' FATTO LORO DIVIETO
 
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di Manuel Furlanetto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, 
 
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA'
 
per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
 
Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
 
Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
 
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
 
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.
 
E’ FATTO OBBLIGO
 
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto
 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
 
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
 
SI FA INFINE PRESENTE CHE
 
il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.
 
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
 
Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
 
Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
 
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
 
WSM
Con onore e rispetto
Venetia venerdì 5 aprile 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 

 

2019.05.03 – PENZO LUISA – SEGNALAZIONE ALLA POLISIA NASIONALE – COMPORTAMENTO MAGISTRATO ITALIANO

Oggetto: SEGNALAZIONE/DENUNCIA ALLA POLISIA NASIONALE di fatti per i quali si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, se noti.

S E G N A L A N T E:
Nome: Luisa 
Cognome: Penzo

in qualità di: parte lesa

C I R C O S T A N Z E:
data iniziale del fatto segnalato:03/04/2019
luogo iniziale del fatto segnalato:tribunale treviso -procura 
soggetti ritenuti responsabili:cama d.ssa gabriella pubblico magistrato italiano

S E G N A L A Z I O N E:
Segnalo il comportamento maleducato ed arrogante del pm italiano Cama cui oggi mi sono rivolta per capire come avrebbe intenzione di procedere visto che,oltre a conoscere lo stato di abusività della famiglia stepan (da lughlio 2017) ora conosce anche il furto di corrente altrui che la famiglia moldava perpetra ormai da più settimane.
Il pm accennava a qualche parola continuando a fare firme su carte senza degnarmi di alcuno  sguardo.
Sempre con il capo chino sui fogli mi dice che io non posso parlare con lei ,ma che ciò può avvenire solo attraverso avvocato.
A questo punto ho dichiarato di non essere il trust cui lei si riferiva e quindi non avevo bisogno dell'intermediazione dell'avvocato.
Lei ha continuato a ripetere che non potevo parlare con lei e che eventualmente avrei potuto comunicare solo per iscritto.
Le ho ricordato di aver già inviato una mia personale comunicazione,attraverso raccomandata, dove dichiaravo che la famiglia stepan risulta aver creato allacciamento abusivo alla rete elettrica di qualcuno nel condominio.Mi ha risposto che se le ho inviato qualcosa …riceverò risposta e che non devo preoccuparm!.
Le ho chiesto se davvero non poteva aiutarmi e la sua risposta è stata:NO!Parlerò con il suo avvocato.
A questo punto,dopo aver cercato di creare inutilmente un dialogo degno di civiltà,ho salutato e me ne sono andata.
WSM
Luisa Penzo
 

2019.05.02 – NARDIN ANDREA – RDN –

Oggetto: RICEVUTA DI INOLTRO DI RIGETTO DI NOTIFICA.

Si certifica  che oggi , a mezzo compilazione del modulo predisposto sul sito ufficiale del Governo Veneto Provvisorio, J—, figlio/a di Andrea Nardin e di —, nato/a il — in —, avente residenza/domicilio/dimora in —, (— – —) ha rigettato la notifica del provvedimento sotto indicato e contestualmente ha chiesto la sua pubblicazione a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, nonché l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 28/03/2019
contrassegnato da nr./codice: PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
emesso da: Guardia di Finanza TENENZA JESOLO
a firma di: V.Brig. Duggento Leonardo  App.s.c. Iacomino Vincenzo
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: V.Brig. Duggento Leonardo  App.s.c. Iacomino Vincenzo
in data: 28/03/2019

MLNV-GVP – SEGRETERIA DI STATO

 

2019.04.01 – NARDIN ANDREA – SPN

Oggetto: SEGNALAZIONE/DENUNCIA ALLA POLISIA NASIONALE di fatti per i quali si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, se noti.

S E G N A L A N T E:
Nome: Andrea 
Cognome: Nardin
sesso: M

in qualità di: Genitore di JNardin Diaz Jeffrey

C I R C O S T A N Z E:
data iniziale del fatto segnalato:28/03/2019
luogo iniziale del fatto segnalato:Uffici della Stazione Carabinieri di Cavallino Treporti (VE) 
soggetti ritenuti responsabili:V.Brig. Duggento Leonardo App.sc. Iacomino Vincenzo Guardia di Finanza Tenenza Jesolo, Favaro Laura Inps Venezia

S E G N A L A Z I O N E:
Segnalo che il giorno 28/03/2019 la Tenenza di Finanza con sede in Via Goffredo Mameli,101-30016 Jesolo (VE) ha contestato a mio figlio —, una indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (Italiano)  per la somma di € 15.023,25 è che sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente mediante comunicazione di reato ex art. 347 c.p.p. norma violata art. 316-ter comma 1 C.P.
Mio figlio è sordomuto è percepisce la pensione erogata dall’Inps, la Tenenza dopo varie visite a casa è fotocopiato i visti di ingresso è uscita dall’Italia li ha comunicati all’Inps per cui la responsabile del sostegno alla non autosufficienza di nome Laura Favaro avvalendosi di un messaggio interno Inps n. 20966 del 20/12/2013 ha sospeso l’erogazione della prestazione INVCIV 7018512 da maggio e calcolato come indebiti quattro periodi pari o superiori ai 6 mesi, nel messaggio pero non si parla di pari ma solo di superiore ai 6 mesi inoltre non può essere retroattivo in quanto non è un Decreto legge è altro perché sul messaggio si parla solo del requisito della residenza stabile ed abituale in Italia il tutto poi mandato alla Tenenza.
Quindi negli uffici della stazione dei Carabinieri di Cavallino Treporti (VE) il 28/03/2019 mi hanno fatto firmare sia a me è a mio figlio il Processo Verbale Di Constatazione che io mi sono riservato di presentare eventuali controdeduzioni, pertanto anche la Tenenza si è avvalsa del Pari o superiore ai 6 mesi per ben tre volte non essendoci un Decreto Legge ha Dichiarato il falso.
Inoltre mi arriverra a casa Una lettera dell,Inps da pagare la somma in oggetto, a nome di Favaro Laura.

Andrea Nardin In Fede e Onor   e Nardin Diaz Jeffrey

2019.03.29 – CHIARA FRASSETTO / CI.FRAL SNC – RDN –

Oggetto: RIGETTO DI NOTIFICA DI ATTI E PROVVEDIMENTI STRANIERI ITALIANI E RICHIESTA DI ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIARIO

AUTORE DEL RIGETTO
Nome: Chiara 
Cognome: Frassetto
per conto di: Chi.fral snc
sesso: F

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 12/03/2019
contrassegnato da nr./codice: 07036661911
emesso da: agenzia delle entrate
a firma di: Federico Monaco
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: pec
in data: 12/03/2019

E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

Dati autocompilati on-line in data 29/03/2019
IN FEDE: chi.fral snc chi.fral snc

 

2019.03.26 – PENZO LUISA -SPN –

Oggetto: SEGNALAZIONE/DENUNCIA ALLA POLISIA NASIONALE di fatti per i quali si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, se noti.

S E G N A L A N T E:
Nome: Luisa 
Cognome: Penzo
sesso: FF

in qualità di: parte lesa

C I R C O S T A N Z E:
data iniziale del fatto segnalato:26/03/2019
luogo iniziale del fatto segnalato:…
soggetti ritenuti responsabili:famiglia stepan,moldavi abusivi in via …

S E G N A L A Z I O N E:
Buongiorno,
a comunicarvi la mia comunicazione a :vigili del fuoco di treviso,comune di treviso(QUINDI SINDACO E POLIZIA LOCALE),carabinieri, questura,tribunale minori di mestre.
Io sottoscritta Penzo Luisa ,cittadina Veneta di Nazionalità Veneta,in qualità di proprietaria dell'appartamento sito in via …. ed OCCUPATO ABUSIVAMENTE DALLA FAMIGLIA STEPAN ed in quanto famiglia abusiva impossibilitata ad attivare luce e gas, AVVISO E NOTIFICO che qualcuno ha illegalmente provveduto ad effettuare un ponte relativo alla corrente elettrica (prova documentata).
Non sta a me giudicare se è un'opera eseguita a regola d'arte da un professionista, sempre ammesso che ciò possa essere considerato legale, ma comunque sono seriamente preoccupata per quello che può accadere e mi riferisco ad un eventuale cortocircuito che potrebbe scatenare un incendio provocando una strage visto che si tratta di una palazzina di sei piani.
Ho provveduto ad avvisare l'amministratrice T… S…. (…@libero.it  … )la quale sottopesando le conseguenze che potrebbero derivarne,si è limitata a dirmi che NON E' UN PROBLEMA SUO, MA UN PROBLEMA TRA PRIVATI.
Da parte mia invece credo che l'amministratrice abbia il dovere e l'onere di intervenire per scongiurare qualsiasi pericoloso episodio che possa accadere, tenuto conto che il ponte non è stato effettuato all'interno dell'appartamento ,ma nel vano scala che è a tutti gli effetti una parte condominiale.
Tutto ciò esposto chiedo cortesemente di intervenire quanto prima o di far intervenire gli organi preposti al fine di verificare la correttezza o meno di quanto messo in atto, liberandomi fin d'ora oltre che da ogni responsabilità materiale, anche da ogni responsabilità morale per aver avvisato in tempo carabinieri,vigili del fuoco,comune di treviso,polizia locale,questura,al fine di metterli in condizione di intervenire tempestivamente.
Certa di un vostro immediato intervento,porgo cordiali saluti.
Luisa Penzo
p.s. : questo e' cio che ho personalmente fatto pervenire agli organi suddetti italiani.
Grazie
WSM

2019.03.21 – DAL BELLO GIOVANNI – RDN –

Oggetto: RIGETTO DI NOTIFICA DI ATTI E PROVVEDIMENTI STRANIERI ITALIANI E RICHIESTA DI ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIARIO

AUTORE DEL RIGETTO
Nome: Giovanni 
Cognome: Dal Bello
sesso: M

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 01/03/2019
contrassegnato da nr./codice: Prot. Imm. Rec. 09/2019
emesso da: ABACO S.P.A.
a firma di: Loris Targa
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale
in data: 11/03/2019

E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

Dati autocompilati on-line in data 
IN FEDE: Giovanni Dal Bello

2019.03.21 – FURLANETTO MANUEL – RDN –

Oggetto: RIGETTO DI NOTIFICA DI ATTI E PROVVEDIMENTI STRANIERI ITALIANI E RICHIESTA DI ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIARIO

AUTORE DEL RIGETTO
Nome: Manuel 
Cognome: Furlanetto
sesso: M

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 18/03/2019
contrassegnato da nr./codice: verbale n. 700014803977
emesso da: Polizia stradale di Treviso
a firma di: poliziotto Posocco C.275016 e poliziotto donna Bologna E. 295026
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: poliziotto Posocco C. 275016 e poliziotto donna Bologna E. 295026
in data: 18/03/2019

E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

Dati autocompilati on-line in data 20/03/2019
IN FEDE: Manuel Furlanetto
 

2019.03.21 – CABION GIANNA – RDN –

Oggetto: RIGETTO DI NOTIFICA DI ATTI E PROVVEDIMENTI STRANIERI ITALIANI E RICHIESTA DI ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIARIO

AUTORE DEL RIGETTO
Nome: Gianna
Cognome: Cabion
sesso: F

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 19.10.2018
contrassegnato da nr./codice: 85/2013 Tribunale
emesso da: Tribunale di Bassano del Grappa
a firma di: Il Notaio Delegato Fabirzio Diliberto
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: ANVIPES presso il Tribunale di Vicenza
in data: 27.10.2018

E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

Dati autocompilati on-line in data 21.03.2019
IN FEDE: Gianna Cabion

 

 

2019.03.18 – BRUSAMOLIN MONICA – RDN –

Oggetto: RIGETTO DI NOTIFICA DI ATTI E PROVVEDIMENTI STRANIERI ITALIANI E RICHIESTA DI ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIARIO

AUTORE DEL RIGETTO
Nome: Monica 
Cognome: Brusamolin
sesso: F

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 19/10/2018
contrassegnato da nr./codice: 07780201800002938000
emesso da: Agenzia delle entrate -riscossione via Longhin Padova
a firma di: Mauro Bronzato
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Funzionario comunale
in data: 18/02/2019

E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

Dati autocompilati on-line in data 18/03/2019
IN FEDE: Monica Brusamolin

2019.03.13 – MLNV-GVP – APM – BORTOTTO SERGIO – TRIBUNALE TREVISO – LEMMA VALENTINA

Oggetto: INVITO A PUBBLICA MENZIONE.

In data 13.03.2019, Bortotto Sergio, ha formalizzato l'atto di rigetto di notifica del provvedimento datato 12.03.2019, contrassegnato da nr./codice s.n., emesso da TRIBUNALE TREVISO a firma di VALENTINA LEMMA – UFFICIALE GIUDIZIARIO ITALIANO 83 la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo VALENTINA LEMMA – UFFICIALE GIUDIZIARIO ITALIANO 83 in data 12.03.2019, con richiesta di iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.

Bortotto Sergio in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.

OSSERVATO

Che Bortotto Sergio ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.

Che Bortotto Sergio ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.

Che Bortotto Sergio non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.

Che Bortotto Sergio, come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.

Che Bortotto Sergio non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
Che Bortotto Sergio ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.

Che Bortotto Sergio si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine. 

Che Bortotto Sergio si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.

Che Bortotto Sergio riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;

Che il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.

Che il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.

RICHIAMANDOSI

Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

CONSIDERANDO

Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.

Che questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.

Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.

Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.

Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.

Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'

tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.

Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.

Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.

AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI

al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;

al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;

al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;

al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;

alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;

alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;

al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);

al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;

al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;

ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)

ESSENDO PROVATO

che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

SI PRENDA ATTO CHE

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;

ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.

Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

SI VIETA

Il trattamento dei dati personali di Bortotto Sergio e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

SI AVVISA E NOTIFICA

agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;

E' FATTO LORO DIVIETO

in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni di Bortotto Sergio e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, 

VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE

specifiche responsabilità per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
Per aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
Aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche in concorso nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.

E’ FATTO OBBLIGO

agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.

Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

SI FA INFINE PRESENTE CHE

il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.

Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).

WSM
Con onore e rispetto
Venetia 13.03.2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

 

2019.03.03 – BORTOTTO SERGIO – RDN – TRIBUNALE TREVISO – LEMMA VALENTINA

Oggetto: RIGETTO DI NOTIFICA DI ATTI E PROVVEDIMENTI STRANIERI ITALIANI E RICHIESTA DI ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIARIO

AUTORE DEL RIGETTO
Nome: BORTOTTO 
Cognome: SERGIO
sesso: M

ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 12.03.2019
contrassegnato da nr./codice: s.n.
emesso da: TRIBUNALE TREVISO
a firma di: VALENTINA LEMMA – UFFICIALE GIUDIZIARIO ITALIANO 83
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: VALENTINA LEMMA – UFFICIALE GIUDIZIARIO ITALIANO 83
in data: 12.03.2019

E’ chiesta la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

Dati autocompilati on-line in data 13.03.2019
IN FEDE: BORTOTTO SERGIO

 

2019.03.08 – MLNV-GVP – APM – FRASSETTO ALESSANDRO – AGENZIA ENTRATE

Oggetto:INVITO A PUBBLICA MENZIONE
 
at
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
 
AGENZIA ENTRATE REGIONE VENETO
 
e per l'ulteriore a praticarsi
 
SEGRETERIA DI STATO – SEDE
 
DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA
 

 
con riferimento a
codice atto n 26457081615 consegnata in data13/12/2017 contrassegnato da nr./codice: cartella pagamento n11320190000220850000 emesso da: agenzia delle entrate
a firma di: ANTONIO ZAFFINO la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE in data: 14/0/2/2019
 

 
 
 
Il Sig. Alessandro Frassetto, in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
 
OSSERVATO
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto, come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
  • Che il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
  • Che il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.
RICHIAMANDOSI
  • Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
  • All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
CONSIDERANDO
  • Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
  • Che questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
  • Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
  • Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
  • Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
  • Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
  • tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
  • Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
  • Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
  • Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
  • al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
  • al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
  • alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
  • alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
  • al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
  • al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
  • al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
  • ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
ESSENDO PROVATO
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
 
SI PRENDA ATTO CHE
  • tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
  • l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
 
SI VIETA
Il trattamento dei dati personali del Sig. Alessandro Frassetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
 
SI AVVISA E NOTIFICA
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
 
E' FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della Sig. Alessandro Frassetto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations,
 
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE
specifiche responsabilità per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
Per aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
Aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche in concorso nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.
 
E’ FATTO OBBLIGO
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
 
SI FA INFINE PRESENTE CHE
il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
 
WSM
Con onore e rispetto
Venetia venerdì 8 marzo 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
 

2019.03.08 – MLNV-GVP – APM – FRASSETTO ALESSANDRO – REGIONE VENETO – AGENZIA ENTRATE

 
Oggetto:INVITO A PUBBLICA MENZIONE
 
at
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
 
REGIONE VENETO – Direzione Finanza e Tributi
San Croce, 1187, 30100 Venezia VE
 
AGENZIA ENTRATE REGIONE VENETO
 
e per l'ulteriore a praticarsi
 
SEGRETERIA DI STATO – SEDE
 
DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA
 

 
con riferimento a
avviso accertamento n 13420949/2017 del 20/08/2017 notifica del 09/10/2017 e contrassegnato da nr./codice: cartella di pagamento n 11320180019968007000
emesso da: agenzia entrate e regione veneto nella persona di ANNA BUBUDRI 
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: giovedi 14/02/2019
 

 
 
 
Il Sig. Alessandro Frassetto, in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
 
OSSERVATO
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto, come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
  • Che il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
  • Che il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.
RICHIAMANDOSI
  • Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
  • All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
CONSIDERANDO
  • Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
  • Che questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
  • Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
  • Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
  • Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
  • Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
  • tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
  • Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
  • Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
  • Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
  • al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
  • al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
  • alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
  • alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
  • al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
  • al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
  • al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
  • ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
ESSENDO PROVATO
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
 
SI PRENDA ATTO CHE
  • tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
  • l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
 
SI VIETA
Il trattamento dei dati personali del Sig. Alessandro Frassetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
 
SI AVVISA E NOTIFICA
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
 
E' FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della Sig. Alessandro Frassetto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations,
 
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE
specifiche responsabilità per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
Per aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
Aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche in concorso nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.
 
E’ FATTO OBBLIGO
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
 
SI FA INFINE PRESENTE CHE
il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
 
WSM
Con onore e rispetto
Venetia venerdì 8 marzo 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio